Durc interno negativo e agevolazioni contributive

Durc interno negativo e agevolazioni contributive

Il c.d. durc interno negativo e gli effetti sulla conservazione dei benefici contributivi per le imprese. Possono essere recuperati i benefici per periodi precedenti l'accertamento?

 


L’art. 1, comma 1175 della l. n. 296/06 1175 stabilisce che "A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva".
L’art. 4 del d.l. n. 34 del 2014 convertito in L. n. 78 del 2014, con riferimento al DURC, ha disciplinato le modalità di verifica, rilascio e diniego, in forma telematica del documento stabilendo che "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2...[e che] Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1 [e che] Il decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri: c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 sopra citato, per quanto di interesse nel caso di specie ha previsto che "Qualora non sia possibile attestare la regolarita'  contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9,  l'INPS,  l'INAIL  e  le  Casse  edili  trasmettono  tramite  PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi  dell'art.  1 della legge 11 gennaio 1979, n.  12,  l'invito  a  regolarizzare  con indicazione  analitica  delle  cause  di  irregolarita'  rilevate  da ciascuno degli Enti tenuti al controllo [e che] L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro  un  termine  non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al  comma  1 [che]l'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e  ha  effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il  predetto  termine di 15 giorni e comunque per un periodo  non  superiore  a  30  giorni dall'interrogazione che lo ha originato [che] La regolarizzazione entro il termine  di  15  giorni  genera  il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7 [e infine che] Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica  e'  comunicata  ai  soggetti  che hanno effettuato l'interrogazione con  indicazione  degli  importi  a debito e delle cause di irregolarita'".

Questo essendo il quadro normativo in materia, deve sottolinearsi che l'Inps ha, di recente, avviato una vasta attività di recupero contributivo avente ad oggetto benefici goduti da datori di lavoro che, pur non avendo subito alcun formale provvedimento di diniego di rilascio del DURC nel momento in cui hanno, in concreto, beneficiato di alcuna agevolazione al riguardo, siano stati successivamente individuati dall'Inps come inadempienti per alcuna irregolarità precedente il godimento dei benefici stessi. In sostanza l'Inps equipara il mancato possesso o il diniego del Durc all'irregolarità contributiva e, quindi, ritiene che qualsivoglia forma di irregolarità sia ostativa al godimento dei benefici contributivi. In tal senso essa si riferisce a questa condizione (irregolarità che non sia sfociata formalmente nel diniego al rilascio del DURC) come DURC interno negativo.

Con una recebte sentenza del Tribunale di Perugia, la tesi dell'Inps è stata ritenuta non aderente alla ratio della normativa con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta da un'azienda avverso l'avviso di addebito emesso dall'Istituto.
Questi i passaggi salienti della motivazione
 
Tanto premesso, l’avviso di addebito opposto reca presunti crediti, vantati dall’Inps, per il recupero delle agevolazioni contributive godute dalla società opponente sulla premessa che quest’ultima sarebbe stata debitrice delle somme di cui a tre avvisi di addebito non opposti (due dei quali parimenti aventi ad oggetto il recupero di benefici contributivi sul presupposto della mancata sanatoria di pregresse asserite irregolarità contributive) e sulla correlata premessa che tale pregressa situazione debitoria sia da considerare equivalente, sul piano degli effetti giuridici, al mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui al citato art. 1, comma 1175 della l. n. 296/06. Non risulta, in altre parole, controversa, l’astratta spettanza dei benefici contributivi oggetto dell’azione di recupero promossa dall’Inps, ma la possibilità di conservare i benefici goduti in presenza di un’inadempienza contributiva pregressa che non sia stata sanata dal contribuente a seguito dell’invito alla regolarizzazione inoltrato dall’Inps.
Ora, deve essere evidenziato, in linea preliminare, che la disposizione di cui all’art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 risulta di complessa applicazione in quanto sembrerebbe presupporre una condizione che di fatto non esiste e, cioè, che vi sia uno specifico procedimento per godere dei vari benefici contributivi previsti dalla legge e che, nel corso di tale procedimento, debbano essere acquisiti documenti tra cui il DURC.
Tanto evidenziato, il punto giuridico decisivo, ad avviso di questo giudicante è se la disposizione di cui all’art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 debba essere letta: a) (come pretenderebbe l’Inps) nel senso che una qualsiasi irregolarità contributiva che avrebbe dato luogo al mancato rilascio del DURC (ove richiesto) possa giustificare il recupero delle agevolazioni contributive fruite anche se la contestazione dell'inadempienza dell'Inps avvenga successivamente al godimento delle agevolazioni; b) nel senso che l'irregolarità contributiva, di per sè, non abbia, come conseguenza, quella dell’impossibilità di fruire dei benefici laddove non abbia condotto, alla data della fruizione degli stessi, all'emissione di DURC negativo o al diniego del rilascio dello stesso. In effetti, la norma necessita di uno sforzo interpretativo sia in base alla prima opzione ermeneutica sia in base alla seconda; si tratta, tuttavia, di uno sforzo necessario perché, come sopra sottolineato, non esiste norma che imponga, quale condizione per fruire di tutti i benefici contributivi previsti dalla legge, il rilascio e l'esibizione o produzione del DURC.
3.    Ora, questo giudicante, ritiene che, in mancanza di espressi riferimenti normativi, in un’ottica ermeneutica di tutela del legittimo affidamento del contribuente, si lasci preferire la seconda delle due soluzioni interpretative dovendosi, dunque, ritenere che la norma di cui all’art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 “impedisca per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non possa legittimare il recupero di sgravi fruiti prima che l’irregolarità venisse accertata o sulla base di DURC precedentemente emessi “ (in termini, Tirbunale di Venezia, Sez. Lav. 15.12.2017-22.2.2018.est dott.ssa Anna Menegazzo).
In questo senso, d’altronde, è il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio, e non all’effettivo rispetto degli obblighi contributivi presupposti.
In tal senso, lo stesso art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015, ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l’accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell’attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati. In tale prospettiva, solo all’esito di tale procedimento, nell’ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l’Inps potrà, ai sensi dell’art. 1 comma 1175 della l. n. 296 del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere non potendo, invece, disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del DURC ovvero all’attivazione di una procedimento come quello di cui all’art. 4 del DM citato.
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