Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

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Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee (1).

(1) Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.

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