Con riferimento al contributo soggettivo, a decorrere dal 2012, è stato abolito il c.d. contributo di solidarietà del 3% che in precedenza doveva essere versato con riferimento alla quota di reddito eccedente il massimale pensionabile.
Per i neoiscritti ad Inarcassa il contributo minimo è ridotto ad 1/3 per i primi cinque anni di iscrizione sino all’età di 35 anni. Il contributo a percentuale, sempre per i primi cinque anni e sempre sino all’età di 35 anni è ridotta alla metà. L’agevolazione contributiva è, però, riservata ai giovani professionisti che non abbiano un reddito pari od uguale a E. 45.100,00 per il 2013
Ulteriore novità della riforma, collegata con l’innovato sistema di calcolo contributivo della pensione, è quella dell’accredito figurativo, con decorrenza dal termine per il versamento delle eccedenze dell’anno, di una contribuzione pari alla quota residua necessaria per raggiungere il contributo pieno negli anni di contribuzione agevolata. Tale accredito figurativo spetta, però, solo a condizione che l’iscritto maturi un’anzianità contributiva almeno pari a 25 anni. Tale limitazione appare, però, in netta contraddizione con la logica solidaristica dell’accredito figurativo. Senz’altro più coerente sarebbe stato il riconoscimento generalizzato dell’accredito figurativo in favore di tutti coloro che accedessero alla pensione contributiva.
Con riferimento al contributo integrativo, l’aliquota viene confermata nella misura del 4%.
5.5 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi inerenti le prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria. In sede di dichiarazione annuale INARCASSA il soggetto a cui è addebitato il contributo integrativo, purché non sia il committente finale, può dedurre tale contributo dal totale del contributo integrativo dovuto in base al proprio volume d’affari professionale calcolato annualmente ai fini I.V.A. Sempre in occasione della citata dichiarazione annuale dovrà, inoltre, compilare e sottoscrivere il modulo riepilogativo dei dati relativi ai soggetti ai quali ha corrisposto il contributo integrativo INARCASSA. La mancata o l'infedele compilazione del modulo riepilogativo annulla la possibilità di deduzione.
LE NORME DEL REGOLAMENTO IN TEMA DI CONTRIBUZIONE
Art. 4 - Contributo soggettivo
4.1 – Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA.
Fino al 31 dicembre 2012, in virtù della normativa ratione temporis vigente, è calcolato applicando due distinte aliquote sul reddito professionale netto prodotto nell’anno di riferimento e risultante dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF:
la prima fino a concorrenza del massimale contributivo;
la seconda sulla parte di reddito eccedente tale massimale.
La quota dello 0,5 % dell’importo del contributo soggettivo, calcolato sul reddito di cui alla lettera a), è destinata al finanziamento delle attività assistenziali ed è improduttiva ai fini previdenziali, dall’anno 2010 fino al 31 dicembre 2012.
NDR Fino ad E. 87.700,00 aliquota del 13,50% oltre E. 87.700,00 aliquota del 3% (solidarietà) contributo minimo E. 1645,00
A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo soggettivo obbligatorio è calcolato applicando una sola aliquota fino a concorrenza del massimale contributivo come indicato nella tabella A allegata.
NDR Massimale contributivo E. 120.000,00 aliquota 14,50% contributo minimo E. 2.250,00
4.2 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’iscritto può versare un contributo soggettivo facoltativo, aggiuntivo rispetto a quello soggettivo obbligatorio, il cui importo è calcolato in base all’aliquota modulare applicata sul reddito fino al massimale contributivo indicati nella tabella B allegata. Tale contributo non può comunque essere inferiore all’importo minimo indicato in tale tabella.
NDR Aliquota del contributo facoltativo dal 1 al 8,5% contributo minimo modulare E. 180,00.
Il contributo soggettivo facoltativo non può essere utilizzato in compensazione con debiti contributivi obbligatori né con le relative sanzioni e/o interessi.
4.3 - E' comunque dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo soggettivo minimo indicato nella tabella A allegata. Dal 1° gennaio 2013 tale contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero la pensione contributiva.
