Rendita vitalizia e prescrizione

Rendita vitalizia e prescrizione
 
Il diritto potestativo alla costituzione della rendita vitalizia si prescrive in dieci anni dalla prescrizione del credito contributivo: queste le conclusioni delle Sezioni Unite 
 


Le Sezioni Unite della Corte, con una recentissima pronuncia hanno chiarito che il diritto potestativo di costituire la rendita vitalizia necessaria per coprire periodi di contribuzione omessa con riferimento ai quali il credito contributivo dell'ente previdenziale sia prescritto, soggiace al termine di prescrizione decennale decorrente dalla maturazione della prescrizione relativa al credito contributivo dell'ente. Va ricordato, al riguardo, che l'obbligo contributivo incombe integralmente sul datore di lavoro che, per il principio dell'automaticità delle prestazioni, ove il credito per contributi non sia prescritto, l'Inps è tenuta ad erogare la prestazione previdenziale anche in ipotesi di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e che, invece, in ipotesi di prescrizione dei contributi, tale principio di automaticità non opera ma il lavoratore e, per esso il suo datore di lavoro, può costituire la rendita vitalizia necessaria per la copertura del periodo di contriuzione omessa.
 
Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, anche il diritto potestativo di vedersi costituire suddetta rendita può essere azionato solo entro il termine di prescrizione decennale che decorre dal momento in cui si realizza la prescrizione del diritto a ricevere i contributi da parte dell’ente previdenziale. Nel caso sottoposto all’attenzione delle Suprema Corte, in particolare, il periodo di tempo in cui si chiedeva l’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro era ricompreso tra il 1973 ed il 1974, per cui, in applicazione dei principi sopra richiamati, le S.U. hanno ritenuto che, nell’ottobre 1984 si era prescritto il credito di natura contribuiva e, conseguentemente, nel mese di ottobre 1994 si era realizzata la prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia.


Cassazione civile, sez. un., 14/09/2017,  n. 21302


Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, della rendita vitalizia di cui all'art. 13, L. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva

Invero, le premesse di fatto e di diritto rilevanti ai fini del petitum sostanziale utile per l'individuazione della giurisdizione sono le seguenti: - Dal gennaio del 1973 al settembre del 1974 la C. svolse per la Regione Toscana prestazioni di dattilografia "a notula" remunerate con retribuzione oraria (v. ricorso Regione Toscana). La stessa Regione sostiene che si era trattato di un rapporto di lavoro autonomo. Questa fu anche la motivazione con la quale l'Inps respinse, in data 4.12.2007, la domanda di costituzione di rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, per i contributi relativi al suddetto periodo, il cui versamento era stato omesso dalla Regione Toscana.
Ciò premesso appare evidente che non si tratta di questione attinente a rapporto di pubblico impiego, atteso che la richiesta della lavoratrice, agganciata ad un rapporto di natura privatistica precedente quello di pubblico impiego, diretta alla costituzione della rendita vitalizia presso l'Inps era strumentale alla costituzione della riserva matematica per la regolarizzazione della posizione contributiva. In ogni caso il provvedimento asseritamente lesivo era stato emesso dall'Inps solo nel corso del 2007.
Appare, pertanto, condivisibile la decisione della Corte di merito in ordine alla ravvisata sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
3. Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 1338 del 1962, art. 13,artt. 2935,2939,2946 e 1227 c.c., nonchè l'omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, contestando la decisione con la quale la Corte di merito ha ritenuto che nella fattispecie non era maturata l'eccepita prescrizione del diritto preteso dalla controparte.
Assume, invero, la ricorrente che, avendo la lavoratrice chiesto la condanna della datrice di lavoro a versare all'Inps la riserva matematica, il termine di prescrizione decorreva solo dal momento della prescrizione del credito contributivo dell'Inps, per cui, considerato che il periodo rispetto al quale si chiedeva l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro era compreso tra il mese di gennaio del 1973 e quello di settembre del 1974, ne conseguiva che nel mese di ottobre del 1984 si era prescritto il credito contributivo e nel mese di ottobre del 1994 il diritto alla costituzione della rendita, ragione per la quale erano da considerare tardive sia la richiesta pervenuta alla Regione Toscana in data 31 maggio 2008 per il riconoscimento contributivo, sia la domanda del versamento della riserva matematica all'Inps proposta col ricorso di primo grado depositato l'8.5.2012 e notificato il 9.10.2012.
4. Il motivo è fondato.
Si osserva, infatti, che questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 983 del 20.1.2016) che "il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 5, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva" (conf. a Cass. Sez. Lav. n. 3756 del 13.3.2003).
Si è, altresì, precisato (Cass. Sez. Lav. n. 12213 del 3.7.2004) che "nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. La prescrizione del diritto al risarcimento di questo danno decorre dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai contributi, spettante all'ente assicuratore".
Pertanto, ha ragione la difesa dell'ente territoriale a dolersi della decisione della Corte d'appello di ritenere inapplicabile la prescrizione alla richiesta di costituzione della rendita in esame, atteso che il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, anch'essa decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Inps per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione.

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