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Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti (artt.402-413 c.p.)
Vilipendio della religione dello Stato
Art. 410 Vilipendio di cadavere
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalita' o di oscenita', e' punito con la reclusione da tre a sei anni.