Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

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Delitti contro le personalità dello Stato (artt. 241 - 313 c.p.) 

Lo spionaggio politico o militare

Rivelazioni di segreti di stato


Disfattismo politico

Associazioni sovversive

Associazioni con finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico

Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

Attentato contro il Presidente della Repubblica

Attentato per finalita' terroristiche o di eversione

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Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Vilipendio alla nazione italiana

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Attentato contro i Capi di Stati esteri

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo


Banda armata: formazione e partecipazione

Art. 290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l'ordine giudiziario e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione. Articolo cosi' modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655.

 

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