Link correlati
Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)
Istigazione o aiuto al suicidio
Violenza, minaccia, abuso d'autorità
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Rivelazione di segreto professionale
Art. 610 Violenza privata
[I]. Chiunque, con violenza [5812] o minaccia [612], costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni (1).
[II]. La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
(1) Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 7 l. 31 maggio 1965, n. 575. Per ulteriori ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104 e art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107.
Istituti processuali:
Procedibilità: UFFICIO
Competenze: TRIBUNALE monocratico
Arresto: FACOLTATIVO
Fermo: NON CONSENTITO
Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO
Altre misure cautelari personali: CONSENTITE