Rifiuto di atti di ufficio Omissione

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Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-360 c.p.)

Peculato

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato


Malversazione a danno dello Stato


Concussione

Corruzione atti ufficio


Corruzione in atti giudiziari


Istigazione alla corruzione

Abuso d'ufficio

Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale

Resistenza a un pubblico ufficiale

Delitti d'oltraggio

Millantato credito

Usurpazione di funzioni pubbliche

Abusivo esercizio di una professione

Violazione di sigilli

Turbata liberta' degli incanti

Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture

Frode nelle pubbliche forniture

Pubblico ufficiale

Incaricato pubblico servizio

Esercente servizio pubblica necessita'

Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1).

(1)Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Cassazione penale  sez. VI del  05 giugno 2007 n. 31670
Il medico che effettua il servizio di guardia è tenuto a compiere al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall'utente; e se è pur vero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli, è anche vero che una tale discrezionalità può ben essere sindacata dal giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame. Cosicché correttamente viene ravvisato il reato di cui all'art. 328 c.p. a carico del sanitario comandato del servizio di guardia medica che, presentatosi presso la struttura un paziente - poi deceduto poche ore dopo per infarto presso il proprio domicilio - con un forte malessere alla bocca dello stomaco, anziché sottoporlo a visita, lo aveva dirottato verso la farmacia, con ciò rifiutando di compiere un atto che doveva essere compiuto senza ritardo rispetto a una situazione che presentava connotati di gravità.

Risponde del delitto di omissione di atti d'ufficio il sanitario comandato del servizio di guardia medica che, richiesto di una visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità. Il medico in servizio di guardia medica è tenuto infatti ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall'utente; e se è pur vero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli (considerando che il rifiuto rilevante, a norma dell'art. 328 c.p. deve riguardare un atto indifferibile dal cui mancato compimento può derivare un pregiudizio) è anche vero che una tale discrezionalità può ben essere sindacata dal giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame.

In tema di rifiuto di atti di ufficio, risponde di tale reato il sanitario comandato dal servizio di guardia medica che, richiesto di visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità. (Fattispecie nella quale l'imputato non aveva visitato, indirizzandolo alla farmacia, il paziente che si era a lui rivolto, nelle prime ore del mattino, accusando un forte malessere alla bocca dello stomaco e che, nello stesso giorno, era poi deceduto per infarto).


Cassazione penale  sez. VI del 11 febbraio 2009  n. 12143
Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente e si limiti a consigliare per via telefonica la somministrazione di un farmaco, nonostante l'iniziale diagnosi sia stata confermata all'esito del successivo controllo ospedaliero del paziente, dovendosi ritenere sindacabile dal giudice la discrezionale valutazione del sanitario sulla necessità di compiere o meno la visita, al fine di accertare se la stessa sia stata correttamente effettuata, ovvero se costituisca un mero pretesto per giustificare l'inadempimento dei propri doveri. (Fattispecie in cui la sintomatologia riferita dalla madre di un minore in tenera età - conati di vomito continuo per oltre mezz'ora - è stata ritenuta di per sè inidonea, dato il suo carattere aspecifico, a consentire la formulazione di una corretta diagnosi).

Bene è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 328, comma 1, c.p. (rifiuto di atti d'ufficio) il sanitario in servizio di guardia medica il quale, messo telefonicamente al corrente di una sintomatologia aspecifica quale il vomito continuo presentato da un bambino in tenera età, si sia limitato a suggerire la somministrazione, mediante iniezione intramuscolo, di un prodotto indicato per la ipotizzata affezione gastroenterica, rifiutandosi di effettuare la richiesta visita domiciliare pur a fronte della rappresentata incapacità, da parte dei familiari, di provvedere alla suddetta somministrazione.

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