Cass Civ Sez Lav n 24910 2007

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. MATTONE           Sergio                      -  Presidente   -
Dott. ROSELLI           Federico                    -  Consigliere  -
Dott. VIDIRI            Guido                       -  Consigliere  -
Dott. LA TERZA          Maura                  -  rel. Consigliere  -
Dott. MORCAVALLO        Ulpiano                     -  Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:                                            
INARCASSA  CASSA  NAZIONALE  DI  PREVIDENZA  ED  ASSISTENZA  PER  GLI  INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del  legale rappresentante  pro tempore, elettivamente domiciliata  in  ROMA  VIA  BOCCA  DI  LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato LUCIANI  MASSIMO,  che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;  

ricorrente –

contro

D.G.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA  VIA DELL'OCEANO  25, presso lo studio dell'avvocato MARIA  GRAZIA  LEUCI,  rappresentato e difeso dall'avvocato SABATINI STEFANO, giusta  delega  in atti;

controricorrente –

avverso  la   sentenza n. 78/03 della Corte d'Appello  di  CAMPOBASSO,  depositata il 24/03/03 r.g.n. 316/01;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del  17/10/07 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.  PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo  motivo,  accoglimento  del terzo motivo e in subordine  eccezione  di  incostituzionalità in rapporto articoli 3 e 24 Cost..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'ing. D.G.A.R. aveva esercitato fino dal 1973, parallelamente all'attività di insegnate di ruolo conclusasi nel 1985 con il pensionamento, la libera professione di ingegnere ed il 23 dicembre 1996 aveva presentato domanda di iscrizione alla Cassa, la quale, il 7 aprile 1997, aveva dato conferma della iscrizione medesima, richiedendogli il pagamento dei contributi dovuti per il periodo dal 1985 al 1997, oltre le sanzioni; il D.G. aveva allora il chiamato in giudizio la Cassa avanti il Tribunale di Campobasso, chiedendo fosse dichiarata la inapplicabilità delle sanzioni previste dalla L. n. 6 del 1981 e la prescrizione quinquennale dei contributi per il periodo dal 1985 al 1991 per effetto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9. Il Tribunale adito rigettava il ricorso, ma la statuizione veniva riformata dalla locale Corte d'appello, che, con sentenza del 24 marzo 2003, dichiarava prescritto il debito dell'ing. D.G. nei confronti dell'Inarcassa concernente i contributi previdenziali relativi agli anni dal 1985 al 1991.
La Corte territoriale prendeva le mosse dalla L. n. 6 del 1981, art. 18, comma 2, per cui il termine di prescrizione del diritto della Inarcassa alla riscossione dei contributi inizia a decorrere dalla comunicazione che i professionisti interessati sono tenuti ad effettuare ai sensi dell'art. 16 della citata legge, e cioè dal trentesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef per l'anno cui si riferisce la contribuzione.
Affermavano i Giudici di merito che, attesa la obbligatorietà di detta "comunicazione", il diritto dell'Inarcassa sorge alla scadenza del termine previsto per il suo invio, a prescindere dall'osservanza in concreto di detto obbligo. Ne conseguiva che la prescrizione doveva farsi decorrere dal momento in cui la comunicazione di cui all'art. 16 avrebbe dovuto essere presentata, restando irrilevante che la medesima, di fatto, non fosse stata mai inviata. Quanto poi alla durata, operava la prescrizione quinquennale ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, applicabile, stante la sua valenza di carattere generale, anche alle contribuzioni di pertinenza della casse privatizzate dei liberi professionisti. Poichè il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla nota della Cassa del 7 aprile 1997, dovevano considerarsi prescritti i contributi per il periodo dal 1985 al 1991.
Avverso detta sentenza la Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti propone ricorso affidato a tre motivi.
Resiste il D.G. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione dell'art. 2935 cod. civ.. Premette la Cassa ricorrente che l'ing. D.G. aveva sempre inviato le comunicazioni annuali sulla misura dei redditi percepiti ai fini del pagamento del contributo integrativo (2% del volume di affari) dovuto per il solo fatto della iscrizione all'albo.
Quanto però all'obbligo del pagamento soggettivo, non risultava ad essa ricorrente che il medesimo avesse i requisiti per l'iscrizione alla Cassa, perchè questi solo con la domanda presentata il 23 dicembre 1996 aveva comunicato di esserne in possesso, allegando a riprova una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Non poteva quindi decorrere il termine prescrizionale per il pagamento del contributo soggettivo prima che essa ricorrente venisse a conoscenza della esistenza dei requisiti di iscrizione alla Cassa.
Con il secondo motivo, si deduce la inapplicabilità della L. n. 335 del 1995, art. 9, lettera b) agli enti previdenziali privati, dal momento che la operatività del più breve termine di prescrizione quinquennale sarebbe in contrasto con i principi che li governano, come il divieto di finanziamenti statali ed il principio solidaristico cui sono improntati.
La prescrizione quinquennale dei contributi, introdotta in via generale dalla citata Legge del 1995 non potrebbe derogare alle leggi speciali precedenti. Diversamente opinando dovrebbe sollevarsi questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., essendo stata sottratto, ad essa Inarcassa, sebbene del tutto incolpevole, in via retroattiva, il diritto di agire in giudizio, in ragione del mero decorso solo di una parte del termine a lui noto.
Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 252 disp. att. cod. civ. e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, nel senso che il principio di cui al citato art. 252 c.c., si applicherebbe anche per la riduzione del termine prescrizionale operata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per cui quando per l'esercizio di un diritto la nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorte anteriormente, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge, ma a condizione che, a norma della legge precedente, rimanga a decorrere un termine superiore. Poichè alla data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 ad essa Cassa residuava un termine per agire inferiore a quello stabilito dalla nuova legge, il termine quinquennale non potrebbe trovare applicazione. Il ricorso non merita accoglimento, ancorchè la motivazione resa dai Giudici di merito abbisogni di alcune correzioni in diritto, dando conto dei lineamenti essenziali, ai fini che interessano, dell'assicurazione all'Inarcassa.
1. Si deve preliminarmente distinguere tra il contributo integrativo previsto dalla già citata L. del 1981, art. 10 ed il contributo soggettivo di cui all'art. 9, che è oggetto della presente causa. Il primo è dovuto alla Inarcassa da "tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto", essendo imposto a costoro di applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'Iva e versarla alla Cassa. Detto contributo è dunque obbligatorio in forza della sola iscrizione agli albi professionali, anche per coloro che non sono iscritti alla Cassa. Viceversa il contributo soggettivo, di cui si discute nella presente causa, è dovuto solo dagli iscritti alla Inarcassa e va commisurato ad una determinata percentuale del reddito professionale netto (cfr. L. n. 6 del 1981, art. 9).
2. La Inarcassa riceve ogni anno le dichiarazioni sulla misura dei redditi da parte degli iscritti agli albi, anche se non iscritti presso di essa. Dispone infatti la citata L. n. 6 del 1981, art. 16 (Comunicazioni obbligatorie alla Cassa) che tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa, con lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla data prescritta per la dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente. Il professionista procede quindi alla auto liquidazione dei contributi (l'iscritto alla Cassa pagherà sia il contributo soggettivo sia il contributo integrativo, mentre il professionista non iscritto pagherà solo il contributo integrativo). Nella specie, la medesima ricorrente ammette che il D.G. inviò regolarmente, ogni anno, le dichiarazioni reddituali prescritte e pagò altresì il contributo integrativo quale soggetto iscritto all'albo, non potendo essere iscritto alla Inarcassa in forza del rapporto di lavoro dipendente come insegnante cessato solo nel 1985, ostandovi il disposto dell'art. 21, secondo cui sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
3. Quanto alla prescrizione dei contributi, l'art. 18 prevedeva il termine decennale, facendolo decorrere "dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 16". Nella specie, come già rilevato, le comunicazioni reddituali per gli anni dal 1985 in poi furono inviate dal D. G., ma la ricorrente sostiene che la prescrizione dei contributi non poteva decorrere per mancanza della richiesta di iscrizione, effettuata solo nel 1996.
