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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)
Istigazione o aiuto al suicidio
Violenza, minaccia, abuso d'autorità
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Art. 622 Rivelazione di segreto professionale
[I]. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto [200 c.p.p.], lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro [326] (1).
[II]. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2), sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società (3).
[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].
(1) Per un'ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
(2) Le parole «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,», sono state inserite dall'art. 153 c)l. 28 dicembre 2005, n. 262.
(3) Comma inserito dall'art. 2 d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
Istituti processuali:
Procedibilità: A QUERELA DI PARTE
Competenze: TRIBUNALE monocratico
Arresto: NON CONSENTITO
Fermo: NON CONSENTITO
Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITO
Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE