La pensione di architetti ed ingegneri nota a Cass 17424 2007

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Con la sentenza n. 17424 del 8 agosto 2007 la Suprema Corte di cassazione Sezione Lavoro torna ad affrontare una questione relativa ai requisiti per la maturazione della pensione di vecchiaia di architetti ed ingegneri.
Il requisito previsto dall'art. 2 della L. n. 6/81 è quello dell'anzianità contributiva trentennale al compimento del 65° anno d'età. L'art. 25 della L. n. 6 del 1981, che reca la disciplina della fase transitoria, prevede, però, che gli iscritti all'Inarcassa in data anteriore all'entrata in vigore della legge, conservino il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità contributiva di venti anni (anzichè quella di trenta di cui alla L. n. 6/1981).
La questione posta all'attenzione della Suprema Corte è se, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia da parte di architetti ed ingegneri con il requisito contributivo ridotto dei venti anni, sia necessario che l'iscrizione alla Cassa fosse attualmente esistente alla data di entrata in vigore della L. n. 6/81 (ed è la tesi di Inarcassa) o se, invece, sia sufficiente che, prima dell'entrata in vigore della L. n. 6/1981 vi sia stato un periodo di iscrizione alla Cassa anche se successivamente cessato.
La Suprema Corte, confermando il proprio orientamento (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 18532/2006), ha ribadito che la sola iscrizione alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della L. n. 6 del 1981 è condicio iuris necessaria e sufficiente per la soggezione dell'iscritto al regime transitorio di cui all'art. 25, comma settimo, della stessa legge.
La Suprema Corte ha avuto modo, al riguardo, di considerare che è lo stesso tenore letterale della norma che usa l'espressione "gli iscritti alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge" ad escludere che, ai fini dell'applicazione del requisito contributivo ridotto, sia richiesta la continuità dell'iscrizione alla data dell'entrata in vigore della L. n. 6/1981.
L'impiego della preposizione "in", ha osservato la Corte, fa riferimento ad una situazione statica e in sè conclusa e non in via di svolgimento, sicchè deve escludersi qualsiasi rilevanza, ai finid ella soggezione al regime transitorio, alla permanenza dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della legge.
Alla luce dei recenti interventi regolamentari di Inarcassa possono, dunque, essere, così, sintetizzati i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia di Inarcassa:
65 anni d'età e venti anni di contribuzione per quanti abbiano maturato un periodo di iscrizione alla Cassa anteriore all'entrata in vigore della L. n. 6/1981 - art. 25 della L. n. 6/1981;
65 anni d'età e trenta anni di contribuzione per coloro che non abbiano periodi di iscrizione antecedenti all'entrata in vigore della L. n. 6/1981 - art. 2 della L. n. 6/1981;
per tutti vi è, inoltre, la possibilità di conseguire la pensione contributiva, al compimento del 65à anno d'età ed in caso di mancata maturazione del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia, a condizione che sia stata maturata un'anzianità contributiva di almeno cinque anni - art. 40 dello Statuto.

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