Patrocinio o consulenza infedele

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Delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 - 401 c.p.)

Omessa denuncia reato

Omissione di referto

Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Simulazione di reato


Calunnia

Autocalunnia

False informazioni al pubblico ministero

Falsa testimonianza

Frode processuale

Ritrattazione

Favoreggiamento

Evasione

Procurata evasione

Colpa del custode

Esercizio arbitrario ragioni

Subornazione

Art. 380 Patrocinio o consulenza infedele

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinnanzi all'Autorita' giudiziaria, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire un milione. La pena e' aumentata:
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire due milioni, se il fatto e' commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte (1) o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

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