Inarcassa ha, con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati del 24 e 25 marzo 2011 approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 29/12/2011, introdotto una nuova prestazione a carattere assistenziale in favore degli iscritti all'ente di previdenza che si trovino in un: "effettivo ed accertato stato di totale inabilità all’esercizio dell’attività professionale che comporti la sospensione dell’attività dell’iscritto".
Lo stato di inabilità temporanea all'esercizio della professione può originare da infortunio o malattia ma, al fine di legittimare la domanda di erogazione dell'indennità, è necessario che si protragga per oltre 40 giorni.
Ulteriori requisiti per accedere alla nuova indennità per inabilità temporanea introdotta da Inarcassa sono precisati all'art. 3 del regolamento, a mente del quale:
il richiedente al momento della domanda, deve aver maturato almeno tre anni continuativi di iscrizione e contribuzione;
deve essere in regola nei confronti dell’Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto;
deve rimanere iscritto all’Associazione per tutto il periodo di inabilità all’esercizio dell’attività professionale;
non deve avere ancora compiuto i 65 anni di età.
La domanda di indennità deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dall'insorgenza dello stato inabilitante e deve essere corredata da documentazione medica comprovante la data dell'insorgenza della causa di inabilità ela sua durata presunta. La documentazione medica viene sottoposta all'esame di un medico fiduciario di Inarcassa il quale si esprime entro il termine di quindici giorni in ordine all'accessibilità della richiesta e può procedere, all'uopo, all'esame diretto del richiedente.
L'organo competente, sulla base della relazione del fiduciario, a riconoscere l'indennità temporanea è la Giunta Esecutiva di Inarcassa, l'indennità è pari al 60% del reddito professionale medio dichiarato nei due anni precedenti l'anno in cui si è verificato l'evento e l'80% di tale reddito dal 61° giorno in poi.
REGOLAMENTO INABILITÀ TEMPORANEA
(Approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 29/12/2011)
Art. 1 – Oggetto
All’iscritto ad Inarcassa, che divenga temporaneamente e totalmente inabile all’esercizio dell’attività professionale, l’Associazione corrisponde un’indennità giornaliera per il periodo di inabilità.
L’indennità per inabilità temporanea è erogata al verificarsi di un effettivo ed accertato stato di totale inabilità all’esercizio dell’attività professionale che comporti la sospensione dell’attività dell’iscritto.
L’indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate da Inarcassa, anche in convenzione.
Art. 2 – Definizioni
Per inabilità temporanea si intende l’incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all’iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all’Associazione.
Per infortunio si intende l’evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.
Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
1. Sono considerati infortuni anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti;
d) i colpi di sole o di calore;
e) le lesioni determinate da sforzi.
Sono altresì compresi:
f) gli infortuni subiti in stato di malore;
g) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, nonché quelli derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l’iscritto non vi abbia preso parte attiva.
Sono esclusi gli infortuni causati:
a) dalla guida:
- di macchine agricole operatrici per uso professionale;
- di natanti o imbarcazioni per uso professionale;
tale rischio invece è compreso se l’infortunio deriva dall’esercizio dell’attività professionale;
b) dalla guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione se l’associato è privo della prescritta patente di abilitazione;
c) dalla guida di mezzi di locomozione aerei (compresi deltaplani ed ultraleggeri) e subacquei; sono tuttavia compresi gli infortuni che l’associato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque condotti;
d) dalla pratica non puramente amatoriale di attività sportive;
e) dalla partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che esse abbiano carattere puramente amatoriale;
f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
g) da guerra e insurrezioni.
Art. 3 – Requisiti per l’accesso alla indennità
L’indennità viene erogata a condizione che:
la durata minima dell’inabilità temporanea sia superiore a 40 giorni solari;
il richiedente al momento della domanda, abbia maturato almeno tre anni continuativi di iscrizione e contribuzione e sia in regola nei confronti dell’Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto;
il richiedente rimanga iscritto all’Associazione per tutto il periodo di inabilità all’esercizio dell’attività professionale;
il richiedente non abbia ancora compiuto i 65 anni di età.
L’assenza di tali requisiti sostanziali comporta l’insussistenza, in capo all’iscritto, del diritto all’erogazione dell’indennità.
Si prescinde dall’anzianità di tre anni in caso d’infortunio.
Art. 4 – Presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta libera dall’iscritto ad Inarcassa o da familiare, in caso di suo impedimento, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data dell’accertamento medico dell’inabilità e deve essere corredata a cura del richiedente:
a) da certificato medico comprovante:
la causa dell’insorgenza dell’inabilità temporanea;
la data di inizio;
il periodo di inabilità temporanea presunto direttamente ed esclusivamente conseguente all’infortunio o alla malattia;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, resa sotto la propria personale responsabilità, nella quale vengano comunicati:
il possesso della partiva IVA;
l’iscrizione all’Albo Professionale;
il non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria per i periodi di iscrizione all’Associazione;
la descrizione dell’evento;
la sospensione totale dell’attività lavorativa per il periodo di inabilità temporanea.
La domanda e la certificazione medica, nonché la documentazione clinica eventualmente prodotta dall’interessato vengono sottoposte all’esame del Sanitario di Fiducia di Inarcassa, il quale entro quindici giorni dalla data di ricezione esprime definitivo ed insindacabile parere medico in relazione alla specifica attività professionale svolta dall’iscritto.
Il Sanitario di Fiducia di Inarcassa può procedere, in qualsiasi momento, ad accertamento diretto.
Art. 5 – Modalità di erogazione
Sulla domanda e sul parere medico del Sanitario di Fiducia di Inarcassa, si esprime la Giunta Esecutiva dell’Associazione la quale autorizza e liquida l’indennità.
La Giunta Esecutiva dell’Associazione può, qualora lo ritenga necessario, richiedere ulteriore documentazione fiscale e/o sanitaria.
La comunicazione dell’eventuale esito negativo è inviata dagli Uffici al richiedente entro i quindici giorni successivi.
L’importo relativo alla indennità viene erogato, su base giornaliera, a cadenza mensile; la liquidazione è condizionata alla produzione della certificazione comprovante il perdurare dello stato di inabilità o di avvenuta guarigione.
Art. 6 – Periodo di erogazione dell’indennità
L’indennità è corrisposta, su base giornaliera, a partire dal primo giorno successivo all’insorgenza dello stato di inabilità e viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale e, comunque, per un periodo massimo continuativo di 9 mesi.
Art. 7 – Importo dell’indennità
L’indennità per inabilità temporanea è giornaliera e viene calcolata sulla base di una diaria, determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l’evento rivalutato secondo l’andamento dell’indice ISTAT rapportato in giorni ed è pari:
al 60% fino al 60° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità;
al 80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.
L’indennità per inabilità temporanea non può essere inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo dell’anno in cui si verifica l’evento, rapportato su base giornaliera, considerato l’anno di 365 giorni.
L’indennità non può essere superiore al reddito massimo pensionabile, previsto dallo Statuto per l’anno di riferimento, rapportato su base giornaliera.
Art. 8 – Verifica persistenza stato di inabilità
L’associazione può effettuare in qualsiasi momento controlli per accertare il perdurare dello stato di inabilità.
Nel caso in cui l’iscritto non risulti più inabile in modo assoluto all’esercizio dell’attività professionale l’indennità è revocata con effetto immediato.
Art. 9 – Norma transitoria
L’indennità non può essere erogata per i casi di inabilità temporanea la cui domanda sia antecedente di oltre 60 giorni la data di adozione del presente regolamento.
Art. 10 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.