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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)
Istigazione o aiuto al suicidio
Violenza, minaccia, abuso d'autorità
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Rivelazione di segreto professionale
Art. 605 Sequestro di persona
[I]. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni [289-bis, 630] (1).
[II]. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente [540; 75 c.c.] o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale [357], con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni [323, 606].
[III]. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni (2).
[IV]. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo (2).
[V]. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
1) affinchè il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore (2).
(1) Per due ipotesi di aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 7 l. 31 maggio 1965, n. 575. Per ulteriori ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104 e art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107.
(2) Comma inserito dall'art. 3, comma 29, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
Istituti processuali:
Procedibilità: UFFICIO
Competenze: TRIBUNALE monocratico
(udienza prelim.)
Arresto: FACOLTATIVO; OBBLIGATORIO (quarto comma)
Fermo: NON CONSENTITO (primo, secondo e quinto comma); CONSENTITO (terzo e quarto comma)
Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO
Altre misure cautelari personali: CONSENTITE