4. La tesi non è fondata. Occorre prendere le mosse dalla disposizione di cui alla L. n. 6 del 1981, art. 21, che disciplina la iscrizione alla cassa, precisando che questa è obbligatoria "per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la professione con carattere di continuità". La continuità dell'esercizio di fatto della professione è invero l'elemento imprescindibile e fondante per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla Inarcassa, mentre la domanda di iscrizione non risulta avere valore "costitutivo". Lo si ricava agevolmente dal medesimo art. 21, laddove si prevede che l'iscrizione abbia luogo a domanda, ma anche d'ufficio su provvedimento della giunta esecutiva, nei casi in cui sia stato accertato che l'ingegnere o l'architetto svolga la professione con il prescritto carattere di continuità. Inoltracene la domanda non abbia carattere "costitutivo", ai fini della iscrizione alla Cassa e ai fini del pagamento dei contributi, si desume dal fatto che l'obbligo contributivo inizia a decorrere, non già dalla data della domanda di iscrizione, ma dalla data "di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità". Ed ancora, il fatto che l'obbligo contributivo, in caso di esercizio continuativo della professione, decorra ancor prima della domanda di iscrizione, è confermato dal comma dell'art. 21, il quale prevede che; in caso di omessa domanda, il professionista sia tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo, segno quindi che i contributi sono dovuti ancor prima dell'iscrizione. Inoltre, la richiesta, fatta valere nel presente giudizio, di pagamento dei contributi dal 1985, conferma che la stessa Inarcassa ritiene che i contributi siano dovuti ancor prima della data della domanda, che, nella specie, fu presentata dal D.G. solo nel 1996.
L'Inarcassa è infatti dotata di un potere "ispettivo" in senso lato, come risulta dalla previsione di cui all'art. 21 relativa alla facoltà conferitale di "adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione". Inoltre l'art. 16 prevede altresì che la Cassa ha diritto ad ottenere, dagli uffici imposte dirette e dagli uffici Iva, le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti concernenti ingegneri ed architetti.
5. Sembra quindi incongrua la posizione della Cassa ricorrente che, da un lato, ritiene dovuti e reclama i contributi relativi ad un periodo anteriore alla domanda di iscrizione, così negandone il carattere costitutivo, e, dall'altro, sostiene che prima della presentazione della domanda la prescrizione non decorre. Al contrario, deve ritenersi che, in tutti i casi di esercizio continuativo della professione, l'obbligo di versamento del contributo soggettivo scatti automaticamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di iscrizione. Se dunque è sorto il diritto della Cassa a ricevere i contributi, questo si può perdere per la maturazione della prescrizione,ossia a causa della protratta inerzia del creditore a reclamare quanto di sua spettanza.
Quanto al dies a quo, per ogni annualità di contribuzione, la prescrizione inizia a decorrere, come previsto dal già citato art. 18, "dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 16". Se tale è il sistema normativo, la mancanza di domanda di iscrizione deve considerarsi mero impedimento di fatto, peraltro superabile attraverso l'esercizio del potere ispettivo della Cassa cui sopra si è fatto cenno. Va quindi applicato il principio più volte enunciato per cui "L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza come fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione,è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi e gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo per la mancata comunicazione di tale evento da parte del debitore (Cass. n. 15622/2001).
Il primo motivo di ricorso va quindi rigettato.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo, essendosi più volte affermato, tra le tante Cass. n. 5522 del 09/04/2003, che: "La L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi, per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate, sicchè è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali (si trattava, nella specie, di quello forense)"; Lo stesso principio di generalizzata operatività del termine quinquennale di prescrizione introdotto dalla L. n. 335 del 1995, è stato affermato, da ultimo, proprio in relazione alla Inarcassa dalla sentenza di questa Corte n. 26621 del 13/12/2006.
7. Parimenti infondate sono sia la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'Inarcassa, sia le censure contenute nel terzo motivo di ricorso, alla stregua delle argomentazioni della sentenza da ultimo citata. Si è affermato con detta pronunzia che, come risulta dal testo della L. n. 6 del 1981, invocata dalla Cassa ricorrente, e specificamente dagli articoli da 2 a 7, questa struttura previdenziale eroga agli assicurati le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, di invalidità, e quelle di reversibilità e indirette.
Ciò significa che si tratta di una gestione pensionistica, e che ai contributi relativi si applica il regime della lettera b) della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9. Di conseguenza la prescrizione è rimasta decennale fino al 31 dicembre 1995 ed è diventata quinquennale dal primo gennaio 1996. Il termine decennale, inoltre, rimaneva tale ogni qual volta l'ente di previdenza avesse compiuto validi atti interruttivi, ovvero iniziato procedure di recupero dei crediti nel rispetto della normativa preesistente, prima del termine del 31 dicembre 1995. La Cassa avrebbe potuto salvaguardare il proprio termine decennale ponendo in essere tra il 17 agosto ed il 31 dicembre 1995 (se non lo aveva già fatto prima) validi atti interruttivi o avviato attività di recupero. Questa possibilità di agire in un termine non troppo ristretto vale ad escludere in radice che il cambiamento del regime della prescrizione potesse comportare la lamentata violazione del diritto di difesa della Cassa.
Non sussiste, pertanto, la violazione delle norme costituzionali prospettata dalla ricorrente.
8. Quanto alla applicazione dell'art. 252 disp. att. cod. civ., la sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa. Questa norma dispone, al primo comma, che "quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, (...) purchè, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore", e prosegue, al secondo comma, affermando che "la stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori." In sostanza se il termine residuo in base alla disciplina precedente è inferiore a quello stabilito dalla nuova normativa continua ad applicarsi quello originariamente previsto: la parte che può essere colpita dalla perdita di un diritto, nei cui confronti maturi la prescrizione, o contro la quale maturi l'usucapione, ha diritto al termine più elevato tra quello residuo previsto in precedenza e quello, intero, derivante dalla nuova disciplina.
La norma è stata introdotta in occasione dell'entrata in vigore dei diversi libri del nuovo codice civile del 1942 per disciplinare in via generale tutte le fattispecie nelle quali la nuova normativa riduceva i termini previsti dalle norme preesistenti per la perdita o per l'acquisizione di un diritto. L'art. 252 fa parte delle disposizioni di attuazione (che seguono il codice civile), e non delle disposizioni sulla legge in generale (che, invece, lo precedono).
A differenza di queste ultime, le disposizioni di attuazione non contengono necessariamente regole di carattere generale, e perciò, a maggior ragione, possono essere derogate da altre norme ordinarie che abbiano il carattere della specificità. Al di fuori della complessa operazione di sostituzione del codice civile del 1865 con quello del 1942, l'art. 252 disp. att. c.p.c., non ha un valore assoluto, ma fissa un criterio di carattere generale la cui applicazione può essere estesa ad altre situazioni in mancanza di una disciplina specifica, ma che, contenuto in una legge ordinaria, può essere derogato da una successiva legge ordinaria in cui il legislatore abbia disciplinato gli effetti della modica dei termini, ed il regime transitorio di passaggio dalla disciplina precedente a quella appena introdotta, come avvenuto nel caso della L. n. 335 del 1995. D'altra parte il più breve termine di prescrizione si giustifica, anche per le casse professionali, con l'intento di precludere il pagamento di contributi relativi ad epoca remota, perchè ciò avverrebbe attraverso moneta svalutata a causa del decorso del tempo, con conseguente aggravio per la Cassa che dovrebbe poi provvedere alla erogazione delle prestazioni, così mettendo in pericolo l'equilibrio di bilancio imposto dalla legge di privatizzazione che vieta la fruizione di finanziamenti pubblici (D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 17,00 oltre duemila Euro per onorari, oltre Iva, CPA ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2007

 

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