L’avviso di addebito, in materia di esecuzione esattoriale, è stato introdotto dall’art. 30, comma 1, d.l. n. 78/2010.
Il
nuovo sistema, con effetto dall’1.1.2011, è diretto ad eliminare i lunghi tempi
intercorrenti tra l’iscrizione a Ruolo e la consegna al Concessionario e
comporta due essenziali novità:
l’abolizione sia della formazione e consegna del Ruolo all’Agente per la
riscossione sia della Cartella di pagamento come titolo per l’attivazione del
recupero da parte dell’Agente.
L’atto
di determinazione della pretesa (Ruolo) e l’atto costituente titolo per dare
esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena
di esecuzione forzata (Cartella di pagamento) sono unificati, per cui l’Avviso
di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla Cartella
esattoriale e dal Ruolo.
L'avviso
di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica,
sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di
vigilanza, anche di altri Enti.
L’INPS
forma l’Avviso di addebito e lo consegna, mediante trasmissione telematica, agli
Agenti della riscossione, provvedendo, contestualmente, all’invio al debitore.
L’Agente/Concessionario continua ad occuparsi della fase esecutiva.
Quindi, nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di 60 giorni dalla notifica all’Agente della riscossione territorialmente competente indicato nell’avviso di addebito, Equitalia può procedere senz’altro ad espropriazione forzata.
In assenza di pagamento, a partire dello scadere del termine di 60 giorni sopra citato, l’Agente della Riscossione potrà avviare le procedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
In
particolare, il comma 14 dell’art.
Il successivo comma 15, specifica che i rapporti con gli Agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
In
relazione a ciò, l’Avviso di addebito potrà essere opposto entro il termine di
40 giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999), davanti al
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade
la sede INPS che ha emesso l’Avviso stesso.
Con riguardo ai contenuti, l’art. 30 del d.l. n. 78 prevede che l’Avviso di addebito deve contenere, a pena di nullità, il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni ed interessi ove dovuti nonchè l’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
Con
determinazione del Presidente dell’INPS
n. 72 del 30 luglio 2010 (art. 1), oltre a quelli previsti dalla legge
espressamente a pena di nullità, sono stati aggiunti elementi ulteriori quali
l’indicazione della sede Inps competente (lett. a) nonché l’indicazione del
responsabile del procedimento (lett. k), ovvero specificazioni di contenuti già
previsti dalla legge come la tipologia del credito con l’informazione della
gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto
di accertamento dell’Inps o di altri Enti, l’indicazione degli estremi
dell’atto e la relativa data di notifica (lett. d), l’importo totale dei
crediti contenuti nell’avviso comprensivi dei compensi del servizio di
riscossione (lett. g), l’indicazione delle modalità di pagamento (lett. i),
l’indicazione che la riscossione dell’avviso è effettuata dal competente Agente
della Riscossione (lett. j).