Note a Cass 26621 06 sulla prescrizione quinquennale per Inarcassa

Prescrizione: il termine di prescrizione dei contributi dovuti a Inarcassa è quinquennale...nota a Cass. Civ. Sez. Lav. n. 26621/06

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"L'art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivano in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza dal 1 gennaio 1996 (letteraa) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicchè è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche obbligatorie (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interrottivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La disciplina prevista dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 comporta una deroga all'art. 252 delle disp. att.". Con l'enunciazione di questo articolato principio di diritto la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26621/06 del 13 dicembre 2006, è tornata ad affrontare il tema dell'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95 agli enti previdenziali privatizzati di cui al D.Lgs. n. 509/94, disattendendo la tesi dell'Inarcassa ricorrente che chiedeva l'applicazione del regime prescrizionale previsto dall'art. 18 della L. n. 6/81, ritenuto norma speciale rispetto ai richiamati commi 9 e 10. Al riguardo si rammenta che il regime della prescrizione dei contributi di cui al menzionato art. 18 della L. n. 6/81 prevedeva un termine prescrizionale decennale decorrente dalla data di invio, da parte dell'iscritto all'ente di previdenza, della comunicazione reddituale obbligatoria annuale concernente i redditi ed i volumi d'affari prodotti. Tale regime prescrizionale era pressocchè analogo nell'ambito di tutti gli ordinamenti degli enti previdenziali privatizzati (cfr. ad es. l’art. 19 della L. n. 576/1980; l’art. 19 della L. n. 21/86; l’art. 19 della L. n. 773/1982; l’art. 21 della L. n. 414/1991; l’art. 19 della L. n. 249/1991).
Con l'entrata in vigore della L. n. 335/95, si è posto il problema se la disciplina della prescrizione allora vigente nei singoli ordinamenti previdenziali dei professionisti, fosse stata implicitamente abrogata dall'art. 3 commi 9 e 10 della L. n. 335/95 o fosse rimasta in vigore in quanto connotata dal requisito della specialità rispetto alla normativa generale della legge n. 335/95.
La tesi contraria all'applicabilità del regime prescrizionale di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95 agli enti previdenziali privatizzati traeva argomento dalla diversa natura del sistema previdenziale pubblico rispetto a quello autonomo e privato dei liberi professionisti e dal fatto che la stessa Legge n. 335, nelle parti in cui aveva inteso incidere direttamente sugli ordinamenti previdenziali degli enti di cui al D.Lgs. n. 509/94, si era riferita espressamente ad essi (cfr. l'art. 3 comma 12).
Fra gli enti del comparto l'orientamento non è stato uniforme e, ancora oggi, si registrano posizioni distinte (a quanto consta Inarcassa e Cassa Forense applicano il regime prescrizionale decennale della loro normativa speciale).
Cass. Civ. Sez. Lav. n. 26621/06, ponendosi nel solco tracciato dalla sentenza n. 5522/2003, nonchè dalla successiva sentenza n. 20343/2006 della Suprema Corte, ha esplicitamente dichiarato applicabile il regime prescrizionale di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95 ai crediti contributivi dell'Inarcassa (la n. 5522/2003 e la n. 20343/2006 riguardavano, invece, Cassa Forense) con ampia ed articolata motivazione nella quale sono stati affrontati e risolti tutti gli argomenti contrari.
Richiamando la sentenza n. 5522/2003, la Suprema Corte ha, infatti, sottolineato come il testo del nono comma dell'art. 3 della L. n. 335/95 renda manifesto l'intendimento del Legislatore di porre una regolamentazione a tutto campo. "...Infatti la lettera a) del comma 9 riguarda il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le altre gestioni pensionistiche obbligatorie, mentre la lettera b) si riferisce a "tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria"; questa formulazione, che si riferisce alle contribuzioni di tipo pensionistico quale è quella oggetto del caso di specie, è omnicomprensiva e non lascia fuori nessuna forma di previdenza obbligatoria".
In tale prospettiva, la sentenza che si annota ha richiamato il principio, già espresso da Cass. n. 5522/2003, a mente del quale, nella specie, si è verificata un'abrogazione, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate degli enti previdenziali dei liberi professionisti, talchè è venuta meno la connotazione di specialità dei medesimi.
