accertamento tecnico preventivo previdenziale

L'Accertamento tecnico preventivo (d'ora in poi A.T.P.) è stato individuato dall'art. 38 d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni in l. 15 luglio 2011, n. 111 come la nuova (ed unica) modalità di introduzione delle controversie «in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla l. 12 giugno 1984, n. 222». L'art. 445- bis c.p.c. prevede, infatti, che «chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'art. 442 c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'art. 696- bis c.p.c., in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'art. 10, comma 6- bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248, e all'art. 195». 
 
All'esito dell' accertamento il giudice adito ne dispone l'omologazione con decreto che la parte interessata notifica "agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni».
 
A norma dell'art. 445- bis comma 3 c.p.c., «la richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione» del diritto.
 
Una questione che si è posta è, nel silenzione del Legislatore, se l'incardinamento dell'azione di accertamento preventivo sia idoneo ad escludere la decadenza semestrale prevista, in materia di invalidità civile, dall'art. 42 comma 3 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 269.
 
Secondo la migliore dottrina, invero, l'azione di accertamento tecnico preventivo deve considerarsi idoena, al pari della domanda giudiziale (oggi improponibili se non dopo aver proposto l'azione di accertamento preventivo) ad escludere la decadenza semestrale; l'opposta soluzione, infatti, indurrebbe gli interessati a proporre contemporaneamente sia il giudizio per A.T.P. che il giudizio ordinario. 
 
Secondo un criterio di interpretazione ragionevole, appare quindi lineare ritenere che, avendo il legislatore introdotto un necessario preventivo procedimento sommario rispetto al procedimento ordinario, la domanda di accertamento tecnico non può non avere l'effetto di impedire anche la decadenza semestrale.
 
I medesimi argomenti possono essere utilizzati per sostenere che la presentazione della domanda di A.T.P. impedisca anche la decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970. 1.2.
 
Resta fermo che la presentazione della domanda amministrativa di prestazione previdenziale o assistenziale costituisce condizione di proponibilità della domanda di accertamento tecnico e che la mancanza di tale presupposto può essere rilevata d'ufficio a prescindere dalla posizione difensiva assunta dall'ente. Del resto, la proposizione di istanza di A.T.P. prima della presentazione della domanda amministrativa, sfocerebbe in un accertamento sostanzialmente inutile, non potendo comunque l'invalido richiedere la prestazione senza una previa domanda in sede amministrativa (momento a partire dal quale, per altro, decorre la prestazione in caso di accoglimento della domanda). 
 
Con riferimento alle domande di accertamento del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità ex lege n. 222 del 1984, appare preferibile la tesi che estende a tale procedimento giudiziale l'onere di esperire dapprima il ricorso amministrativo pena l'improcedibilità della domanda di accertamento tecnico preventivo.
 
Il ricorso per A.T.P. deve contenere, oltre all'istanza diretta di consulenza tecnica preventiva, lenunciazione del diritto di cui si afferma titolare ed al cui (futuro) soddisfacimento è finalizzata l'istanza: ciò si evince agevolmente dalla lettera dell'art. 445- bis, a norma del quale «... chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta... istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere».
 
Sarà pertanto necessario indicare non soltanto le circostanze, sintetiche, dei dati relativi al procedimento amministrativo intrapreso, ma anche degli altri elementi che, eventualmente, la legge indica per l'attribuzione di un determinato beneficio assistenziale (quali, ad esempio, i requisiti reddituali e contributivi). Sempre in ordine ai requisiti del ricorso, si pone la questione se sia o meno necessaria la dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., a norma del quale «le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo». Si ritiene, in tale prospettiva, necessaria la dichiarazione di valore mentre una dichiarazione errata in quanto non corrispondente al valore della controversia non dovrebbe produrre effetti in ordine all'ammissibilità della domanda.
 
Sotto il profilo della procedura, proposta la domanda di accertamento tecnico preventivo, il giudice adito emette decreto di fissazione dell'udienza da notificarsi a cura della parte privata richiedente. Il richiamo, da parte dell'art. 445- bis cpc dell'art. 696- bis (rubricato: «consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite»), induce a ritenere che la nomina del consulente d'ufficio sia nominato in udienza, dopo l'instaurazione del contraddittorio, e non già direttamente nel corpo del decreto ove, eventualmente, figurerà un semplice invito a comparire.
 
Il decreto, a cura della parte ricorrente, dovrà essere notificato,
 
in materia di assistenza civile ai sensi deell'art. 10 comma 6 d.l. n. 203 del 2005 all'Inps presso le sedi provinciali 
 
in materia di trattamenti previdenziali di pensione di inabilità e di assegno di invalidità presso la sede legale dell'Inps. 
 
