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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)
Istigazione o aiuto al suicidio
Violenza, minaccia, abuso d'autorità
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Rivelazione di segreto professionale
Art. 616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
[II]. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni [618] (1).
[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].
[IV]. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza s'intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (2).
(2) Comma così sostituito dall'art. 5 l. 23 dicembre 1993, n. 547.
Istituti processuali:
Procedibilità: A QUERELA DI PARTE
Competenze: TRIBUNALE monocratico
Arresto: NON CONSENTITO
Fermo: NON CONSENTITO
Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITO
Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE