Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)

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 Art. 616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

 

[I]. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro [619] (1).
[II]. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni [618] (1).
[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].
[IV]. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza s'intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (2).
(1) Per un'ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
(2) Comma così sostituito dall'art. 5 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

 

Istituti processuali:


Procedibilità:
A QUERELA DI PARTE

Competenze: TRIBUNALE monocratico

Arresto:  NON CONSENTITO

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITO

Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE

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