Cass. Civ. n. 26621/06 ha, inoltre, enucleato un'ulteriore importante precisazione in merito al regime prescrizionale dei contributi previdenziali degli enti previdenziali libero professionali siccome originata dall'entrata in vigore della L. n. 335/95.
L'art. 3 comma 9 della L. n. 335/95 fa, infatti, riferimento, nella lettera a), alle contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie e, nella lettera b), a tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria . La riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni, per le contribuzioni di cui alla lettera a) si verifica solo a decorrere dal 1 gennaio 1996 mentre, per le contribuzioni di cui alla lettera b), si verifica immediatamente ( dal 17 agosto 1995).
La Suprema Corte, rilevata la natura di "gestione pensionistica obbligatoria" dell'Inarcassa, ha ritenuto che il regime prescrizionale alla medesima applicabile sia quello della lett. a) e, cioè, prescrizione decennale sino al 1 gennaio 1996 e quinquennale successivamente.
La precisazione e la distinzione è tutt'altro che irrilevante in quanto connessa con quanto disposto dal successivo comma 10 dell'art. 3 L. n. 335/95 a mente del quale il nuovo termine prescrizionale (come disciplinato dal comma 9) s'applica anche ai crediti contributivi sorti prima dell'entrata in vigore della L. n. 335/95 ove non siano stati posti in essere precedenti atti interruttivi della prescrizione o procedure di recupero ai sensi della previgente disciplina da parte degli enti previdenziali.
Combinando il disposto di cui al comma 10 dell'art. 3 con quanto disposto dalla lettera a) del comma 9, è evidente che il Legislatore ha inteso mettere gli enti previdenziali gestori di forme pensionistiche obbligatorie nella condizione di mantenere, attraverso idonee procedure di recupero, i precedenti termini prescrizionali lunghi per salvaguardare le posizioni creditorie potenzialmente incise dalla riduzione di tali termini.
In tale prospettiva, la Suprema Corte ha ritenuto infondati i sollevati profili d'incostituzionalità della normativa per la possibile compromissione dei crediti contributivi degli enti previdenziali per effetto dell'immediata riduzione del previgente termine prescrizionale in quanto, con lo strumento della posticipazione temporale della riduzione del termine prescrizionale, gli enti previdenziali stessi erano stati messi nelle condizioni di porre in essere adeguate attività ispettive e di recupero atte al mantenimento del previgente termine prescrizionale lungo (c.d. effetto annuncio).
La Suprema Corte ha, infine, preso posizione e disatteso l'ulteriore tesi secondo cui, con riferimento al nuovo regime prescrizionale posto dai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95, sarebbe applicabile l'art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile, secondo cui: "quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il Codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito da leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente ed alle prescrizioni ed usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del Codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dalla entrata in vigore del Codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purchè, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore. La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito da leggi anteriori".
La Suprema Corte ha ritenuto inapplicabile il disposto di cui all'art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile al caso di specie sulla scorta del rilievo che il Legisaltore, con i commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95, ha provveduto a disciplinare compiutamente anche il regime transitorio dell'entrata in vigore del nuovo termine prescrizionale breve posticipandone gli effetti al 1° gennaio 1996 e consentendo agli enti previdenziali di mantenere il termine prescrizionale lungo ponendo in essere atti interruttivi o procedure di recupero nel periodo compreso tra il 17 agosto 1995 ed il 1° gennaio 1996. In tale prospettiva, la Suprema Corte ha concluso che il disposto di cui all'art. 252 delle disposizioni d'attuazione del codice civile, contenuto in una legge ordinaria, è stato derogato dai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95 che hanno specificamente disciplinato le modalità ed i termini dell'entrata in vigore del nuovo termine prescrizionale breve e le condizioni per mantenere il precedente termine prescrizionale lungo ai crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della Legge.

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