Violenza privata

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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)

Omicidio

Omicidio del consenziente

Istigazione o aiuto al suicidio

Percosse

Lesione personale

Omicidio preterintenzionale

Rissa

Omicidio colposo

Lesioni personali colpose

Omissione di soccorso

Ingiuria

Diffamazione

Ritorsione e provocazione

Sequestro di persona

Arresto illegale

Abuso autorita'

Violenza, minaccia, abuso d'autorità

Corruzione di minorenne

Violenza sessuale di gruppo

Minaccia

Violazione di domicilio

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Rivelazione di segreto professionale

Art. 610 Violenza privata

[I]. Chiunque, con violenza [5812] o minaccia [612], costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni (1).
[II]. La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

(1) Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 7 l. 31 maggio 1965, n. 575. Per ulteriori ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104 e art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107.


Istituti processuali:


Procedibilità:
UFFICIO

Competenze: TRIBUNALE monocratico

Arresto: FACOLTATIVO

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE

 

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