 
 
L'opinione prevalente è nel senso che il giudice interessato da una domanda di accertamento preventivo, abbia il potere dovere di scrutinare le questioni preliminari che dovessero porsi (verifica dei requisiti reddituali e contributivi fondanti la domanda, verifica della competenza territoriale, verifica della tempestività della domanda rispetto al termine decadenziale. proponibilità e/o procedibilità della domanda).
 
Con riferimento all'evoluzione processuale di un'iniziativa processuale ex art. 445- bis c.p.c. deve richiamarsi il nuovo art. 195 c.p.c. per cui, all'atto del conferimento dell'incarico peritale, il giudice assegnerà al C.T.U. i termini di cui al nuovo art. 195 c.p.c., in modo da consentire alle parti di formulare le proprie osservazioni e al C.T.U. di rispondervi prima di depositare la relazione peritale in Cancelleria. Il richiamo all'art. 10, comma 6- bis d.l. n. 203 del 2005 implica infine che il C.T.U. è tenuto ad inviare entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato: da ciò si desume che tra la data di affidamento dell'incarico e quella di inizio delle operazioni peritali devono decorrere non meno di 15 giorni. «il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio».
La norma in esame, infine, prevede che, «in assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'art. 196, con decreto pronunciato fuori udienza... omologa l'accertamento del requisito sanitario ... ».
 
Si ritiene che la facoltà del giudice di disporre il rinnovo delle operazioni o la sostituzione del C.T.U. possa essere esercitata fino a che le parti non abbiano formalizzato le proprie eventuali contestazioni.
 
Come detto, in assenza di contestazioni, il giudice, con decreto pronunciato fuori udienza entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato alle parti per la formalizzazione delle proprie eventuali contestazioni, omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio, provvedendo anche sulle spese di lite e di C.T.U. Tale decreto, infine, non è «impugnabile né modificabile».
 
Si è posta, da subito, la questione interpretativa se il Giudice, all'esito della CTU, potesse procedere all'omologazione solo «parziale» dell'accertamento (ad esempio nel caso in cui sia stato accertato il requisito sanitario per il trattamento pensionistico richiesto ma con una diversa decorrenza). Argomenti sistematici inducono a ritenbere preferibile la soluzione positiva ammettendo la possibilità di un'omologazione parziale dell'accertamento e la ricorribilità per la parte della domanda non accolta con l'accertamento peritale. La diversa soluzione, infatti, costringerebbe la parte a ricorrere contro l'omologazione con il rischio di subire la soccombenza totale in giudizio nonostante vi fosse accordo tra le parti in ordine al parziale accertamento peritale. Inoltre, laddove l'esito peritale risultasse confermato in giudizio, la parte ricorrente dovrebbe ritenersi non già soccombente (così come sarebbe se l'omologazione parziale fosse ammessa) ma parzialmente vittoriosa con le necessitate conseguenze in relazione alle statuizioni sulle spese di lite.
 
Con il decreto di omologa (anche se parziale, per le ragioni già esposte) il giudice liquida le spese del procedimento (in applicazione degli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.) e quelle della C.T.U.; se invece le parti non concordano sulle conclusioni del consulente, il giudice non omologa l'accertamento preventivo e non provvede sulle spese di lite (che restano a carico delle parti che le hanno anticipate). Quanto invece alle spese della C.T.U., il giudice le porrà a carico dell'ente nei casi di omologazione dell'accertamento con esito (anche parzialmente favorevole) per il ricorrente ovvero di contestazioni presentate da parte dell'ente stesso. Nel caso in cui, invece, sia il ricorrente a contestare le conclusioni del consulente, le spese della C.T.U. dovranno essere poste a carico di quest'ultimo.
 
Il decreto di omologazione «è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni».
 
È dunque la parte interessata a dover provvedere alla notificazione del decreto e, pur nel nel silenzio della legge, sarebbe opportuna la notificazione, unitamente al decreto, del ricorso e della relazione di consulenza
 
Il decreto di omologazione, per espressa previsione normativa, non è modificabile né impugnabile. Non può però escludersi che sia possibile la correzione di eventuali errori materiali, applicando in via analogica le disposizioni degli artt. 287 ss. c.p.c. sulla correzione di omissioni, errori materiali o di calcolo di sentenze e ordinanze non revocabili.
 
 
IL GIUDIZIO A COGNIZIONE PIENA. INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO E CONTENUTO DEL RICORSO
 
«Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».

Ne consegue che la contestazione dell'accertamento tecnico dovrà essere specificamente motivato e non tendere alla mera riedizione della consulenza peritale. Il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione dovrebbe essere concepito, in sostanza, come una sorta di atto di appello con l'onere di specificare i motivi della contestazione; in difetto, il giudizio terminerà con una sentenza in rito di inammissibilità.
 
Se entrambe le parti depositano tempestivamente la dichiarazione scritta di dissenso, ciascuna avrà il termine perentorio di trenta giorni per intraprendere il giudizio di merito; i due procedimenti dovranno essere riuniti ex art. 273 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c.
 
La mancanza di contestazione o la contestazione tardiva dell'accertamento peritale preclude la possibilità di proporre il successivo ricorso ordinario, non avendo la parte interessata altra via se non quella di proporre nuova domanda amministrativa
 
Se solo una parte dell'accertamento peritale è oggetto di contestazione, la parte di essa non gravata da opposizione non sarà riformabile — in peius all'esito del giudizio di merito ( va peraltro segnalato il contrario avviso di una parte della dottrina secondo la quale, in caso di ricorso che censuri solo una parte dell'accertamento peritale, la parte ricorrente si esponga anche al rischio di una reformatio in peius dell'accertamento non contestato).
 
Sotto il profilo strettamente processuale, se la parte che ha contestato l'esito dell'A.T.P. non iscrive a ruolo nei termini la causa di merito, la contestazione dovrà, secondo l'opinione più convincente, ritenersi mai apposta e il giudice omologherà l'accertamento. A tale ultimo riguardo, ci si chiede però giustamente come faccia il giudice a sapere che nel termine sopra indicato non vi sia stata la presentazione del ricorso di merito: sul punto, nel silenzio del legislatore, appare ragionevole richiedere che sia la parte interessata a dover presentare istanza di omologazione dell'A.T.P. (opposto dalla controparte senza la successiva proposizione del giudizio di merito). 
 
«L'espletamento dell'A.T.P. costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'A.T.P. non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
 
Si discute se la decisione di improcedibilità debba essere emessa con sentenza o con ordinanza; in ogni caso il giudizio di merito, con l'adozione di tale provvedimento, si chiude in maniera definitiva, dovendosi con esso provvedere sulle spese. Non appare invece applicabile estensivamente il disposto di cui all'art. 443 c.p.c. per cui il Giudice dovrebbe sospendere il giudizio in attesa che si verifichi la condizione di procedibilità attraverso la proposizione o la conclusione dell'accertamento tecnico preventivo.
Poco chiara rimane, in tale contesto, la funzione dell'assegnazione del termine di quindici giorni per la presentazione di istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento del relativo procedimento.
 
E' da ritenere che la mancata osservanza del termine di quindici giorni in esame dovrebbe rilevare nell'ipotesi in cui le decadenze sostanziali erano state impedite dalla proposizione dell'azione ordinaria ma, dichiarata l'improcedibilità, in mancanza di regolare prosecuzione del procedimento tramite presentazione di istanza di A.T.P. nel termine di quindici giorni, il procedimento di accertamento iniziato tardivamente non consentirebbe di conservare l'effetto impeditivo della decadenza prodotto dal ricorso ordinario dichiarato improcedibile.
 
Quanto alla competenza per il giudizio di merito successivo all'A.T.P., analogamente a quanto si verifica nel procedimento cautelare (e, mutatis mutandis, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), il giudice, dopo aver esaminato sommariamente gli atti di causa (sostanzialmente limitandosi a prendere atto delle conclusioni della consulenza tecnica, fatto salvo, come detto, l'esame della ragionevolezza e concludenza della stessa), ben può prendere cognizione della medesima controversia nell'ambito di un ordinario giudizio a cognizione piena. Nulla in via di principio esclude, quindi, che al medesimo giudice, già assegnatario del procedimento di A.T.P., sia attribuita anche la cognizione del giudizio ordinario, senza alcun margine per ipotizzare, in tal caso, questioni di incompatibilità ovvero obblighi di astensione. La parte privata che abbia contestato le risultanze dell'accertamento peritale dovrà notificare il ricorso introduttivo del giudizio di merito all'Inps presso la sede legale per le domande di assegno o pensione ex art. 1 e 2 L. 222/1984, mentre presso la sede provinciale per le domande di prestazione assistenziale (vista la norma speciale vigente al riguardo: art. 10 comma 6 d.l. 203 del 2005, convertito in l. n. 248 del 2005). Se è invece l'Inps a formalizzare tale contestazione, dovrà notificare il ricorso, secondo l'opinione preferibile, alla parte personalmente e non al procuratore domiciliatario nel giudizio di A.T.P.
 
Quanto alla possibilità di produrre in questa sede documentazione medica preesistente all'introduzione del giudizio per A.T.P. ma non depositata in quella sede, sebbene la norma dell'art. 414 c.p.c. con le relative decadenze riguardi soltanto il giudizio ordinario, si concorda nel ritenere opportuno applicare i relativi principi anche a tale fattispecie, al fine sia di ottenere, già in sede di A.T.P., una valutazione medico legale il più possibile attendibile alla luce delle risultanze documentali fino a quel momento esistenti, sia di limitare le nuove C.T.U. in sede di merito ai casi di reali e dettagliate contestazioni ovvero di produzione di nuovi documenti rilevanti ai fini del giudizio medico legale.
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