contributi architetti: le sentenze del 2007 in merito alla prescrizione dei contributi previdenziali di ingegneri e architetti
Con due recenti sentenze, la Suprema Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla materia della prescrizione dei contributi previdenziali dei liberi professionisti delineando la disciplina generale relativa al termine di prescrizione applicabile ed al dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale. Invero, dopo le 2 sentenze del 2006, la n. 20343 resa nei riguardi di cassa Forense e la n. 26621 resa nei confronti di Inarcassa, la questione della prescrizione dei contributi previdenziali dei liberi professionisti sembrava avere già avuto un inquadramento definitivo.
Le due sentenze citate avevano, infatti, stabilito l'applicabilità del comma 9 dell'art. 3 della L. n. 335/95 in ordine alla riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni, con la clausola di salvaguardia del mantenimento del previgente termine decennale di prescrizione nel caso di atti interrottivi della prescrizione o di procedure di recupero già iniziate.
Erano state respinte tutte le argomentazioni giuridiche svolte da Inarcassa a sostegno della tesi contraria e, in particolare, quella relativa alla specialità del suo ordinamento previdenziale ed alla conseguente inapplicabilità della normativa generale di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. n. 335/95.
Cassa Forense, invece, per la prima volta, aveva rinunciato espressamente alla tesi della specialità del proprio ordinamento previdenziale riconoscendo l'applicabilità del nuovo termine prescrizionale quinquennale.
La sentenza n. 20343/2006 aveva, poi, affrontato una questione importante relativa al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, enunciando il principio secondo cui, limitatamente alle sanzioni amministrative e, cioè, alle sanzioni per la tardiva presentazione della comunicazione reddituale obbligatoria e per la tardiva iscrizione all'ente di previdenza, la disciplina da applicare era quella di cui alla L. n. 689/81, con la conseguenza che il termine permaneva quinquennale ma la decorrenza veniva fissata al momento della commessa infrazione, anzichè, come per i contributi e per i relativi accessori, al momento dell'invio della comunicazione reddituale obbligatoria.
Con la sentenza n. 24910 del 2007, resa nei confronti di Inarcassa, la Suprema Corte ribadisce integralmente i principi già espressi nella sentenza n. 26621/2006, confutando tutte le argomentazioni pedissequamente riproposte da Inarcassa a sostegno dell'inapplicabilità della disciplina della prescrizione di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. n. 335/95.
Una nuova questione posa all'attenzione della Suprema Corte ha riguardato la decorrenza della prescrizione in difetto di presentazione della domanda di iscrizione da parte del professionista. Inarcassa sosteneva che, a prescindere dal puntuale invio delle comunicazioni reddituali obbligatorie, il mancato inoltro della domanda di iscrizione da parte del professionista avrebbe impedito al termine prescrizionale di decorrere, sicchè il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale sarebbe coinciso proprio con l'inoltro di tale domanda di iscrizione.
La Suprema Corte, osservando come la mera difficoltà di far valere un diritto non è causa di sospensione della decorrenza del termine prescrizionale e sul rilievo che Inarcassa ha il potere di provvedere all'iscrizione d'ufficio dei professionisti che abbiano i requisiti di iscrivibilità, ha disatteso l'argomento svolto da Inarcassa stabilendo il principio secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali decorre a partire dall'invio della comunicazione reddituale obbligatoria annuale e ciò a prescindere dal fatto che il professionista sia stato iscritto o meno all'ente di previdenza e/o abbia presentato la relativa domanda.
Con la sentenza n. 18698 del 2007, resa nei confronti di Cassa Forense, la Suprema Corte, ribadendo incidentalmente il principio dell'integrale applicazione della disciplina di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95, peraltro definitivamente riconosciuta anche da Cassa Forense sin dal 2006, si è, in particolare, occupata della questione concernente il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale.
La Suprema Corte ha, infatti, osservato che, pur avendo i commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95 disciplinato in via generale la materia della prescrizione, da tale disciplina generale nulla era dato evincere in merito al dies a quo della decorrenza della prescrizione.
Secondo la Suprema Corte doveva ritenersi, dunque, ancora applicabile la norma speciale, presente in tutti gli ordinamenti degli enti di cui al D.Lgs. n. 509/94, a mente della quale la prescrizione dei contributi, degli interessi e delle sanzioni inizia a decorrere dal momento dell'invio della comunicazione reddituale obbligatoria da parte del professionista.
La sentenza n. 18698/2007 non formula alcun distinguo ma occorre ricordare che la n. 20343/2006 aveva esposto il principio per il quale il termine di decorrenza della prescrizione relativa alle sanzioni amministrative, stante la generale applicazione della disciplina di cui alla L. n. 689/81, doveva, invece, essere la data della commessa infrazione.
In definitiva, si ritiene di poter concludere che il termine di prescrizione applicabile ai contributi dovuti dai liberi professionisti è quello quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 della L. n. 335/95 e che il dies a quo della decorrenza del termine coincide con la data di invio della comunicazione reddituale annuale obbligatoria salvo che per quel che concerne le sanzioni per il tardivo invio della comunicazione reddituale stessa e per la tardiva iscrizione all'ente di previdenza per le quali il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data della commessa infrazione.
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