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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Rep.
Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 288, presso lo studio dell'avvocato xxxxxxxx che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato xxxxxxx, giusta delega in atti;
ricorrente –
contro
xxxxxxxxx, elettivamente domiciliato in xxxxxx, presso lo studio dell'avvocato xxxxxxx, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato xxxxxxxx, giusta delega in atti;
- controricorrente
avverso la sentenza n. 17/04 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 10/01/04 R.G.N. 266/2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/07 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato xxxxxx per delega xxxxxxx;
udito l'Avvocato xxxxx;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso da xxxxxxxx per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia erogato dall'INARCASSA- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti- l'ente ha contestato la maturazione al 65° anno di età dell'interessato del periodo minimo di contribuzione ai sensi della legge n.6/1981, in relazione sia alla previsione del requisito di 30 anni di contribuzione di cui all'art.2, sia al disposto dell'art.25 settimo comma, secondo cui gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della stessa legge (29 gennaio 1981) conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima venti anni.
Il giudice adito con sentenza non definitiva ha dichiarato il diritto dell’ xxxxxxxxx al calcolo dell'anzianità contributiva anche per il periodo 1962-1966 (nel quale l'attore aveva svolto attività di assistente universitario incaricato) e, per gli anni dal 1974 al 1995, relativamente alle mensilità in cui lo stesso non aveva lavorato come professore universitario. Con successiva sentenza definitiva ha condannato l'INARCASSA a corrispondere all'attore la pensione di vecchiaia dal 1 febbraio 1996.
La Corte di Appello di Venezia con la sentenza oggi denunciata ha respinto gli appelli proposti da entrambe le parti avverso le due decisioni, ritenendo sussistente il requisito minimo di 20 anni di contribuzione di cui al citato art.25 comma 7 della legge n.1981. La Corte territoriale ha affermato, con riguardo alla disciplina della legge n.1046/1971, la computabilità degli anni dal 1962 al 1966, nei quali l'ing. xxxxxxx aveva svolto, oltre all'attività professionale per la quale aveva versato i contributi in misura intera, anche attività di assistente incaricato, con iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria (in relazione alla disciplina allora vigente della legge n. 179/1958).
Ha quindi ritenuto che nella specie operasse la previsione dell'art.25 comma settimo della legge n.6/1981, in base alla quale il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia doveva ritenersi maturato con l'anzianità minima di 20 anni, anche se alla data di entrata in vigore della nuova normativa l'interessato non era più iscritto alla Cassa (dal 29 gennaio 1981 non era iscritto perché soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria come docente universitario).
Avverso questa sentenza l'INARCASSA propone ricorso per cassazione con unico motivo. L'ing. xxxxxxx resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.12 disp.prel. cod.civ., 21 e 25 settimo comma della legge 3 gennaio 1981 n.6.
La sola questione sottoposta all'esame della Corte riguarda l'applicazione della disposizione di legge da ultimo citata, secondo cui «gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge» (29 gennaio 1981) «conservano il diritto» alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di vent'anni”. La sentenza impugnata afferma che il presupposto per l'applicazione di questa norma è concretato dalla sola condizione della iscrizione alla Cassa in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge, non rilevando la permanenza di detta iscrizione alla data suindicata.
La Cassa ricorrente sostiene che le conclusioni dei giudici di secondo grado costituiscono etere petizioni di principio, in assenza di ogni indagine ermeneutica. Si rileva che la norma fa riferimento alla situazione giuridica di iscritto, e che non poteva essere considerato tale chi non fosse in possesso dei requisiti di legge alla data di entrata in vigore della legge del 1981; che la formulazione letterale della norma, con l'uso della preposizione “in” indica che il legislatore ha inteso considerare solo le iscrizioni che erano ancora in atto nell'arco temporale indicato (“in data anteriore").
La disposizione, di natura transitoria, era preordinata a regolare solo la posizione di coloro che alla data di entrata in vigore della legge potevano vantare una legittima aspettativa; i soggetti non iscritti alla Cassa alla data di entrata in vigore della legge erano quelli che non avevano neppure diritto a beneficiare della tutela previdenziale, come nel caso dell'ing.xxxxxx che si trovava in situazione di assoluta incompatibilità con una valida iscrizione.
Si afferma l'illogicità e irrazionalità dell'interpretazione seguita dai giudici dell'appello, che porta a considerare esclusi per legge dalla tutela previdenziale quali destinatari di norme di miglior favore; né viene spiegato perché la mera esistenza di una iscrizione nel passato e non più in atto alla data di entrata in vigore della legge dovrebbe costituire da sola circostanza idonea a consentire l'applicazione della norma transitoria.
Il motivo non merita accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata sulla interpretazione della citata norma transitoria contenuta nel settimo comma dell'art.25 della legge 3 gennaio 1981 n.6, diretta a regolare i rapporti nella fase di transizione dalla previgente disciplina a quella introdotta dalla medesima legge, nel senso che la sola iscrizione alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della n. 6 del 1981 è condicio iuris necessaria e sufficiente per la soggezione dell'iscritto al regime transitorio di cui all'art. 25, comma settimo, della stessa legge, che conserva il più favorevole requisito assicurativo e contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (anzianità minima di venti anni) previsto dalla normativa previgente (Cass. 25 agosto 2006 n.18532; nello stesso senso, v, anche Cass. 17 aprile 1989 n.1818, 8 marzo 1990 n. 1876, 28 marzo 2002 n.4559, 19 ottobre 2006 n.22420). La deroga stabilita da detta disposizione transitoria si riferisce dunque soltanto al periodo richiesto per l'attribuzione delle prestazione a coloro che fossero stati iscritti alla cassa in data anteriore alla entrata in vigore della medesima legge, e non anche alla continuatività della iscrizione al momento dell'evento considerato dalla tutela previdenziale.
Come rilevato nelle decisioni citate, è lo stesso tenore letterale della norma in esame, che usa l'espressione «gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge», in cui l'impiego della preposizione «in» fa riferimento ad una situazione stanca e in sé conclusa e non in via di svolgimento, ad escludere qualsiasi rilevanza, ai fini della soggezione al regime transitorio, alla permanenza della stessa iscrizione alla data di entrata in vigore della legge.
Questo orientamento deve essere qui confermato, in quanto i rilievi svolti dalla ricorrente non prospettano validi argomenti di confutazione, in assenza di elementi di interpretazione letterale idonei ad attribuire all'espressione «iscritti in data anteriore...» il diverso significato di «iscritti al momento di entrata in vigore della legge».
A sostegno dell'assunto della parte non vale neppure richiamare, ai fini della nozione di «iscritto» cui fa riferimento la norma, il requisito della continuità dell'esercizio della professione, che qui rileva - ai fini dell'applicazione di un regime transitorio le cui condizioni sono discrezionalmente stabilite dal legislatore- solo per l'ambito temporale nel quale il professionista era validamente iscritto alla Cassa.
Risulta quindi conforme a diritto la sentenza impugnata che ha riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico in presenza del requisito di venti anni di contribuzione.
Il ricorso deve essere quindi respinto. In relazione alla particolarità della questione esaminata, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2007.
Il Presidente
Il Consigliere estensore