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Delitti contro l'economia pubblica. l'industria e il commercio (artt. 499 - 518 c. p.)
Serrata e sciopero per fini non contrattuali
Serrata o sciopero a scopo di solidarieta' o di protesta
Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci
Frode nell'esercizio del commercio
Art. 513 Turbata liberta' dell'industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.