Rissa

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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)

Omicidio

Omicidio del consenziente

Istigazione o aiuto al suicidio

Percosse

Lesione personale

Omicidio preterintenzionale

Omicidio colposo

Lesioni personali colpose

Omissione di soccorso

Ingiuria

Diffamazione

Ritorsione e provocazione

Sequestro di persona

Arresto illegale

Abuso autorita'

Violenza, minaccia, abuso d'autorità

Corruzione di minorenne

Violenza sessuale di gruppo

Violenza privata

Minaccia

Violazione di domicilio

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Rivelazione di segreto professionale

 

 

 Art. 588 Rissa

[I]. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 309 euro.
[II]. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa (1).

 

(1) Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Istituti processuali:

 
Procedibilità:
UFFICIO

Competenze: TRIBUNALE monocratico

Arresto: FACOLTATIVO (2° comma)

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITA (2° comma)

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE (2° comma)

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