Link correlati
Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)
Istigazione o aiuto al suicidio
Violenza, minaccia, abuso d'autorità
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Rivelazione di segreto professionale
Art. 588 Rissa
[I]. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 309 euro.[II]. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa (1).
(1) Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
Istituti processuali:
Procedibilità: UFFICIO
Competenze: TRIBUNALE monocratico
Arresto: FACOLTATIVO (2° comma)
Fermo: NON CONSENTITO
Custodia cautelare in carcere: CONSENTITA (2° comma)
Altre misure cautelari personali: CONSENTITE (2° comma)