Rivelazione di segreto professionale

Link correlati 

Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)

Omicidio

Omicidio del consenziente

Istigazione o aiuto al suicidio

Percosse

Lesione personale

Omicidio preterintenzionale

Rissa

Omicidio colposo

Lesioni personali colpose

Omissione di soccorso

Ingiuria

Diffamazione

Ritorsione e provocazione

Sequestro di persona

Arresto illegale

Abuso autorita'

Violenza, minaccia, abuso d'autorità

Corruzione di minorenne

Violenza sessuale di gruppo

Violenza privata

Minaccia

Violazione di domicilio

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Art. 622 Rivelazione di segreto professionale

[I]. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto [200 c.p.p.], lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro [326] (1).
[II]. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2), sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società (3).
[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].

(1) Per un'ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
(2) Le parole «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,», sono state inserite dall'art. 153 c)l. 28 dicembre 2005, n. 262.
(3) Comma inserito dall'art. 2 d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.


Istituti processuali:


Procedibilità:
A QUERELA DI PARTE

Competenze: TRIBUNALE monocratico

Arresto: NON CONSENTITO

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITO

Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE

RICHIEDI CONSULENZA