fondo di garanzia INPS e trattenute fiscali

La liquidazione del TFR da parte del Fondo di Garanzia dell'Inps quando l'ingiunzione in favore del lavoratore sia stata chiesta ed emessa per il netto anzichè per il lordo
 


Nell'ambito del vasto contenzioso che interessa il Fondo di Garanzia dell'Inps, in relazione ai crediti dei lavoratori che esso è chiamato a garantire in ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, vi è quello che riguarda i lavoratore dipendenti che si siano prima procurati un decreto ingiuntivo  per il solo importo netto di retribuzione e TFR, per poi chiedere al Fondo di garanzia INPS il pagamento di tali somme al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali così come esposte nei prospetti paga. L'INPS provvede, in tali ipotesi, a pagare solo la somma netta liquidata nell'ingiunzione effettuando, su di essa, la trattenuta fiscale.
Ora, premesso che, secondo giurisprudenza consolidata, il lavoratore avrebbe dovuto chiedere l'ingiunzione per la somma lorda esposta nel prospetto paga e non per la somma netta, si pone la questione se sia fondata la posizione dell'INPS che sostiene di dovere trattenere e versare all'Entrate la ritenuta effettuata partendo dalla somma netta presente nell'ingiunzione di pagamento e non operandola sul lordo (come evincibile dalle buste paga) o quella del lavoratore che, nella sostanza, sostiene che, essendo stato il suo credito riconosciuto nel decreto ingiuntivo pacificamente netto, l'INPS avrebbe dovuto pagare in quella misura senza possibilità di trattenere alcunché.
Con una recente sentenza deò 9 ottobre del 2017, il Tribunale di Perugia ha ritenuto che l'Inps abbia operato scorrettamente in quanto, sulla base del prospetto paga, risultava che il credito a titolo di TFR del lavoratore era  maggiore, rispetto a quello preso dall'Inps in considerazione ai fini della liquidazione e pari all'importo netto di cui al medesimo prospetto paga e oggetto dell'ingiunzione emessa a favore del lavoratore. In sostanza il giudice ha ritenuto, impilicitamente, che la questione fosse solo quella relativa alla prova del credito a titolo di TFR ed ha ritenuto formatasi la prova che detto credito fosse pari a quello risultante dal prospetto paga.
La sentenza affronta un uleriore profilo che è quello relativo alal decorrenza del termine di prescrizione di un anno per fare valere la propria pretesa avente ad oggetto le ultime tre mensilità nei confronti dell'Inps allorchè vi sia stata una dichirazione di fallimento successivamente revocata. 
 
Tribunale di Perugia - sentenza del 9 ottobre del 2017 


MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Quanto alla pretesa avente ad oggetto le mensilità di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps è fondata.
L’art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 prevede 1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa…. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.
Il comma 3 dell’art. cit. prevede poi che “Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297…”.
Il comma 5 della l. n. 297/1982 prevede che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Essendo risultato, il datore di lavoro, soggetto non fallibile, la parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto domandare l’intervento del Fondo entro un anno dalla data in cui, con esito negativo, veniva dichiarata estinta la procedura esecutiva aperta in danno del datore di lavoro (estinzione dichiarata in data 7.3.2014).
Occorre, al riguardo, sottolineare che l’oggetto della prestazione a carico del Fondo di Garanzia dell’Inps ha, secondo il consolidato recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, natura previdenziale ed è distinto ed autonomo rispetto all’obbligazione gravante sul datore di lavoro non potendo, quindi, qualificarsi tali obbligazioni come avvinte dal nesso della solidarietà (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2006,  n. 4183 secondo cui “Il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 l. n. 297 del 1982, richiamato dagli art. 1 e 2 d.lg. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l. fall.), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all'Inps e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia e Cassazione civile, sez. lav., 21/01/2008,  n. 1209, secondo cui “Quando il lavoratore si rivolge all'Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, per ottenere la corresponsione del t.f.r., ovvero le ultime tre mensilità di retribuzione, deve escludersi la configurabilità di un’obbligazione solidale fra l’istituto previdenziale e il datore insolvente, atteso che la facoltà riconosciuta al dipendente ha natura di un diritto di credito a una prestazione previdenziale ed è del tutto distinto e autonomo rispetto al credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore; tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti indicati dalla legge, ovvero: insolvenza del datore, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all’esito di procedura esecutiva”.
Quindi, non risulta condivisibile la tesi sostenuta dalla parte ricorrente secondo cui l’istanza di fallimento proposta nei confronti del datore di lavoro sarebbe atto idoneo ad interrompere il termine prescrizionale anche nei confronti del Fondo nonché quella, conseguente, secondo cui la decorrenza del termine prescrizionale rimarrebbe sospesa per l’intero corso del procedimento.
Quanto al credito del lavoratore a titolo di TFR, esso è stato scorrettamente liquidato da parte dell’Inps sulla base di un importo, pari a €20.050,20 il quale risultava già al netto delle ritenute fiscali e previdenziali operando, su tale somma, ulteriori ritenute e così pervenendo al pagamento, tenuto conto degli interessi e della rivalutazione maturati, dell’importo di €18.928,90.
Ora, sia alla luce del prospetto paga emesso dal datore di lavoro nel mese di maggio del 2011 sia alla luce del provvedimento del giudice delegato nell’ambito della procedura fallimentare aperta a carico del datore di lavoro, il credito a titolo di TFR del Moretti era pari a €24.239,35 non risultando, dunque, corretto il diverso importo di €20.050,20 preso quale base di riferimento per il pagamento da parte dell’Istituto che dovrà quindi essere condannato al pagamento, a titolo di TFR, dell’ulteriore somma di €4,189,15 oltre rivalutazione e interessi dalla data di maturazione del credito a titolo di TFR sino al pagamento effettivo.


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