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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)
Istigazione o aiuto al suicidio
Violenza, minaccia, abuso d'autorità
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Rivelazione di segreto professionale
Art. 590 Lesioni personali colpose
[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro (3).
[II]. Se la lesione è grave [5831] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [5832], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (4).
[IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (5).
(1) Articolo sostituito dall'art. 2 l. 11 maggio 1966, n. 296.
(2) V. art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lgs. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro.
(3) Per una particolare ipotesi di riduzione della pena, v. art. 81 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
(4) Comma sostituito dall'art. 22l. 21 febbraio 2006, n. 102 e successivamente integrato dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo del comma precedente la sostituzione era il seguente: «Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da 247 euro a 619 euro; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da 619 euro a 1.239 euro».
(5) Comma così sostituito dall'art. 92 l. 24 novembre 1981, n. 689. V. anche art. 2 l. 3 agosto 2007, n. 123, in tema di tutela della sicurezza sul lavoro.
Istituti processuali:
Procedibilità: A QUERELA
della persona offesa, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma
Competenze: TRIBUNALE monocratico udienza prelim.); Giudice di pace (ipotesi
perseguibile a querela e da cui derivi malattia di durata inferiore a
20 gg.); Trib. monocratico (aggravanti exart. 43 d.lgs. n. 274 del 2000)
Fermo: NON CONSENTITO
Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITO; CONSENTITA in relazione alle lesioni gravissime di cui al secondo periodo del terzo comma
Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE; CONSENTITE in relazione alle lesioni gravissime di cui al secondo periodo del terzo comma