4.4 – Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono, o che si reiscrivono, ad INARCASSA prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una riduzione della contribuzione di cui al presente articolo per cinque anni solari dalla prima iscrizione, comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età. In particolare, il contributo soggettivo obbligatorio di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà, mentre quello di cui al comma 3 (contributo minimo) è ridotto ad un terzo.
Dall’anno 2010 la citata riduzione è applicata fino a concorrenza del primo scaglione di reddito pensionabile. Sull’eccedenza viene applicata l’aliquota ordinaria.
Per gli ingegneri ed architetti iscritti ad INARCASSA entro il 31 dicembre 2009 è confermata l’agevolazione contributiva prevista dalla precedente normativa, qualora più favorevole rispetto a quella vigente. Anche nel caso di applicazione della normativa precedente, dall’anno 2010 la riduzione contributiva è applicata solo fino a concorrenza del primo scaglione di reddito pensionabile.
Per le annualità successive al 1° gennaio 2013 la riduzione contributiva è applicata solo se il reddito dichiarato è uguale o inferiore allo scaglione di reddito di cui alla lett. a) usato per il calcolo pensionistico di cui alla tabella G allegata NDR– E. 45.100,00 per il 2013. Inoltre, il montante contributivo degli iscritti che hanno beneficiato dell’agevolazione del presente comma, è integrato, alla maturazione dei venticinque anni, anche non continuativi, di iscrizione ad Inarcassa a contribuzione piena, da una contribuzione figurativa fino a concorrenza della contribuzione piena calcolata con riferimento al periodo agevolato. L’accredito della contribuzione figurativa ha effetto dalla scadenza prevista per il pagamento del conguaglio dell’anno cui la contribuzione è riferita, ed i relativi oneri di capitalizzazione sono a carico di Inarcassa. È facoltà dell’iscritto versare in qualsiasi momento l’importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto dell’agevolazione di cui al presente comma. La contribuzione piena eventualmente versata aumenterà il montate contributivo a far data dal momento in cui il versamento viene effettuato, per la sola quota capitale senza rivalutazione per il periodo pregresso. In quest’ultimo caso, qualora l’interessato maturi i suddetti venticinque anni di iscrizione a contribuzione piena, INARCASSA provvederà comunque ad integrare il montante da questi maturato con un ulteriore importo corrispondente alla contribuzione per la quale egli avrebbe potuto godere dell’agevolazione di cui al presente comma.
4.5 - Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell’IRPEF ex art. 9, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6.
Art. 5 - Contributo integrativo
5.1 - Tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri ovvero all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari professionale ai fini dell’I.V.A., e versarne ad INARCASSA l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte del debitore.
La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.
L’obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali.
5.2 – La maggiorazione di cui al presente articolo deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell’I.V.A. di cui al comma 1 del presente articolo, mentre il relativo obbligo di versamento ad INARCASSA grava sul singolo professionista, associato o socio. Le società di ingegneria e le società di professionisti, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m., sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad INARCASSA.
5.3 – E' in ogni caso dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo integrativo minimo. Dal 1° gennaio 2013 tale contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero della pensione contributiva.
5.4 – Gli iscritti ad INARCASSA che fruiscono dell’agevolazione di cui all’art. 4, comma 4, devono corrispondere, per il medesimo arco temporale di tale agevolazione, il contributo minimo di cui al comma precedente ridotto ad un terzo, ferma restando l’integrale debenza di quanto addebitato alla committenza.
Per gli ingegneri ed architetti, che siano stati iscritti ad Inarcassa entro il 31 dicembre 2009, è confermata l’agevolazione contributiva prevista dalla precedente normativa statutaria qualora più favorevole rispetto a quella vigente.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, il montante contributivo degli iscritti che hanno beneficiato dell’agevolazione del presente comma, è integrato, alla maturazione dei venticinque anni, anche non continuativi, di iscrizione ad Inarcassa a contribuzione piena, da una contribuzione figurativa fino a concorrenza della contribuzione minima calcolata con riferimento al periodo agevolato a condizione che la sua media reddituale risulti uguale o inferiore allo scaglione di reddito di cui alla lett. a) usato per il calcolo pensionistico di cui alla tabella G allegata. L’accredito della contribuzione figurativa ha effetto dalla scadenza prevista per il pagamento del conguaglio dell’anno cui la contribuzione è riferita, ed i relativi oneri di capitalizzazione sono a carico di Inarcassa. È facoltà dell’iscritto versare in qualsiasi momento l’importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto dell’agevolazione di cui al presente comma.
La contribuzione piena eventualmente versata aumenterà il montate contributivo a far data dal momento in cui il versamento viene effettuato, per la sola quota capitale senza rivalutazione per il periodo pregresso. In quest’ultimo caso, qualora l’interessato maturi i suddetti venticinque anni di iscrizione a contribuzione piena, INARCASSA provvederà, qualora la sua media reddituale risulti uguale o inferiore allo scaglione di reddito di cui alla lett. a) usato per il calcolo pensionistico di cui alla tabella G allegata, ad integrare il montante da questi maturato con un ulteriore importo corrispondente alla contribuzione per la quale egli avrebbe potuto godere dell’agevolazione di cui al presente comma.
5.5 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi inerenti le prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria. In sede di dichiarazione annuale INARCASSA il soggetto a cui è addebitato il contributo integrativo, purché non sia il committente finale, può dedurre tale contributo dal totale del contributo integrativo dovuto in base al proprio volume d’affari professionale calcolato annualmente ai fini I.V.A. Sempre in occasione della citata dichiarazione annuale dovrà, inoltre, compilare e sottoscrivere il modulo riepilogativo dei dati relativi ai soggetti ai quali ha corrisposto il contributo integrativo INARCASSA. La mancata o l'infedele compilazione del modulo riepilogativo annulla la possibilità di deduzione.
5.6 - Il contributo integrativo non è assoggettabile all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.
Art. 6 - Contributo per il finanziamento del trattamento di maternità
6.1 – Il contributo, dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA anche se pensionati, è disciplinato dall’art. 83 del d.l.gs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i..
Art. 7 – Contributo di solidarietà
7.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per la durata di un biennio, prorogabile da parte del Comitato Nazionale dei Delegati qualora permangano esigenze di sostenibilità a lungo termine, tutti i pensionati, a prescindere dalla data di inizio di erogazione del trattamento, sono tenuti al pagamento di un contributo di solidarietà pari all’1% della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Tale contributo è pari al 2% se il pensionato continua ad essere iscritto ad INARCASSA o se è pensionato di anzianità.
7.2 – Il contributo di solidarietà non si applica sulle pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità e indiretta, e su tutti gli altri trattamenti pensionistici inferiori all’importo della pensione minima di cui al successivo art. 28.
7.3 – Il contributo di solidarietà è improduttivo ai fini previdenziali.
Art. 8 - Frazionabilità dei contributi
8.1 – I contributi minimi di cui agli articoli 4 comma 3 e 5 comma 3 sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione ad INARCASSA nell’anno solare secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 - Variabilità dei contributi
9.1 – Le aliquote e i contributi minimi possono essere modificati, con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle risultanze del bilancio tecnico attuariale, da redigere almeno ogni due anni.
Art. 10 - Pagamento dei contributi
10.1 - Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione pari al 2 per cento mensile, fino ad un massimo del 60 per cento, dei contributi non corrisposti nei termini, e l’obbligo del pagamento degli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza.
10.2 - Gli interessi, applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini, sono calcolati in base alle variazioni del tasso BCE maggiorato di 4,5 punti.
10.3 - Ai fini della riscossione INARCASSA può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
10.4 - Date e modalità di pagamento e di riscossione sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di INARCASSA.
Art. 11 - Prescrizione dei contributi
11.1 - La prescrizione dei contributi dovuti ad INARCASSA e di ogni relativo accessorio, ivi comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti, si compie con il decorso di cinque anni.
11.2 - La prescrizione per i contributi, gli accessori, le sanzioni e la comunicazione di cui all’art. 2 decorre dal momento in cui nascono le rispettive obbligazioni.
Art. 12 – Riscatti
12.1 - Coloro che siano iscritti ad INARCASSA dal 1961, hanno facoltà di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o con altre attività coperte da forme di previdenza obbligatorie.
12.2 - Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura è riscattabile.
12.3 - Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.
12.4 - I riscatti di cui ai commi 2 e 3 possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro Ente previdenziale.
12.5 - Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti da apposito regolamento, nonché dall’art. 27 del presente regolamento.
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