amministratori di società soggetti anche alla Gestione Commercianti

Ancora una sentenza che sembrerebbe imporre la doppia iscrizione (Gestione Separata e Gestione Commercianti) a carico di amministratori che svolgano l'attività anche all'interno dell'azienda
 

La Suprema Corte, con recente pronuncia, ha cassato con rinvio alla Corte di Appello una sentenza che aveva annullato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti, di un amministratore di società commerciale che risultava aver svolto contestualmente, in qualità di socio, la propria prestazione lavorativa nell'ambito dell'azienda.
 
La Suprema Corte cassava la sentenza sulla base del D.L. n. 78 del 2010, art. 12. comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010 di interpretazione autentica della L. n. 662 del 1996.  Secondo la normativa di interpretazione autentica contenuta nelle citate fonti, l'art. 1, comma 208 della L. n. 622 del 1996 deve interpretarsi nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS, mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26.
 
Non opera, perciò, l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208. La pronuncia in commento, così come le precedenti, torna ad occuparsi in via esclusiva del comma 208 dell'art. 1 della L.n. 662 del 1996 ma omette la necessaria verifica di un ulteriore presupposto richiesto ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, che è quello della necessità che l'attività svolta in seno alla stessa presenti i requisiti dell'abitualità e prevalenza ex art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996.
 
In altre parole, pur non ricorrendo necessariamente l'assorbimento in un'unica forma previdenziale, ex art. 1 comma 208 della L. n. 662 del 1996, in caso di contemporaneo svolgimento di attività soggette all'assicurazione presso la Gestione Separata e presso la Gestione Commercianti, cinondimeno, ove l'attività presso quest'ultima gestione non presenti i requisiti dell'abitualità e della prevalenza dovrebbe continuare ad essere escluso l'obbligo assicurativo e contributivo.

L’iscrizione alla Gestione Commercianti, ai sensi dell'art. 1 L. 27.11.1960 n. 1397, come modificato dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996, infatti:
"sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli
”.

La partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza rimane dunque, anche a seguito della sopra citata norma di interpretazione autentica un prerequisito per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione contestuale alla Gestione Commercianti. La ponderazione tra l'attività che comporta l'assoggettamento contributivo alla Gestione Separata e quella che, in astratto, potrebbe comportare l'iscrizione alla Gestione Commercianti rimane un'operazione doverosa al fine di valutare se sussista l'obbligo di iscrizione e contribuzione a quest'ultima.
 
Sotto il profilo probatorio, peraltro, deve sottolinearsi come gravi proprio sull'Istituto l’onere di provare l’esistenza dell’ulteriore attività di lavoro che l'assicurato abbia prestato, peraltro in via continuativa e prevalente, per legittimre la sua contestuale iscrizione alla gestione Commercianti (si veda la Corte di Appello di Firenze n 1119 del 30 novembre 2011 che ha avuto modo di precisare: “...In relazione all'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, l'INPS ha l'onere di provare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996” nella specie fu riconosciuto l’obbligo della doppia iscrizione solo perché le risultanze dell’escussione testimoniale avevano prodotto la certezza processuale del contestuale svolgimento di attività commerciale nella società in via continuativa e prevalente).
 
 
 
 
 
Cassazione civile  sez. lav. 04 luglio 2012 n. 11166

Il socio amministratore di una società a responsabilità limitata, che nel contempo partecipi all'interno della stessa società al lavoro aziendale con continuità e prevalenza, è obbligato ad iscriversi alla Gestione commercianti in forza dell'art. 1, comma 203, legge n. 662/1996, benché già iscritto quale amministratore della società alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 311 del 2005 il Tribunale di Bologna accoglieva l'opposizione proposta da T & T S.r.l. e T.G.P. contro l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale per il recupero dei contributi previdenziali pretesi dell'INPS relativi all'iscrizione alla gestione commercianti dello stesso T..
I ricorrenti esponevano che quest'ultimo - per gli anni dal 1996 al 2000 - era stato presidente del Consiglio di Amministrazione della T & T S.r.l. con iscrizione alla gestione separata della L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, di tal che non ricorrevano le condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti e per il pagamento dei relativi ratei della L. n. 662 del 1996, ex art. 1, comma 203, tanto più egli che non aveva svolto alcuna attività commerciale in ambito aziendale.
2. La decisione anzidetta è stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 335 del 2008.
La Corte territoriale ha ribadito l'infondatezza della pretesa dell'INPS, giacchè l'ente previdenziale non aveva effettuato alcuna opzione, accettando pacificamente i versamenti effettuati dal T. nella qualità di amministratore e pretendendo anche la contribuzione relativamente alla gestione commercianti, senza alcuna deduzione e prova in ordine ad eventuale "prevalenza" di quest'ultima attività.
In definitiva, ad avviso della Corte territoriale, l'appellato T. non era tenuto all'iscrizione anche alla Gestione Commercianti e al pagamento dei relativi ratei per il periodo in questione.
2. Di questa sentenza l'INPS domanda la cassazione sulla base di due motivi. La T & T S.r.l. e il T. resistono con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Non si è costituta l'Equitalia Polis S.p.A., già Gerico S.p.A..

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l'INPS deduce violazione di legge (L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203, 207 e 208) e vizio di motivazione, sostenendo che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto l'incompatibilità della contemporanea iscrizione alle due gestioni (quella separata ex L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 - e quella commercianti della L. n. 662 del 1996, ex art. 1, - comma 203), trattandosi di gestioni che si fondavano su titoli diversi, la prima riferendosi alla percezione di lavoro autonomo come amministratore della società e la seconda alla percezione di redditi d'impresa collegati alla qualità di socio partecipe del lavoro aziendale.
Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto: "il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che, nel contempo, partecipi all'interno della stessa società, al lavoro aziendale con continuità e prevalenza, è obbligato ad iscriversi alla Gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, benchè già iscritto, in quanto amministratore di una società alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26".
Con il secondo motivo l'INPS lamenta violazione della L. n. 1397 del 1960, art. 1, come modificato dalla L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, e dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, nonchè vizio di motivazione, osservando che erroneamente il giudice di appello non ha preso in considerazione il fatto, risultato provato in base alle risultanze acquisite in sede ispettiva, dello svolgimento, con i caratteri della abitualità e prevalenza, da parte del T. di una attività lavorativa vera e propria per la società. Tale attività si riferiva alla vendita, in prima persona, dei prodotti all'interno della società, il cui oggetto consisteva proprio nella loro commercializzazione. In tal senso è formulato il relativo quesito di diritto.
2. Sulla decisione della controversia influisce il sopravvenuto del D.L. n. 78 del 2010, art. 12. comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010 di interpretazione autentica della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS, mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. Non opera, perciò, l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208. Come hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 17076 del 2011, la norma sopravvenuta costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e pertanto non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost. (cfr. anche Corte Cost. n. 15 del 2012).
3. Il ricorso pertanto merita di essere accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, che procederà al riesame della causa sulla base del principio in precedenza evidenziato.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012
 
 
 
RICHIEDI CONSULENZA