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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
INARCASSA CASSA NAZIONALA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIVERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato LUCIANI MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO PORRONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE MAURO, giusta delega in atti;
controricorrente –
avverso la sentenza n. 67/03 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 07/03/03 - R.G.N. 315/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/10/06 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito l'Avvocato LUCIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi; accoglimento del terzo motivo ed in subordine accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - ha attivato la procedura di riscossione a carico dell'ing. M.A. dei contributi previdenziali di categoria per gli anni 1987 e 1988. Con ricorso presentato il 29 agosto 1998 l'ing. M. ha chiamato in giudizio linarcassa chiedendo che venisse accertata e dichiarata la prescrizione dei contributi previdenziali reclamati. Il primo giudice respingeva l'opposizione.
La Corte d'Appello di Campobasso andava, invece, in contrario avviso, e, con sentenza n. 67/2003 in data 5-7 marzo 2003, dichiarava la nullità, per prescrizione dei crediti dedotti, della cartella esattoriale nella parte recante gli importi dovuti all'Inarcassa per i contributi relativi agli anni 1987 e 1988.
Avverso la sentenza, che non risulta notificata, linarcassa ha proposto ricorso per Cassazione, con tre motivi, notificato, in termini, il 5 marzo 2004.
Resiste l'intimato ing. M. con controricorso notificato, fuori termine, il 5 novembre 2004.
La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione l'istituto ricorrente denunzia l'insussistenza del decorso del termine prescrizionale, e l'inapplicabilità della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, lettera b, e, in subordine, l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 3, comma 9, lettera b, e della L. n. 335, art. 10.
La L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lettera b, che aveva stabilito in cinque anni la prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale diversi da quelli (oggetto della lettera a) afferenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, si applicava soltanto ai casi non regolati dalla normativa speciale preesistente; quando, invece, sussisteva una disciplina precedente trovava applicazione il principio per cui lex specialis derogat legi generali.
Si applicava perciò la normativa anteriore che prevedeva la prescrizione decennale.
La nuova normativa, del resto, non trovava applicazione nei confronti delle categorie libero professionali.
Se si fosse ritenuto che il nuovo termine fosse applicabile anche ai crediti della Inarcassa si sarebbe determinata la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., per l'irragionevolezza della scelta legislativa e per contrasto della nuova normativa con il principio di garanzia della difesa in giudizio.
La ricorrente eccepiva perciò, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale delle norme, argomentando che l'applicazione retroattiva della modifica che aveva ridotto la prescrizione da dieci a cinque anni avrebbe comportato la diretta lesione del diritto di difesa dell'ente, che si sarebbe trovato improvvisamente nell'impossibilità di far valere il proprio diritto.
2. Con il secondo motivo di impugnazione l'Inarcassa eccepisce la violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 10,, e l'interruzione della prescrizione. Sostiene a questo proposito che la prescrizione era stata interrotta con una apposita circolare, inviata agli iscritti agli albi professionali, e pervenuta nel maggio del 1991 al ricorrente, nella quale si invitavano i professionisti a fare pervenire i dati anagrafici, amministrativi e contabili di ciascuno anche allo scopo di usufruire del condono previdenziale allora previsto.
Secondo la casa ricorrente si sarebbe trattato di un atto di messa in mora.
3. Infine, con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione la cassa ricorrente deduce la violazione degli artt. 252 disp. att. cod. civ., e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lettera b, ove applicabile.
L'art. 252 disp. att. c.p.c., attuazione disciplinava espressamente l'ipotesi che fossero stati fissati termini più ristretti dei precedenti per la maturazione della prescrizione o dell'usucapione fissando un criterio di carattere generale da applicare anche alla fattispecie di cui alla L. n. 335 del 1995 art. 3, comma 9,; il nuovo termine più ridotto si sarebbe applicato all'esercizio dei diritti sorti anteriormente con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge, ma a condizione che a norma della legge precedente rimanesse a decorrere un termine superiore.
Questo non era avvenuto nel caso di specie, perchè i termini di prescrizione avevano cominciato a decorrere, rispettivamente, dal primo luglio 1988 per i debiti relativi all'anno 1987, e dal primo luglio 1989 per quelli relativi all'anno 1988, e residuava perciò un termine inferiore a quello stabilito dalla nuova legge.
4. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento. E' infondato, innanzi tutto, il primo motivo di impugnazione. Il primo problema interpretativo che pone la controversia riguarda il L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e 10.
Il comma 9 disciplina in particolare - nel più ampio contesto della riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare - il termine di prescrizione del credito contributivo prevedendo che "le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie ... A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria". Il successivo decimo comma precisa, inoltre, che "i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.".
La Corte d'Appello di Campobasso ha ritenuto che la nuova normativa si applichi anche ai contributi dovuti alla ricorrente Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Archetipi Liberi Professionisti; quest'ultima sostiene, invece, che debba continuare ad applicarsi la norma speciale prevista per i contributi alla Cassa, vale a dire la L. 3 gennaio 1981, n. 6, art. 18, secondo cui "la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato della comunicazione di cui all'art. 16" (vale a dire la comunicazione obbligatoria con cui i professionisti debbono comunicare alla Cassa l'ammontare del reddito professionale ed il volume complessivo degli affari).
Il testo della L. n. 335, art. 3, comma 9, chiarisce che il legislatore ha inteso porre una regolamentazione a tutto campo.
Infatti la lettera a) del comma 9 riguarda il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le altre gestioni pensionistiche obbligatorie, mentre la lettera b) si riferisce a "tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria";
questa formulazione, che si riferisce alle contribuzioni di tipo pensionistico quale è quella oggetto del caso di specie, è onnicomprensiva e non lascia fuori nessuna forma di previdenza obbligatoria.
Come, infatti, già rilevato da questa Corte, "l'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi, per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate, sicchè è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali".
(Cass. civ., 9 aprile 2003, n. 5522) Come pure sottolineato da questa Corte, "la nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diventa quinquennale dal primo gennaio 1996, ciò in forza del richiamo che il comma 10 (che riguarda i contributi scaduti prima dell'entrata in vigore della legge) opera all'intero comma 9. (...) Vi è quindi un diverso dies a quo per l'abbreviazione del termine prescrizionale: l'uno per i contributi di pertinenza di tutte le gestioni pensionistiche, l'altro per quelli di pertinenza di tutte le altre gestioni che pensionistiche non sono e che erogano prestazioni diverse dalla pensione; per queste ultime l'abbreviazione del termine opera immediatamente e retroattivamente dal 17 agosto 1995." (Cass. civ., 15 marzo 2006, n. 5622).
Il precedente termine decennale però rimane fermo qualora entro il 31 dicembre 1995 siano stati compiuti dall'ente di previdenza atti interruttivi, ovvero siano iniziate procedure nel rispetto della normativa preesistente. Valgono quindi tutti gli atti interruttivi compiuti sia prima dell'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, sia successivamente, purchè entro il 31 dicembre 1995.
5. Appare irrilevante l'argomentazione della ricorrente, secondo cui l'art. 3, comma 10, contiene un richiamo al D.L. n. 463 del 1983, che non si applicherebbe ai liberi professionisti; anche ammettendo, in via di ipotesi, che nessuna delle molte disposizioni contenute in quel complesso decreto sia applicabile alle categorie libero professionali, la L. n. 335 del 1995 contiene però una normativa generale organica che si applica a tutte le forme di previdenza obbligatoria, non soltanto a quelle per i lavoratori subordinati o per i lavoratori autonomi diversi dai liberi professionisti, espressamente menzionati nel Decreto n. 463 del 1983, ma anche a quelle per i liberi professionisti.
Deve essere esclusa, perciò, una sopravvivenza della prescrizione lunga prevista dalla L. del 1981, art. 18, in materia di previdenza obbligatoria per gli ingegneri ed architetti.
6. Come risulta dal testo della L. n. 6 del 1981, invocata dalla Cassa ricorrente, e specificamente dagli articoli da 2 a 7, questa struttura previdenziale eroga agli assicurati le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, di invalidità, e quelle di reversibilità e indirette.
Ciò significa che si tratta di una gestione pensionistica, e che ai contributi relativi si applica il regime della lettera b).
Di conseguenza la prescrizione è rimasta decennale fino al 31 dicembre 1995 ed è diventata quinquennale dal primo gennaio 1996.
Il termine decennale, inoltre, rimaneva tale ogni qual volta l'ente di previdenza avesse compiuto validi atti interruttivi, ovvero iniziato procedure di recupero dei crediti nel rispetto della normativa preesistente, prima del termine del 31 dicembre 1995.
La Cassa avrebbe potuto salvaguardare il proprio termine decennale ponendo in essere tra il 17 agosto ed il 31 dicembre 1995 (se non lo aveva già fatto prima) validi atti interrottivi o avviato attività di recupero.
Questa possibilità di agire in un termine non troppo ristretto vale ad escludere in radice che il cambiamento del regime della prescrizione potesse comportare la lamentata violazione del diritto di difesa della Cassa.
Non sussiste, pertanto, la violazione delle norme costituzionali prospettata dalla ricorrente.
La disciplina prevista dall'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995, non può comportare conseguenze abnormi nè vizi di costituzionalità per lesioni del diritto di difesa in quanto l'ulteriore applicabilità, anche dopo la data di riferimento del primo gennaio 1996, del termine prescrizionale decennale dipendeva dall'attività degli stessi enti pensionistici che potevano conservarlo per intero ponendo in essere atti interruttivi, oppure iniziando procedure di recupero dei crediti, nel periodo intercorrente tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, e perciò non possono lamentare utilmente quella riduzione del termine di prescrizione che avevano avuto la possibilità di impedire: come già rilevato da questa Corte, "avendo disposto che la riduzione del termine da decennale a quinquennale opera solo dal primo gennaio 1996 si è data la possibilità agli enti previdenziali (il cd. effetto annuncio) di mantenere il regime prescrizionale decennale per i contributi pregressi, adottando nel periodo intermedio, che va dalla data di entrata in vigore della L. 31 dicembre 1995, atti interruttivi ovvero iniziando idonee procedure". (Cass. civ., 15 marzo 2006, n. 5622).
Sono stati salvaguardati perciò i diritti di difesa di tutti i soggetti, ed il principio di uguaglianza tra di essi.
Per questo aspetto la fattispecie è differente da quella (concernente l'abbreviazione, disposta dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 92, convertito in L. novembre 1992, n. 438, dei termini previsti dall'art. 47, secondo e terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per proporre le azioni giudiziarie in materia di trattamenti pensionistici e di altre prestazioni previdenziali) esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza, interpretativa di rigetto, in data 24 gennaio / 3 febbraio 1994, n. 20: in quel caso, infatti, le norme sostanziali, se interpretate in maniera difforme da quanto ritenuto dalla stessa Corte Costituzionale, avrebbero potuto comportare una lesione effettiva dei diritti di difesa in giudizio, con conseguente violazione dei principi della Costituzione.
7. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato. E' necessario verificare se nel periodo di riferimento dal 17 agosto al 31 dicembre 1995, o precedentemente, la Cassa abbia posto in essere validi atti interrottivi oppure avviato procedure di recupero nel rispetto della normativa preesistente.
La ricorrente, nel secondo motivo, di impugnazione sostiene di averlo fatto, ed allega (a pag. 12 del ricorso) di avere indirizzato nel maggio 1991 (e perciò prima della L. n. 335 del 1995, e dei termini in essa contemplati) a tutti gli iscritti albi professionali una circolare "intesa a trasmettere a tutti gli iscritti agli Albi professionali degli Ingegneri ed Architetti i dati anagrafici ed amministrativi e contabili di ciascuno, anche allo scopo di usufruire del condono previdenziale all'epoca previsto.
Ciò significa che la richiesta contenuta nella circolare aveva ad oggetto sostanzialmente l'adempimento da parte degli assicurati dell'obbligo, previsto dalla della Legge speciale n. 6 del 1981, art. 16, di comunicazione dell'ammontare del reddito e del volume degli affari, nonchè la comunicazione dei dati anagrafici ed amministrativi degli interessati, ma non la richiesta di pagamento dei contributi previsto dal successivo art. 17 della legge, che dispone che venga effettuato mediante ruoli.
La richiesta di comunicazione dei redditi, e dei dati personali è strumentale rispetto all'attività di riscossione da parte della Cassa, preliminare ad essa, ma non ne è parte.
Chiedere i dati per procedere al calcolo di quanto dovuto ed ad una successiva attività di recupero non significa richiedere il pagamento, non vale come messa in mora e non può costituire atto interruttivi della prescrizione.
Già in prospettazione il preteso atto interruttivo della Cassa non appare idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
E' quanto, del resto, è stato accertato in concreto dalla sentenza impugnata, a pag. 13.
Ciò significa che la Cassa non ha posto in essere tempestivamente (prima del 31 dicembre 1995) validi atti interruttivi o di recupero e perciò non ha conservato il diritto ad avvalersi del più favorevole termine di prescrizione decennale.
8. E' infondato, infine, anche il terzo motivo di impugnazione, con il quale la Cassa ricorrente Inarcassa lamenta che sarebbe stato violato l'art. 252 disp. att. c.p.c..
Questa norma dispone, al primo comma, che "quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, (...) purchè, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore", e prosegue, al secondo comma, affermando che "la stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori." In sostanza se il termine residuo in base alla disciplina precedente è inferiore a quello stabilito dalla nuova normativa continua ad applicarsi quello originariamente previsto: la parte che può essere colpita dalla perdita di un diritto, nei cui confronti maturi la prescrizione, o contro la quale maturi l'usucapione, ha diritto al termine più elevato tra quello residuo previsto in precedenza e quello, intero, derivante dalla nuova disciplina.
Occorre stabilire se questa disposizione possa essere applicata alla fattispecie in esame.
L'opinione favorevole, espressa in precedenza da questa Corte (sia pure a livello di obiter dictum, senza cioè che il punto fosse strettamente funzionale alla motivazione della decisione adottata in quel caso specifico) nella sentenza n. 5522 del 9 aprile 2003, non appare convincente.
La norma è stata introdotta in occasione dell'entrata in vigore dei diversi libri del nuovo codice civile del 1942 per disciplinare in via generale tutte le fattispecie nelle quali la nuova normativa riduceva i termini previsti dalle norme preesistenti per la perdita o per l'acquisizione di un diritto: il primo comma fa riferimento espresso ai termini di prescrizione ed a quelli di usucapione, il secondo comma costituisce una norma di chiusura che estende in via generale gli stessi criteri a tutte le fattispecie in cui la perdita (o l'acquisto) di un diritto siano subordinati al decorso di un termine più breve di quelli stabiliti dalle leggi anteriori.
L'art. 252 fa parte delle disposizioni di attuazione (che seguono il codice civile), e non delle disposizioni sulla legge in generale (che, invece, lo precedono).
A differenza di queste ultime, le disposizioni di attuazione non contengono necessariamente regole di carattere generale, e perciò, a maggior ragione, possono essere derogate da altre norme ordinarie che abbiano il carattere della specificità. Al di fuori della complessa operazione di sostituzione del codice civile del 1865 con quello del 1942, l'art. 252 disp. att. c.p.c., non ha un valore assoluto, ma fissa un criterio di carattere generale la cui applicazione può essere estesa ad altre situazioni in mancanza di una disciplina specifica, ma che, contenuto in una legge ordinaria, può essere derogato da una successiva legge ordinaria in cui il legislatore abbia disciplinato gli effetti della modica dei termini, ed il regime transitorio di passaggio dalla disciplina precedente a quella appena introdotta.
E' quanto è avvenuto appunto nella fattispecie ora in esame in cui il legislatore ha regolato espressamente gli effetti della riduzione dei termini prescrizionali ed il regime transitorio, stabilendo, nel combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e 10:
1) che, per quel che riguarda i contributi di pertinenza delle gestioni pensionistiche obbligatorie, i nuovi termini di prescrizione si applicavano, con decorrenza dal primo gennaio 1996, anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della nuova legge, vale in concreto, al 17 agosto 1995 (dato che, ai sensi dell'art. 17, la legge entrava in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 agosto); 2) che però non si applicavano i nuovi termini, e perciò venivano conservati i termini precedenti, più favorevoli agli enti creditori, quando questi ultimi avevano compiuti atti interrottivi o iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente.
Queste attività positive degli enti previdenziali, non erano condizionate da elementi estranei al loro controllo e potevano essere già state poste in essere prima dell'entrata in vigore della legge oppure esserlo anche successivamente, dopo che la legge era entrata in vigore, e fino a quando non diveniva operativa la riduzione dei termini di prescrizione, in concreto tra il 17 agosto ed il 31 dicembre 1995.
Il legislatore ha ritenuto che questo spazio di tempo fosse congruo in relazione alle circostanze per consentire agli enti previdenziali di effettuare gli atti interrottivi necessari, e conservare perciò transitoriamente il diritto di avvalersi dei più ampi termini prescrizionali preesistenti. I nuovi termini più ridotti si sarebbero applicati soltanto quando i creditori non avessero assunto concrete iniziative di recupero.
In questo modo è stata realizzata, una sistemazione organica e completa del regime transitorio, tale da escludere l'applicazione in via sussidiaria, o ad integrazione, dell'art. 252.
Lo spazio di tempo lasciato agli enti per evitare, attraverso il compimento di atti interruttivi oppure l'inizio di procedure di recupero, quella che, in sostanza, è una decadenza dai precedenti più estesi termini di prescrizione, appare oggettivamente sufficiente, non troppo ristretto.
Proprio per questo - come già rilevato al punto 8 - deve essere escluso che l'introduzione del nuove regime di durata della prescrizione abbia comportato una lesione dei diritti di difesa dell'ente previdenziale e contrasti con i principi costituzionali.
9. Debbono essere affermati, perciò, i seguenti principi di diritto:
La L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicchè è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della L. (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interrottivi oppure iniziato procedure nel rispetto detta normativa preesistenti, altrimenti rimane decennale.
La disciplina prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, comporta una deroga all'art. 252 delle disp. att. c.c..
10. In conclusione, il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
Dato che il controricorso è stato notificato fuori termine, non debbono essere assunti provvedimenti sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2006