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Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti (artt.402-413 c.p.)
Vilipendio della religione dello Stato
Art. 408 Vilipendio delle tombe
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.