Il ricorso amministrativo al Cda di Inarcassa

Il ricorso amministrativo in opposizione alle deliberazioni di Inarcassa, casi, termini e modalità per la presentazione di ricorsi a Inarcassa

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Il ricorso avverso le determinazioni adottate da Inarcassa che si assumano illegittime prevede una prima fase amministrativa necessaria ed una seconda fase eventuale dinanzi al Tribunale del Lavoro competente per territorio. In questo articolo ci occupiamo della fase amministrativa (cioè quella del ricorso al Cda di Inarcassa) rinviando all'articolo di carattere generale presente su questo stesso sito quanto alla successiva fase giudiziale.

Il ricorso amministrativo al Cda di Inarcassa è previsto, dall'art. 16 della L. n. 179 del 1958, avverso tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta Esecutiva concernenti la concessione delle prestazioni e, in generale, l'attuazione delle disposizioni di legge (quindi anche in tema di iscrizione e cancellazione dall'ente di previdenza).
Il ricorso a Inarcassa deve essere promosso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione della Giunta Esecutiva e, a mente dell'art. 16 già richiamato, deve essere deciso dal Cda nel successivo termine di 120 giorni intendendosi, in difetto, implicitamente respinto.
L'art. 16 prevede espressamente la facoltà di agire giudizialmente entro il termine di cinque anni dalla comunicazione della decisione sfavorevole o dallo spirare del termine di centoventi giorni previsto per la decisione del ricorso.
Analoghe disposizioni sono, attualmente, presenti nello Statuto di Inarcassa che, in via generale, all'art. 16.5 prevede la possibilità di promuovere ricorso al Cda di Inarcassa avverso ogni deliberazione della Giunta Esecutiva (il medesimo art. 16 prevede, poi, tra i compiti della Giunta Esecutiva, la liquidazione delle pensioni nonchè ogni provvedimento in materia di iscrizione e cancellazione dall'ente).
L'art. 16.5 già richiamato prevede, altresì, così come l'art. 16 della L. n. 179/58, che il ricorso a Inarcassa debba essere promosso nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione della Giunta Esecutiva.
Con riferimento specifico a problematiche riguardanti richieste di contributi che si assumano illegittime, non è prevista espressamente una fase amministrativa (salvo che la richiesta non consegua ad un provvedimento illegittimo d'iscrizione d'ufficio).
In tal caso è consigliabile inoltrare una lettera di contestazione sul merito della pretesa contributiva ed attendere l'eventuale iscrizione a ruolo onde promuovere l'opposizione giudiziale nel termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale.
Alternativamente si potrebbe seguire la via di agire giudizialmente con un'azione c.d. di accertamento negativo (ma il Giudice potrebbe ritenere l'azione carente della condizione dell'interesse ad agire - per approfondire la questione relativa ai ricorsi in opposizione a cartelle esattoriali clicca qui)

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