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Delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.)
Usurpazione di titoli o di onori
Art. 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
[I]. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [42] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate [7n. 3, 455, 456, 458, 459, 463].
Istituti processuali:
Procedibilità: UFFICIO
Competenze: TRIBUNALE COLLEGIALE
Arresto: FACOLTATIVO
Fermo: CONSENTITO
Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO
Altre misure cautelari personali: CONSENTITE