Omissione di soccorso

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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)

Omicidio

Omicidio del consenziente

Istigazione o aiuto al suicidio

Percosse

Lesione personale

Omicidio preterintenzionale

Rissa

Omicidio colposo

Lesioni personali colpose

Ingiuria

Diffamazione

Ritorsione e provocazione

Sequestro di persona

Arresto illegale

Abuso autorita'

Violenza, minaccia, abuso d'autorità

Corruzione di minorenne

Violenza sessuale di gruppo

Violenza privata

Minaccia

Violazione di domicilio

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Rivelazione di segreto professionale

Art. 593 Omissione di soccorso 

[I]. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro (1) (2).
[II]. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.
[III]. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale [582], la pena è aumentata [64]; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata (3).

(1) V. anche art. 1896-7d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c. strada).
(2) Le parole da «è punito» alla fine del comma sono state sostituite alle parole «è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila [309 euro]» dall'art. 1 l. 9 aprile 2003, n. 72.
(3) Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Istituti processuali:

 
Procedibilità:
UFFICIO

Competenze: TRIBUNALE monocratico 

Arresto: NON CONSENTITO

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITO

Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE

 

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