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Art. 336 Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
Cassazione Penale Sez. VI del 21 giugno 2006 n. 36009
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, llatteggiamento sconveniente e prepotente del pubblico ufficiale costituisce il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate, con lleffetto che la reazione immediata del privato a tale atteggiamento rende inapplicabile la norma incriminatrice di cui all'art. 337 c.p. ai sensi dell'art. 4 d.lg. 288/44 (in applicazione di tale principio, la Corte ha riconosciuto la citata scriminante con riferimento alla reazione dell'imputato al comportamento del vigile urbano che, con arroganza e fare autoritario, lo aveva afferrato per un braccio e pretendeva di condurlo con la forza presso gli uffici della polizia municipale, per identificarlo compiutamente e contestargli formalmente la violazione al codice della strada, già accertata in precedenza da altro vigile urbano).
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, è applicabile la scriminante di cui all'art. 4 del d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288 anche in presenza di un comportamento sconveniente e prepotente del pubblico ufficiale, dovendosi qualificare come "atto arbitrario" il consapevole travalicamento da parte del pubblico ufficiale dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto scriminata la condotta di un automobilista che aveva opposto resistenza ad un vigile urbano che, con arroganza e fare autoritario, lo aveva afferrato per un braccio per condurlo presso gli uffici della polizia municipale al fine di identificarlo e contestargli formalmente la violazione del divieto di sosta).
La scriminante degli atti arbitrari commessi dal pubblico ufficiale (art. 4 d.lg.lt. 14 settembre 1944 n. 288) può configurarsi in presenza di un atteggiamento sconveniente e prepotente del pubblico ufficiale, giacché in esso deve essere individuato il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate: ne deriva che la reazione immediata del privato a tale atteggiamento rende inapplicabile la norma incriminatrice di cui all'art. 337 c.p. (Nella specie, l'imputato aveva reagito con violenza al comportamento di un vigile urbano che, in occasione della contestazione di un'infrazione al codice della strada, con arroganza e fare autoritario lo aveva afferrato per un braccio e pretendeva di condurlo con la forza presso gli uffici della polizia municipale; la Corte ha annullato la sentenza di condanna limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale ravvisando i presupposti della scriminante degli atti arbitrari posti in essere dal pubblico ufficiale, rinviando gli atti al giudice di merito per la rideterminazione della pena quanto al residuo reato di lesioni personali volontarie).