Lo stato di necessità - art 54 cp

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La causa di giustificazione dello stato di necessità è disciplinata dall'art. art 54 cp che stabilisce la non punibilità di chi abbia:"commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo."

Il fondamento della scriminante dello stato di necessità è stato variamente interpretato in dottrina. Secondo una prima tesi esso consisterebbe nell'inutilità della pena nei riguardi di un soggetto che abbia commesso il fatto in quanto costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo di un danno grave alla persona. In tale prospettiva è sato anche osservato che lo stato di necessità non sarebbe una vera e propria causa di esclusione dell'antigiuridicità ma solo una causa di esclusione della colpevolezza. L'inquadramento dello stato di necessità in termini di scusante mal si concilia, tuttavia, con la previsione del soccorso di necessità in quanto, se è configurabile una situazione di inesigibilità psiclogica con riferimento ad un pericolo di danno grave alla propria persona, non altrettanto può dirsi con riferimento al pericolo di danno alla persona di un terzo.
 
La dottrina prevalente, dunque, individua il fondamento dello stato di necessità nell'equivalenza tra l'interesse sottoposto a pericolo di lesione e quello leso dall'azione necessitata e nel disinteresse dello Stato alla prevalenza dell'uno o dell'altro. A riprova della liceità della condotta necessitata, l'art. 2045 cc prevede, con riferimento ai pregiudizi subiti dal terzo, esclusivamente un indennizzo e non un risarcimento del danno.
 
Lo stato di necessità si distingue dalla legittima difesa innanzitutto in quanto la condotta incide su soggetto diverso da quello che ha determinato la situazione di pericolo; inoltre, mentre la legittima difesa è esperibile a difesa di qualsivoglia situazione giuridica, lo stato di necessità si riferisce solo al pericolo di un danno grave alla persona. Infine, mentre la condotta lesiva posta in essere in stato di necessità obbliga alla corresponsione di un indennizzo, ciò non è previsto con riferimento alla condotta lesiva posta in essere in situazione di legittima difesa.
 
La giurisprudenza ha escluso l'operatività dello stato di necessità con riferimento a fattispecie peculiari come, ad esempio, le violenze o minacce usate nei confronti di imputati del delitto di banda armata da parte delle forze dell'ordine; nella specie l'esimente era stata invocata in relazione alla necessità di salvare la Nazione dal pericolo di eversione.
 
E' stato escluso, altresì, che, in difetto di consenso da parte del paziente e ove non possa invocarsi la sussistenza del c.d. consenso presunto, lo stato di necessità possa giustificare l'attività medico chirurgica.
 
Analizzando i singoli presupposti della scriminante, la situazione di pericolo che rende l'azione necessitata deve essere attuale.
 
L'attualità del pericolo è stata interpretata rigorosamente dalla giurisprudenza e deve essere valutata ex ante nella situazione in cui versa l'agente prima di porre in essere la sua condotta offensiva. In particolare, la giurisprudenza, con riferimento alle situazioni di bisogno economico, ha rilevato come le stesse non siano idonee a scriminare ex art. 54 cp in considerazione della mancanza del requisito dell'attualità del pericolo e dell'urgenza della conseguente azione penalmente rilevante.
 
Il pericolo deve, poi, riferirsi ad un danno grave alla persona propria o altrui. Con riferimento all'interpretazione del requisito in esame la giurisprudenza, pur con delle recenti aperture, ritiene che il danno debba riguardare la vita o l'integrità fisica della persona mentre la dottrina è incline a ritenere che il pericolo di danno possa riferirsi anche ad altri diritti della personalità come l'onore, il decoro, la libertà personale e sessuale. La Suprema Corte ha ritenuto, di recente, esser fonte di una situazione di stato di necessità anche una situazione, come l'esigenza di un alloggio, che attenta solo in via indiretta all'integrità della persona. In tali ipotesi, ha osservato la Suprema Corte, i requisiti dell'inevitabilità altrimenti del danno e della proporzionalità andranno valutati con maggiori rigore.
 
Lo stato di pericolo, prosegue la norma, non deve essere stato volontariamente causato; secondo la giurisprudenza il requisito della volontarietà del pericolo sussiste allorchè la situazione che risulta fonte diretta del pericolo sia stata causata dalla condotta dolosa o colposa del soggetto che poi pone in essere l'azione necessitata. Secondo una parte della dottrina, invece, la scriminante andrebbe esclusa solo laddove la situazione di pericolo sia stata dolosamente provocata.
 
