I
requisiti formali dell’avviso di addebito e della cartella di pagamento motivi
di opposizione
Una
delle più frequenti contestazioni sollevate da parte dell’opponente con
riferimento ad avvisi di addebito o cartelle di pagamento inerenti contributi
previdenziali, può riguardare la omessa
o inadeguata motivazione della Cartella di pagamento ovvero dell’Avviso di
addebito.
Si
tratta, infatti, di un requisito di forma e pertanto, in caso di eccezione sul punto, l’opposizione ha natura di
opposizione agli atti esecutivi (nel rispetto, quindi, dei termini brevi
previsti dal codice di rito).
Con
riguardo alla cartella di pagamento, il d.m. 28.6.1999 (da ultimo modificato
con provvedimento n. 46308 del 20.3.2010 del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate) stabilisce per ciascun
debitore, anche l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è
stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l’iscrizione a ruolo
consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli
estremi di tale atto e la relativa data di notifica”.
In
ordine all’Avviso di addebito, l’indicazione generica della causale del credito
prevista a pena di nullità dalla legge è stata integrata dalla Determinazione
presidenziale n. 72/2010 che prevede la
necessità di specificare la tipologia del credito con l’informazione della
gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto
di accertamento dell’Inps o di altri Enti, l’indicazione degli estremi
dell’atto e la relativa data di notifica.
Ebbene,
la disamina della giurisprudenza di legittimità impone di distinguere, conformemente alla bipartizione
prospettata dall’art. 24, co. 1, del D.Lgs. n. 46/1999, i contributi o premi
dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini
previsti da disposizioni di legge, dai
contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici.
Nel
primo caso, l’obbligo contributivo attiene a pagamenti automatici, che
presuppongono una collaborazione continuativa e periodica del contribuente;
sicchè, ad esempio, nel caso di contributi denunciati e non versati, la mera
indicazione “modello DM10”, accompagnata dalla menzione delle mensilità insolute, può considerarsi sufficientemente
esaustiva. Nel secondo caso, invece, il credito è generato da un atto
impositivo o autoritativo dell’amministrazione. Ebbene la mancata
esplicitazione nel contesto dell’atto degli elementi essenziali fondanti il
credito è rilevante solo nella misura in cui comporti l’impossibilità obiettiva
di apprenderne la giustificazione e di effettuare il necessario controllo sulla
correttezza della pretesa. Pertanto, può ritenersi rispettato il requisito
formale allorquando nella cartella o nell’avviso sia citato espressamente,
negli esatti estremi temporali di riferimento, il verbale ispettivo posto a
fondamento dell’addebito, con l’annotazione della data in cui è stato già
portato a conoscenza del destinatario, e siano altresì indicati, sia pur in estratto,
tutti i dati necessari all’individuazione del titolo del credito azionato.
D’altra
parte, se la funzione della motivazione consiste nel portare a conoscenza del
contribuente i presupposti di fatto e di diritto sui quali la pretesa è
fondata, nonché l’iter logico-giuridico che la sorregge, la motivazione per relationem – alla stregua della quale i
motivi del provvedimento possono essere desunti da altri atti dello stesso
procedimento, specificamente richiamati nell’atto finale e già notificati
all’interessato – è ampiamente legittimata. In ogni caso, il difetto di
motivazione della Cartella non può condurre alla dichiarazioni di nullità ove
sia dimostrata la piena ed effettiva conoscenza dei presupposti
dell’imposizione da parte del contribuente e non sia emerso il concreto
pregiudizio che il vizio abbia determinato al diritto di difesa.
Con
riguardo al Responsabile del procedimento, l'art. 36, co.4-ter, del D.L.
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio
2008, n. 31, stabilisce che la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del
responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e
di notificazione della stessa cartella.
Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli
agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; quindi, la mancata
indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento
relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle
stesse.
La
previsione di una mancata retroattività dell’effetto di nullità della mancata
indicazione del Responsabile del procedimento ha passato indenne lo scrutinio di costituzionalità, avendo –
Le
argomentazioni del giudice delle leggi sono
particolarmente rilevanti perché sembrano
affermare il principio – con effetti esegetici estensibili ad ipotesi similari
– che la sanzione della nullità della cartella non è automaticamente
applicabile ogni qual volta l’atto difetti di un certo elemento, pur se
previsto da una norma di legge, allorquando la nullità non sia espressamente
prevista dalla legge medesima.
Con
riguardo all’Avviso di addebito occorre evidenziare che l’art. 30 del D.L. n.
78 del 2010 cit. non prevede che in esso sia indicato il “Responsabile del
procedimento” a pena di nullità, ma solo la sottoscrizione del “Responsabile
dell’ufficio che ha emesso l’atto”. Le due figure non sono necessariamente
coincidenti, ma va sottolineato che
Seguendo
però il ragionamento della Corte costituzionale, ove tale indicazione del Responsabile
del procedimento manchi, in quanto non sanzionato con una comminatoria di
nullità espressa della legge, tale difetto non potrebbe condurre ad una nullità
dell’avviso di addebito.