[I]. Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [586] (2).
[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (3) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (4).
[III]. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (5).
[IV]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici (6).
(1) Articolo sostituito dall'art. 1 l. 11 maggio 1966, n. 296.
(2) Per una riduzione delle pene in determinate ipotesi v. art. 81 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
(3) V. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c. strada).
(4) Comma modificato, con l'aumento della pena da uno a due anni nel minimo, dall'art. 2 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e poi ulteriormente modificato con l'aumento della pena nel massimo da cinque a sette anni, dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, , conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
(5) Comma inserito dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125, cit.
(6) Comma modificato, con l'aumento della pena da dodici a quindici anni nel massimo dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125. cit.
Istituti processuali:
Procedibilità: UFFICIO
Competenze: TRIBUNALE monocratico (udienza prelim.);
Arresto: FACOLTATIVO
Fermo: NON CONSENTITO
Custodia cautelare in carcere: CONSENTITA
Altre misure cautelari personali: CONSENTITE
giurisprudenza in materia di omicidio colposo
omicidio colposo - l'accertamento della causalità la sentenza FRANZESE
Cassazione Penale Sez. Un. del 10 luglio 2002 n. 30328
In tema di reato colposo omissivo improprio, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutorio del giudizio.
La colposa omissione, da parte del medico, di interventi terapeutici può considerarsi causa della morte del paziente soltanto se, ove l'intervento fosse stato tempestivamente effettuato, possa ragionevolmente ritenersi che l'evento lesivo non si sarebbe verificato. Tale giudizio tuttavia non va compiuto sulla base di meri calcoli probabilistici, ma in base a regole di esperienza o leggi scientifiche.
Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica".
Una nozione "debole" della causalità, collocandosi ancora sul terreno della teoria, ripudiata dal vigente sistema penale, dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità per omesso impedimento dell'evento, in violazione dei principi di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio.
Cassazione Penale sez. IV del 04 marzo 2009 n. 10819
L'instaurazione della relazione terapeutica tra medico e paziente è la fonte della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo e da cui deriva l'obbligo di agire a tutela della salute e della vita. Nella ricostruzione del nesso eziologico, non può assolutamente prescindersi dall'individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento: solo conoscendo tutti gli aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia è poi possibile analizzare la condotta (omissiva) colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato "al di là di ogni ragionevole dubbio".
In tema di colpa professionale medica, l'instaurazione della relazione terapeutica tra medico e paziente è fonte della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo, e da cui deriva l'obbligo di attivarsi a tutela della salute e della vita.
Ai fini dell'accertamento della penale responsabilità del medico per colpa omissiva, nella ricostruzione del nesso eziologico, non può assolutamente prescindersi dall'individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento: solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, è poi possibile analizzare la condotta (omissiva) colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato "al di là di ogni ragionevole dubbio".
l'omicidio colposo per omesse cautele antiinfortunistiche nei luoghi di lavoro
Cassazione Penale Sez. IV del 04 luglio 2006 n. 32286
Integra il delitto di omicidio colposo la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire un giubbotto antiproiettile ad un proprio dipendente - guardia giurata in servizio antirapina innanzi a un istituto di credito - deceduto per essere stato attinto nella zona toracica da un proiettile esploso nel corso di una rapina, giacché il datore di lavoro ha il dovere di garantire l'incolumità dei propri dipendenti mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a ridurre al minimo i rischi connessi ad attività lavorative, come previsto da disposizioni speciali e dal generico dovere di ogni imprenditore ex art. 2087 c.c. di tutelare gli ambienti di lavoro.
Ai fini della responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni subiti dal lavoratore, non potrebbe assurgere a esimente neppure un'eventuale indisponibilità dello strumentario di sicurezza, dipendente da qualsiasi causa, per l'ovvia e stringente considerazione che il diritto alla salute (qui, del lavoratore) è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 cost.) che non può ammettere eccezioni.
È responsabile del reato di omicidio colposo del lavoratore (nella specie guardia giurata), il datore di lavoro che non abbia assicurato al medesimo lo svolgimento della propria attività lavorativa in condizioni di sicurezza per la sua integrità psico-fisica; né può assurgere ad esimente un'eventuale indisponibilità dello strumentario di sicurezza (nella specie giubbotto antiproiettile) dipendente da qualsiasi causa, per il fatto che il diritto alla salute (del lavoratore) è un diritto fondamentale dell'individuo che non può ammettere eccezioni.
...il concorso di colpa del lavoratore - i presupposti
Cassazione Penale Sez. IV del 14 ottobre 2008 n. 42143
In caso di incidente, risponde di lesioni colpose il datore che consente l’uso di un macchinario obsoleto privo di sistema di automatico di protezione, anche se il lavoratore ha riavviato la pressa difettosa senza aspettare il collega autorizzato a intervenire (nella specie, la Corte ha confermato la condanna ex art. 590 c.p. per il titolare di un’azienda: l’improvviso riavviarsi di una macchina aveva stritolato il braccio di un operaio che tentava di rimuovere l’impedimento. Dall’ispezione era emerso che la pressa non funzionava bene a causa dell’usura, oltre a non essere dotata del sistema di blocco elettrico. Respinta la tesi difensiva del datore diretta a sottolineare che la vittima dell’incidente aveva preso l’iniziativa di compiere un’operazione manuale all’interno della macchina alla quale non era autorizzato. Anche a voler ipotizzare un’imprudenza del lavoratore, la condotta dell’infortunato non poteva assurgere al rango di causa eccezionale e imprevedibile tale da scriminare il datore).
la cooperazione colposa e la responsabilità di equipe medica
Cassazione penale sez. IV del 26 maggio 2004 n. 39062
In tema di colpa medica, non possono ritenersi esenti da responsabilità i componenti di una "équipe" operatoria i quali, ad intervento chirurgico eseguito, aderendo ad una prassi che rimetteva esclusivamente al personale infermieristico l'incombenza di provvedere alla "conta dei ferri", non si siano curati di verificare che nessuno di detti ferri risultasse mancante e non abbiano quindi potuto rendersi conto che uno di essi (nella specie, una pinza Kelly, scivolata nelle anse intestinali a seguito di accidentale rottura di una delle estremità) era rimasto nel corpo del paziente; fatto, questo, dal quale erano poi derivate complicanze che avevano accelerato la morte del medesimo paziente, già portatore di patologia ad esito presumibilmente infausto.
...nella fase post operatoria
Cassazione Penale Sez. IV del 16 giugno 2005 n. 28617
La valutazione della colpa professionale in sede penale non è limitata all'ipotesi di colpa grave, posto che, a differenza di ciò che avviene nel processo civile in ragione dell'art. 2236 c.c. ai fini del risarcimento del danno, l'accertamento dell'elemento psicologico ai sensi dell'art. 43 c.p. non ammette restrizioni.
Link correlati
Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)
Istigazione o aiuto al suicidio
Violenza, minaccia, abuso d'autorità
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico