Contributi previdenziali dimezzati ed iscrizione a Inarcassa

 

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Con la sentenza n. 18532/06 che si commenta, resa nei confronti dell'Inarcassa, la Suprema Corte si occupa di due distinte questioni relative al diritto ed alla misura della pensione di vecchiaia, con riferimento ad un soggetto iscritto all'ente di previdenza da data anteriore all'entrata in vigore della L. n. 6/1981.
In primo luogo la Suprema Corte affronta il profilo della validità, agli effetti pensionistici, di periodi contributivi anteriori all'entrata in vigore della L. n. 6/81 durante i quali l'iscritto sia stato contemporaneamente iscritto ad altra forma pensionistica.
In tale ipotesi, infatti, l'art. 5 del D.P.R. n. 521/1961 prevedeva che l'iscritto potesse avanzare istanza per il pagamento del contributo in misura ridotta anzichè in misura intera. La richiamata disposizione prevedeva, però, anche che la domanda dovesse essere presentata entro il termine di 30 giorni dal verificarsi della condizione della doppia iscrizione. Era, altresì, previsto che l'iscritto dovesse dare comunicazione all'ente in caso di cessazione della condizione della doppia iscrizione.
Con riferimento alla richiamata disposizione, l'art. 6 della L. n. 1046/1971, inerente alla fattispecie oggetto della cognizione della Suprema Corte, prevede che tutti i contributi versati in misura ridotta siano restituiti maggiorati degli interessi legali ovvero che, su istanza dell'interessato, gli stessi siano trasformati in rendita pensionistica secondo le previgenti disposizioni alla maturazione dei requisiti da queste ultime previsti.
La Suprema Corte, richiamando sul punto propri precedenti giurisprudenziali, ha confermato che la norma in commento trova applicazione solo nei confronti di quanti si siano avvalsi della facoltà di versare la contribuzione in misura ridotta e non già nei confronti di quanti, pur ricorrendone i presupposti, abbiano proseguito a versare la contribuzione nella misura intera. Per questi ultimi, ha confermato la Suprema Corte, la contribuzione vale ad ogni effetto pensionistico e previdenziale (si vedano anche Cass. Civ. n. 5554/2000, Cass. Civ. n. 14489/99, Cass. Civ. n. 9972/98).
Per completezza espositiva si rammenta che, in tema di doppia iscrizione, la L. n. 6/81 prevede che l'iscrizione a Inarcassa sia preclusa a quanti esercitino contestualmente diversa attività che comporti l'iscrizione ad una diversa forma di previdenza obbligatoria.
La Suprema Corte ha anche affrontato, così smentendo la diversa soluzione prospettata da Inarcassa, la questione concernente l'interpretazione del regime transitorio di cui all'art. 25 della L. n. 6/81. Inarcassa, infatti, sosteneva che la disposizione secondo cui gli iscritti a Inarcassa da data anteriore all'entrata in vigore della L. n. 6/81 (nei confronti dei quali continuava ad applicarsi il requisito contributivo di 20 anni previsto dalla previgente normativa) dovessero essere considerati solo quanti fossero effettivamente iscritti nel momento storico dell'entrata in vigore della legge.
La Suprema Corte, anche sul punto confermando un orientamento già espresso, ha, invece, precisato che la disposizione deve intendersi come applicabile a tutti coloro che abbiano periodi di iscrizione antecedenti all'entrata in vigore della legge.
Questi ultimi maturano il diritto a pensione al compimento dell'età pensionabile con 20 anni di contributi e vedranno calcolato il proprio trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n. 6/81, salvo che per quel che riguarda il trattamento minimo pari a 5 volte il contributo minimo anzichè 6 volte la misura dello stesso.

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