La norma prescrive poi, con riferimento all'azione lesiva, che essa sia necessaria e che il pericolo non sia altrimenti evitabile. Il presupposto dell'inevitabilità della condotta necessitata è stato interpretato in chiave rigorosa dalla giurisprudenza soprattutto con riferimento alle situazioni di bisogno economico. In tali ipotesi, ha osservato la Suprema Corte, non è mai ravvisabile la causa di giustificazione dello stato di necessità qualora sussista una percorribile alternativa lecita che possa realizzare la medesima funzione di salvaguardia del bene messo in pericolo (al riguardo la dottrina e la giurisprudenza di merito mostrano una posizione meno rigida ed una prospettiva diretta alla valutazione caso per caso).
 
Il presupposto dell'inevitabilità altrimenti del danno grave alla persona impone un'interpretazione restrittiva anche con riferimento alla fuga che, diversamente dalla legittima difesa, con riferimento specifico alla scriminane dello stato di necessità, è sempre un'alternativa preferibile rispetto all'azione lesiva.
 
L'ultimo presupposto richiesto dall'art. 54 cp ai fini della scriminante, è la proporzionalità tra il danno arrcato con l'azione necessitata ed il pericolo di danno determinato dalla situazione necessitante. La comparazione deve effettuarsi con riferimento al valore dei beni contrapposti e con riferimento al grado di lesione minacciato e arrecato.
 
L'art. 54 cp contempla, oltre all'azione difensiva causata da una situazione di pericolo di danno grave alla propria persona, anche il c.d. soccorso di necessità che si verifica allorchè l'azione difensiva sia volta ad evitare un danno grave all'altrui persona. L'esimente del soccorso di necessità è stata invocata, in particolare, con riferimento alle azioni limitative della libertà di tossicodipendenti dissenzienti all'interno delle comunità chiuse di recupero. In tali ipotesi l'esimente è stata invocata in quanto il fatto penalmente tipico veniva posto in essere per la salvaguardia del diritto alla salute del tossicodipendente messo in pericolo dall'eventuale uscita dalla comunità.
 
Il secondo comma dell'art. 54 cp prevede, infine, l'ipotesi della condotta penalmente tipica posta in essere sotto la minaccia di un danno grave alla propria o all'altrui persona; in tale ipotesi l'autore del fatto non risponde del reato del quale, invece, è chiamato a rispondere il soggetto che ha coartato l'autore. Nella situazione contemplata dall'art. 54 cp, secondo comma, la dottrina ha ravvisato, più che una vera e propria causa di giustificazione (posto che il reato sussiste e dello stesso risponde chi ha posto inessere la minaccia), una scusante che opera sul piano psicologico escludendo la rimproverabilità della condotta. In ogni caso deve sussistere una proporzione tra il bene minacciato e quello concretamente leso dall'azione del soggetto coartato
 
Deve, infine, rilevarsi che lo stato di necessità può essere invocato come scriminante anche con riferimento ai delitti colposi e, tuttavia, anche in tali casi è necessario che la situazione necessitante non sia stata volontariamente causata (si pensi a tutta la casistica degli incidenti occorsi durante la circolazione stradale).  

Art 54 cp

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia [611]; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.


Cassazione penale  sez. III 26 aprile 2006 n. 16056 su stato di bisogno e stato di necessità


In tema di cause di giustificazione, lo stato di bisogno economico non è idoneo ad integrare la scriminante dello stato di necessità in relazione al reato di detenzione e vendita di prodotti audiovisivi privi del contrassegno della Siae, atteso che alle esigenze degli indigenti e dei bisognosi si può provvedere con la moderna organizzazione sociale per mezzo degli istituti di assistenza.


Cassazione penale  sez. V 23 marzo 2005 n. 16012 sul requisito della involontarietà del pericolo

Ai fini della configurabilità dell'esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.), il pericolo che ne costituisce il presupposto non deve essere cagionato dal soggetto che compie l'intervento necessitato e, quindi, deve essere indipendente dalla volontà dell'agente, con la conseguenza che questi non deve avere volontariamente o colposamente determinato la situazione pericolosa. Non sussistono, pertanto, gli estremi della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p., allorché la situazione di pericolo per l'integrità fisica dell'imputato sia derivata dalla scelta di compiere un furto e sia, pertanto, riconducibile alla stessa condotta illecita dell'agente che abbia provocato la reazione (nella specie, del proprietario del veicolo di cui era stata tentata la sottrazione).
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