Fondo di Tesoreria Inps e liquidazione TFR

Fondo di Tesoreria Inps e liquidazione TFR

Il Fondo di Tesoreria Inps, le modalità di liquidazione del TFR alla cessazione del rapporto di lavoro e le intersezioni con il Fondo di Garanzia dell'Inps

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Il Fondo di Tesoreria dell'Inps è stato istituito dall’art. 1 comma 755 della l. n. 296 del 2006 che tanto prevede “… Con effetto dal 1º gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”. Il successivo comma 756 stabilisce poi che “…al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis”. Il medesimo comma 756 stabilisce inoltre che “…La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro...”. Ai sensi del successivo comma 757
 
Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il D.M. del 30 gennaio del 2007 è stato, poi, previsto che “1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 [che] le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese [che] L'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva [che] Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso”.

Il Fondo di Tesoreria dell'Inps, dunque, pur avendo una finalità non dissimile dal fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982 deve essere distinto da quest'ultimo in quanto la prestazione che garantisce e liquida ha natura retributiva ed è la stessa retribuzione differita che dovrebbe pagare il datore di lavoro e che, in effetti fisiologicamente anticipa, laddove possa poi compensare quanto pagato con i contributi dovuti nel mese di decorrenza del credito lavorativo.

La prestazione a carico del Fondo di Garanzia, invece, ha natura previdenziale ed è autonoma rispetto al credito a titolo di TFR del lavoratore. Tale distinzione assume rilievo, tra l'altro, con riferimento alle condizioni di ammissibilità dell'intervento dei due fondi in quanto, mentre il Fondo di Garanzia interviene solo in ipotesi di insolvenza del datore di lavoro ed alle condizioni stabilite dall'art. 2 della l. n. 297 del 1982, il Fondo di tesoreria è chiamato ad intervenire, laddove il datore di lavoro non anticipi integralmente il pagamento del TFR, sol che venga a cessare il rapporto di lavoro senza alcuna ulteriore condizione.
 
Un'astratta area di interferenza tra i due fondi vi è nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia accantonato, con la contribuzione mensile versata, il TFR dovuto al lavoratore presso l'Inps e sia successivamente divenuto insolvente. In tal caso, ove il rapporto di lavoro venga a cessare, si potrebbe porre la domanda se ad intervenire debba essere il Fondo di Garanzia o il Fondo di Tesoreria (o entrambi laddove l'accantonamento del TFR presso il Fondo di tesoreria riguardi solo una quota del TFR).

Ora, la normativa richiamata relativa all'istituzione del Fondo di Tesoreria non contempla l'ipotesi in cui il datore di lavoro risulti di fatto insolvente ed ammesso a procedura concorsuale e, quindi, incapace di provvedere all’anticipo del TFR dovuto dal Fondo di tesoreria. In tale ipotesi, dovendosi ritenere l’esistenza di una lacuna normativa, si ritiene debba essere applicato il medesimo meccanismo stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2 del d.m. del 30 gennaio del 2007 ossia l’intervento diretto del Fondo di Tesoreria una volta acclarata, a seguito della comunicazione del datore di lavoro, la situazione d’insolvenza di quest’ultimo. D’altronde, in tale ipotesi, va anche sottolineato, ove l’Inps non dovesse intervenire con il fondo di tesoreria cui sono affluiti i contributi destinati al pagamento del TFR, dovrebbe, nondimeno, intervenire il Fondo di Garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982.
 
L'Inps è, inoltre, tenuta a pagare interessi e rivalutazione sul TFR dovuto sia che ne disponga il pagamento a carico del Fondo di Garanzia sia che lo faccia a carico del Fondo di Tesoreria. 
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