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Delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 - 401 c.p.)
Rifiuto di uffici legalmente dovuti
Simulazione di reato
Calunnia
Autocalunnia
False informazioni al pubblico ministero
Falsa testimonianza
Frode processuale
Patrocinio o consulenza infedele
Evasione
Colpa del custode
Esercizio arbitrario ragioni
Subornazione
Art. 386 Procurata evasione
Chiunque procura o agevola la evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso a favore di un condannato alla pena di morte (1) o all'ergastolo. La pena e' aumentata, se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente. La pena e' diminuita:
1) se il colpevole e' prossimo congiunto;
2) se il colpevole nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'. La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.