Ravvedimento oneroso ed accertamento con adesione per ignegneri ed architetti con riferimento agli obblighi nei confronti di Inarcassa: la disciplina del nuovo regolamento di previdenza in vigore dal 2013
Art. 13 – Ravvedimento operoso
13.1 - Si può accedere al ravvedimento operoso nel caso in cui l’irregolarità non sia stata già accertata dagli uffici competenti di INARCASSA o, se già constatata, non sia stata ancora formalmente notificata, per le sanzioni relative a:
a) ritardata presentazione della domanda di iscrizione (art. 1 comma 2);
b) omessa, ritardata o infedele dichiarazione (art. 2 commi 3 e 4);
c) ritardato versamento della contribuzione (art. 10 comma 1).
13.2 - a) Ritardata presentazione della domanda di iscrizione
L’irregolarità può essere sanata mediante l’invio di dichiarazione resa ai sensi di legge di possesso dei requisiti di iscrivibilità ed, entro 60 giorni dall’invio, il contestuale pagamento dei contributi
evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e le sanzioni di cui all’art. 1 comma 2 del presente Regolamento sono ridotte del 70 per cento.
13.3 - b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione
L’irregolarità può essere sanata mediante l’invio di dichiarazione resa ai sensi di legge e riportante i corretti dati di dichiarazione ed, entro 60 giorni, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e le sanzioni di cui all’art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento sono ridotte del 70 per cento.
13.4 - c) Ritardato versamento della contribuzione
L’irregolarità può essere sanata mediante il pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e la sanzione di cui all’art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 70 per cento.
Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il ravvedimento operoso si perfeziona con la formale accettazione del debito complessivo.
Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, il ravvedimento operoso decade e INARCASSA procederà d’ufficio al recupero dell’intero debito con l’applicazione delle sanzioni in misura intera.
Art. 14 - Accertamento con adesione
14.1 - Si può accedere all’accertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti sanzionatori notificati da INARCASSA.
14.2 – Per accedere al procedimento dell’accertamento con adesione, occorre presentare istanza entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di INARCASSA.
14.3 - A seguito dell’adesione all’accertamento le sole sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allo stesso sono ridotte con le seguenti modalità:
a) in caso di iscrizione d’ufficio, o di comunicazione di iscrivibilità presentata in ritardo, le sanzioni di cui all’art. 1 commi 3 e 2 del presente Regolamento sono ridotte del 30 per cento;
b) in caso di omessa, ritardata o infedele dichiarazione la sanzione di cui all’art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento;
c) in caso di omesso o ritardato versamento contributivo, la sanzione di cui all’art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento.
14.4 - La definizione dell’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di adesione, degli importi dovuti e la trasmissione della relativa quietanza di pagamento.
14.5 - Nel caso in cui l’associato non abbia commesso alcuna violazione nell’ultimo decennio, ovvero dalla data di iscrizione, se inferiore al decennio, le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti b) e c) del presente articolo sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 per cento anziché del 30 per cento.
14.6 - Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso l’accertamento si considera definito al momento della formale accettazione del debito complessivo. Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, l’accertamento con
adesione decade e INARCASSA procederà d’ufficio al recupero dell’intero debito con l’applicazione delle sanzioni in misura intera.
Art. 15 – Creditore apparente
15.1 - Qualora l’associato dimostri, attraverso copia delle quietanze di versamento e di idonea certificazione, di avere erroneamente denunciato, in buona fede, i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione ad un altro ente di previdenza, non si applicheranno le sanzioni relative al ritardo della domanda di iscrizione, all’omessa comunicazione obbligatoria e all’omesso versamento dei contributi e, in accordo con il professionista, si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all’altro ente di previdenza, definito creditore apparente.
15.2 - Nel caso in cui la contribuzione dovuta ad INARCASSA risulti superiore a quella versata e trasferita dal creditore apparente, l’associato dovrà integrare il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiorati degli interessi, senza applicazione di sanzioni.
13.1 - Si può accedere al ravvedimento operoso nel caso in cui l’irregolarità non sia stata già accertata dagli uffici competenti di INARCASSA o, se già constatata, non sia stata ancora formalmente notificata, per le sanzioni relative a:
a) ritardata presentazione della domanda di iscrizione (art. 1 comma 2);
b) omessa, ritardata o infedele dichiarazione (art. 2 commi 3 e 4);
c) ritardato versamento della contribuzione (art. 10 comma 1).
13.2 - a) Ritardata presentazione della domanda di iscrizione
L’irregolarità può essere sanata mediante l’invio di dichiarazione resa ai sensi di legge di possesso dei requisiti di iscrivibilità ed, entro 60 giorni dall’invio, il contestuale pagamento dei contributi
evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e le sanzioni di cui all’art. 1 comma 2 del presente Regolamento sono ridotte del 70 per cento.
13.3 - b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione
L’irregolarità può essere sanata mediante l’invio di dichiarazione resa ai sensi di legge e riportante i corretti dati di dichiarazione ed, entro 60 giorni, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e le sanzioni di cui all’art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento sono ridotte del 70 per cento.
13.4 - c) Ritardato versamento della contribuzione
L’irregolarità può essere sanata mediante il pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e la sanzione di cui all’art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 70 per cento.
Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il ravvedimento operoso si perfeziona con la formale accettazione del debito complessivo.
Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, il ravvedimento operoso decade e INARCASSA procederà d’ufficio al recupero dell’intero debito con l’applicazione delle sanzioni in misura intera.
Art. 14 - Accertamento con adesione
14.1 - Si può accedere all’accertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti sanzionatori notificati da INARCASSA.
14.2 – Per accedere al procedimento dell’accertamento con adesione, occorre presentare istanza entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di INARCASSA.
14.3 - A seguito dell’adesione all’accertamento le sole sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allo stesso sono ridotte con le seguenti modalità:
a) in caso di iscrizione d’ufficio, o di comunicazione di iscrivibilità presentata in ritardo, le sanzioni di cui all’art. 1 commi 3 e 2 del presente Regolamento sono ridotte del 30 per cento;
b) in caso di omessa, ritardata o infedele dichiarazione la sanzione di cui all’art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento;
c) in caso di omesso o ritardato versamento contributivo, la sanzione di cui all’art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento.
14.4 - La definizione dell’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di adesione, degli importi dovuti e la trasmissione della relativa quietanza di pagamento.
14.5 - Nel caso in cui l’associato non abbia commesso alcuna violazione nell’ultimo decennio, ovvero dalla data di iscrizione, se inferiore al decennio, le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti b) e c) del presente articolo sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 per cento anziché del 30 per cento.
14.6 - Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso l’accertamento si considera definito al momento della formale accettazione del debito complessivo. Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, l’accertamento con
adesione decade e INARCASSA procederà d’ufficio al recupero dell’intero debito con l’applicazione delle sanzioni in misura intera.
Art. 15 – Creditore apparente
15.1 - Qualora l’associato dimostri, attraverso copia delle quietanze di versamento e di idonea certificazione, di avere erroneamente denunciato, in buona fede, i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione ad un altro ente di previdenza, non si applicheranno le sanzioni relative al ritardo della domanda di iscrizione, all’omessa comunicazione obbligatoria e all’omesso versamento dei contributi e, in accordo con il professionista, si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all’altro ente di previdenza, definito creditore apparente.
15.2 - Nel caso in cui la contribuzione dovuta ad INARCASSA risulti superiore a quella versata e trasferita dal creditore apparente, l’associato dovrà integrare il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiorati degli interessi, senza applicazione di sanzioni.