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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)
Istigazione o aiuto al suicidio
Violenza, minaccia, abuso d'autorità
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Rivelazione di segreto professionale
Art. 593 Omissione di soccorso
[I]. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro (1) (2).
[II]. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.
[III]. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale [582], la pena è aumentata [64]; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata (3).
(1) V. anche art. 1896-7d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c. strada).
(2) Le parole da «è punito» alla fine del comma sono state sostituite alle parole «è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila [309 euro]» dall'art. 1 l. 9 aprile 2003, n. 72.
(3) Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
Istituti processuali:
Procedibilità: UFFICIO
Competenze: TRIBUNALE monocratico
Arresto: NON CONSENTITOFermo: NON CONSENTITO
Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITO
Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE