Avviso di addebito e cartella di pagamento

 

I requisiti formali dell’avviso di addebito e della cartella di pagamento motivi di opposizione

 

Una delle più frequenti contestazioni sollevate da parte dell’opponente con riferimento ad avvisi di addebito o cartelle di pagamento inerenti contributi previdenziali,  può riguardare la omessa o inadeguata motivazione della Cartella di pagamento ovvero dell’Avviso di addebito.

 

Si tratta, infatti, di un requisito di forma e pertanto, in caso di eccezione  sul punto, l’opposizione ha natura di opposizione agli atti esecutivi (nel rispetto, quindi, dei termini brevi previsti dal codice di rito).

 

Con riguardo alla cartella di pagamento, il d.m. 28.6.1999 (da ultimo modificato con provvedimento n. 46308 del 20.3.2010 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate)  stabilisce per ciascun debitore, anche l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l’iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica”.

 

In ordine all’Avviso di addebito, l’indicazione generica della causale del credito prevista a pena di nullità dalla legge è stata integrata dalla Determinazione presidenziale n. 72/2010  che prevede la necessità di specificare la tipologia del credito con l’informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di accertamento dell’Inps o di altri Enti, l’indicazione degli estremi dell’atto e la relativa data di notifica.

 

Ebbene, la disamina della giurisprudenza di legittimità impone di  distinguere, conformemente alla bipartizione prospettata dall’art. 24, co. 1, del D.Lgs. n. 46/1999, i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge,  dai contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici.

 

Nel primo caso, l’obbligo contributivo attiene a pagamenti automatici, che presuppongono una collaborazione continuativa e periodica del contribuente; sicchè, ad esempio, nel caso di contributi denunciati e non versati, la mera indicazione “modello DM10”, accompagnata dalla menzione  delle mensilità insolute, può considerarsi sufficientemente esaustiva. Nel secondo caso, invece, il credito è generato da un atto impositivo o autoritativo dell’amministrazione. Ebbene la mancata esplicitazione nel contesto dell’atto degli elementi essenziali fondanti il credito è rilevante solo nella misura in cui comporti l’impossibilità obiettiva di apprenderne la giustificazione e di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa. Pertanto, può ritenersi rispettato il requisito formale allorquando nella cartella o nell’avviso sia citato espressamente, negli esatti estremi temporali di riferimento, il verbale ispettivo posto a fondamento dell’addebito, con l’annotazione della data in cui è stato già portato a conoscenza del destinatario, e siano altresì indicati, sia pur in estratto, tutti i dati necessari all’individuazione del titolo del credito azionato.

 

D’altra parte, se la funzione della motivazione consiste nel portare a conoscenza del contribuente i presupposti di fatto e di diritto sui quali la pretesa è fondata, nonché l’iter logico-giuridico che la sorregge, la motivazione per relationem – alla stregua della quale i motivi del provvedimento possono essere desunti da altri atti dello stesso procedimento, specificamente richiamati nell’atto finale e già notificati all’interessato – è ampiamente legittimata. In ogni caso, il difetto di motivazione della Cartella non può condurre alla dichiarazioni di nullità ove sia dimostrata la piena ed effettiva conoscenza dei presupposti dell’imposizione da parte del contribuente e non sia emerso il concreto pregiudizio che il vizio abbia determinato al diritto di difesa.

 

Con riguardo al Responsabile del procedimento, l'art. 36, co.4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, stabilisce che la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

 

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; quindi, la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.

 

La previsione di una mancata retroattività dell’effetto di nullità della mancata indicazione del Responsabile del procedimento ha passato indenne lo  scrutinio di costituzionalità, avendo – la Corte Costituzionale – rilevato che, seppur tale indicazione è volta ad assicurare la trasparenza amministrativa, la nullità del provvedimento amministrativo non poteva evincersi dall’ordinamento e richiedeva, quindi, l’introduzione di una disposizione specifica.

 

Le argomentazioni  del giudice delle leggi sono  particolarmente rilevanti perché sembrano affermare il principio – con effetti esegetici estensibili ad ipotesi similari – che la sanzione della nullità della cartella non è automaticamente applicabile ogni qual volta l’atto difetti di un certo elemento, pur se previsto da una norma di legge, allorquando la nullità non sia espressamente prevista dalla legge medesima.

 

Con riguardo all’Avviso di addebito occorre evidenziare che l’art. 30 del D.L. n. 78 del 2010 cit. non prevede che in esso sia indicato il “Responsabile del procedimento” a pena di nullità, ma solo la sottoscrizione del “Responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto”. Le due figure non sono necessariamente coincidenti, ma va sottolineato che la Determinazione del Presidente dell’Inps n. 72/2010 espressamente prevede che l’avviso di addebito contenga, oltre alla sottoscrizione del responsabile dell’ufficio, l’indicazione del responsabile del procedimento.

 

Seguendo però il ragionamento della Corte costituzionale, ove tale indicazione del Responsabile del procedimento manchi, in quanto non sanzionato con una comminatoria di nullità espressa della legge, tale difetto non potrebbe condurre ad una nullità dell’avviso di addebito.

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