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Con la sentenza n. 265 del 2008, la Suprema Corte si occupa di diverse questioni concernenti le sanzioni amministrative previste dagli ordinamenti delle Casse con riferimento ad inadempienze contributive o a inadempienze connesse al tardivo o all'omesso invio delle comunicazioni reddituali obbligatorie annuali.
Innanzitutto, la Suprema Corte ha affrontato il profilo relativo alla legittimità dell'introduzione, per via regolamentare, da parte della Cassa degli architetti, di nuove tipologie di sanzioni (nella specie si trattava dell'introduzione della sanzione per tardiva e omessa comunicazione reddituale in mancanza di evasione contributiva).
Secondo il ricorrente l'introduzione, per via regolamentare, di una sanzione pecuniaria connessa all'omissione e/o al ritardo nell'invio della comunicazione reddituale sarebbe stata illegittima in quanto adottata, dalla Cassa, in difetto dei relativi poteri di normazione.
La Suprema Corte, ripercorrendo le fonti attributive dei poteri normativi degli enti previdenziali privatizzati ha, invece, riconosciuto alle Casse poteri di normazione in materia di sanzioni. In particolare, la Suprema Corte ha osservato come: "...il successivo decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 maggio 1997, n. 140, nel comma 6 - bis, aggiunto dalla legge di conversione, ha disposto che: "Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto legislativo".
In particolare, secondo la Suprema Corte, il sintagma "regime sanzionatorio per inadempienze contributive" contenuto nel richiamato comma 6 bis va interpretato in senso estensivo sino a comprendere le sanzioni per l'omessio o tardivo invio della comunicazione reddituale che rappresenta la fase prodromica necessaria per la riscossione dei contributi da parte dell'ente di previdenza.
La tesi contraria, sostenuta dal ricorrente, secondo cui, in difetto di evasione contributiva, non sarebbe legittima una sanzione correlata alla mera omissione o ritardo nell'invio della comunicazione reddituale in quanto non prevista nell'art. 16 della Legge n. 6 del 1981 finirebbe, ad avviso della Suprema Corte, per togliere ogni spazio di manovra alle Casse in materia di sanzioni, svuotando sostanzialmente di contenuto il comma 6 bis dell'art. 1 della legge n. 140 del 28 maggio 1997 di conversione del decreto legge n. 79 del 28 marzo 1997.
La sentenza in commento si occupa, poi, di un ulteriore profilo di carattere procedurale in quanto il ricorrente, sostenendo la natura amministrativa della sanzione allo stesso irrogata e la conseguente applicabilità del procedimento di cui alla L. n. 689/1981 ai fini dell'irrogazione della stessa, sollevava, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/81, l'eccezione della mancata contestazione dell'infrazione nel termine di 90 giorni dal momento della realizzazione della condotta vietata (omesso invio, nel termine prescritto, della comunicazione reddituale obbligatoria - sull'applicabilità del procedimento di cui alla L. n. 689/1981 ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative irrogate dalle Casse si veda Cass. Civ. sez. Lav. n. 9725/2000).
Secondo la Suprema Corte il momento della commissione dell'illecito non coincide necessariamente con il momento dell'accertamento, sicchè la verifica del mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 non va effettuato considerando come dies a quo il momento della commissione dell'illecito ma il momento, diverso e successivo, in cui la Cassa viene a conoscenza dell'illecito commesso.
La verifica di tale momento spetta al Giudice di merito al quale compete la determinazione del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere a una completa conoscenza: "tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo della motivazione"
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