Violenza sessuale di gruppo

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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)

Omicidio

Omicidio del consenziente

Istigazione o aiuto al suicidio

Percosse

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Omicidio preterintenzionale

Rissa

Omicidio colposo

Lesioni personali colpose

Omissione di soccorso

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Violenza, minaccia, abuso d'autorità

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Minaccia

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Rivelazione di segreto professionale

Art. 609 octies Violenza sessuale di gruppo

[I]. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
[II]. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
[III]. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter (2).
[IV]. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112 [734-bis].

(1) Articolo inserito dall'art. 9 l. 15 febbraio 1996, n. 66. V. art. 16 l. n. 66, cit.
(2) Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Istituti processuali:


Procedibilità:
UFFICIO

Competenze: TRIBUNALE collegiale

Arresto: OBBLIGATORIO

Fermo: CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE v. 282-bis6 c.p.p.

 

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