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Le Sezioni Unite chiariscono se la ricettazione è compatibile
con il dolo eventuale sulla provenienza illecita del bene tracciando i
confini con l'incauto acquisto
In primo luogo, in via generale, le Sezioni Unite, dirimendo un dubbio sollevato dall'ordinanza di rimessione, hanno chiarito che il dolo eventuale, quale elemento soggettivo contraddistinto dall'accettazione del rischio di delinquere, può riguardare l'evento del reato (e, cioè, un fatto futuro) o un suo presupposto già esistente in natura.
Ciò posto, le Sezioni Unite hanno proseguito con l'individuare i diversi orientamenti formatisi con riferimento ai rapporti tra incauto acquisto e ricettazione, mostrando di non condividere le tesi estreme giurisprudenziali secondo cui, da un lato, ogni ipotesi di dolo eventuale sulla provenienza delittuosa della cosa sarebbe esulato dall'ambito applicativo della ricettazione che avrebbe richiesto necessariamente il dolo diretto e, dall'altro, al contrario, che l'incauto acquisto avrebbe potuto ritenersi integrato solo in presenza di un atteggiamento colposo dovendo, in ogni caso di dolo, di qualsivoglia intensità, ritenersi integrata la diversa fattispecie della ricettazione.
Secondo le SSUU, invece, il dolo eventuale è compatibile con la ricettazione ma l'incauto acquisto non si verifica solo in caso di colpa. In particolare esiste, ad avviso delle SSUU, uno spazio tra il merso sospetto che integra l'incauto acquisto ed il dolo eventuale che invece integra la ricettazione occorrendo: "per la ricettazione circostanze più consistenti di quelle che danno semplicemente motivo di sospettare che la cosa provenga da delitto".