Ai sensi del medesimo art. 1 "Il periodo ammesso a riscatto non deve risultare concomitante con periodi di rapporto di lavoro subordinato o con periodi impegnati in altre attività coperte da forme di previdenza obbligatoria. L'effetto dei riscatti è quello dell'aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione in misura pari al numero degli anni riscattati ed alle eventuali frazioni. L'onere del riscatto può essere pagato in unica soluzione o in rate semestrali di durata pari a quella del periodo oggetto di riscatto. Il periodo della laurea e quello del servizio militare possono essere riscattati anche solo in parte; sono ammessi a riscatto anche i periodi eccedenti la durata del corso di laurea entro il limite della durata del corso medesimo.
L'onere di riscatto, per i periodi sino al 31.12.2012 è pari a quello della riserva matematica, ossia al valore attuale della maggiore quota di pensione che si ottiene mediante il cumulo degli anni riscattati. Per i periodi successivi al 31.12.2012 (i quali incidono sulla quota contributiva della pensione), invece, l'onere è dato dal prodotto del reddito professionale netto dell’anno precedente la domanda per l’aliquota del contributo soggettivo dello stesso anno.