occupazione abusiva e stato di necessità

L'occupazione abusiva di immobile, integrante la fattispecie delittuosa di cui all'art. 633 cp (che punisce l'invasione di terreni o edifici da parte di chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto) può essere scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione.

Dall'affermazione del principio generale del rilievo scriminante dello stato di necessità rispetto all'occupazione abusiva di immobile, la Suprema Corte, tuttavia, nella specie esclude la ricorrenza della causa di giustificazione sul rilievo del difetto dei presupposti fattuali della scriminante.
 
Ed infatti, ha precisato la Corte, è necessario che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi dello stato di necessità e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (ex plurimis, Cass. 11 febbraio 2011, n. 8724; Cass. 17 gennaio 2008, n. 7183).
 
In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che, ai fini della ricorrenza della scriminante, non basta un mero stato di disagio abitativo, potendo questo essere ovviato mediante la richiesta di ausilio ai servizi sociali e alle altre istituzioni pubbliche di assistenza.
 
Solo l'eventuale indisponibilità di ammortizzatori sociali potrebbe, in ipotesi, scriminare l'occupazione abusiva di immobile finalizzata ad evitare danni gravi alla persona nel senso sopra precisato.

E' tuttavia onere dell'indagato/imputato allegare e provare non solo le circostanze che abbiano indotto l'occupazione abusiva dell'immobile, ma anche quelle che evidenzino l'inidoneità degli ammortizzatori sociali.


Cassazione penale  sez. II 12 luglio 2011 n. 33838

Lo stato di necessità, scriminante dell'abusiva occupazione di edifici, non si configura con il solo disagio abitativo, potendo questo essere ovviato mediante la richiesta di ausilio ai servizi sociali e alle altre istituzioni pubbliche di assistenza.


OSSERVA
 
Con sentenza del 12 gennaio 2011 la Corte d'appello di Palermo confermava la condanna inflitta a B.A. per il reato di invasione di edifici (in concreto, occupazione di un alloggio di edilizia economico-popolare) dal locale Tribunale con sentenza del 29 ottobre 2008.
Avverso tale sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione, allegando due motivi. Col primo motivo, censura la sentenza impugnata per errore nell'applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dello stato di necessità che aveva indotto l'imputata ad occupare l'alloggio costretta dall'urgenza di dare un tetto a sè ed alla propria prole.
Con il secondo motivo, la B. si duole dell'erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p. avuto riguardo ad altra condanna riportata per il medesimo fatto. In particolare, censura l'affermazione - contenuta nella sentenza di secondo grado - secondo cui la condanna avrebbe determinato l'interruzione della permanenza del reato e quindi consentito di processare l'imputata per il tempo successivo, osservando che quell'altra sentenza di condanna era intervenuta solo dopo, e non prima, del periodo contestato nel presente giudizio.
Il primo motivo è infondato.
In proposito occorre richiamare il costante orientamento di questa stessa sezione, secondo cui l'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (ex plurimis, Cass. 11 febbraio 2011, n. 8724; Cass. 17 gennaio 2008, n. 7183). In particolare, questa Corte ha chiarito che, ai fini della ricorrenza della scriminante, non basta un mero stato di disagio abitativo, potendo questo essere ovviato mediante la richiesta di ausilio ai servizi sociali e alle altre istituzioni pubbliche di assistenza.
L'eventuale indisponibilità di ammortizzatori sociali, nel caso di specie, è stata genericamente affermata ma non provata, mancando financo la mera indicazione degli elementi di prova che, a dire della ricorrente, avrebbero reso indispensabile l'azione criminosa. La ricorrente si limita ad affermare, senza alcun sostegno obiettivo, di aver avuto un bambino neonato (benchè l'azione criminosa si sia protratta, come si vedrà in seguito, per ben sei anni), che nella sua città non sarebbero stati disponibili alloggi popolari, che i testi di accusa avrebbero assodato non meglio precisate emergenze documentali. Quindi, in ragione del principio di autosufficienza del ricorso, deve escludersi che i giudici di merito abbiano errato nell'escludere la sussistenza dello stato di necessità.
Il secondo motivo è invece fondato nei termini che seguono.
La B. per il medesimo titolo di reato è stata sottoposta a due procedimenti penali, iscritti ai nn. 10685/03 e 5630/04 r.g.n.r..
Nel primo procedimento il reato è stato contestato come permanente a far data dal (OMISSIS). In data 12 luglio 2006 è stato notificato un decreto penale di condanna, poi opposto. L'evento ha avuto effetto interruttivo della permanenza del reato, indipendentemente dal fatto che, a seguito di opposizione, il decreto penale sia stato revocato (Cass. 10 marzo 2000, n. 4401).
Nel secondo procedimento il reato è stato contestato come permanente a far data dal 27 gennaio 2004; la sentenza di primo grado, che ha interrotto la permanenza, è intervenuta il 23 giugno 2009.
Vi è quindi una parziale sovrapposizione dei periodi giudicati nei due procedimenti. In particolare, la sovrapposizione riguarda l'arco temporale compreso fra la data del secondo accertamento (27 gennaio 2004) e l'interruzione (12 luglio 2006) della permanenza del reato contestato nel primo procedimento, per il quale è stato emesso decreto penale di condanna.
La parziale sovrapposizione dei periodi giudicati non implica il totale annullamento del provvedimento impugnato. Infatti, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, evento, nesso causale - e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Cass. 1 luglio 2010, n. 28548; Cass. sez. un. 28 giugno 2005, n. 34655). Tale identità non sussiste quando l'imputazione ha ad oggetto un reato permanente contestato in relazione a periodi diversi, anche se parzialmente sovrapposti; in tal caso, infatti, il fatto pur essendo costituito, dal punto di vista naturalistico, da un'unica azione che si protrae nel tempo, dal punto di vista giuridico e processuale si scompone di due reati che differiscono per circostanze di tempo.
Piuttosto, nella determinazione del trattamento sanzionatorio deve farsi l'applicazione della disciplina del reato continuato.
Pertanto la sentenza va annullata con rinvio, affinchè si faccia applicazione dei predetti principi ai fini della rideterminazione della pena, ferma restando l'affermazione della responsabilità penale della ricorrente.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in considerazione della diversa determinazione del periodo di permanenza del reato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011
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