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Delitti contro il patrimonio (artt 624- 649 c p)
Furto
Rapina
Estorsione
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
Usurpazione
Danneggiamento
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
Ingresso abusivo nel fondo altrui
Truffa
Insolvenza fraudolenta
Circonvenzione incapace
Usura
Appropriazione indebita
Ricettazione
Riciclaggio
Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.