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Delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452 c.p.)
Strage
Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
art 437 cp
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
[I]. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
[II]. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449, 451].
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)
arresto: facoltativo (primo comma); obbligatorio (secondo comma)
fermo: non consentito (primo comma); consentito (secondo comma)
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
art. 451 cp
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.
[I]. Chiunque, per colpa [43, 437], omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 516 euro.
competenza: Trib. monocratico
arresto: non consentito
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita
altre misure cautelari personali: non consentite
procedibilità: d'ufficio