indennità di accompagnamento: requisiti e condizioni per il riconoscimento, la domanda amministrativa, la compatibilità con il ricovero gratuito, gli importi 2012 - tutto sull'indennità di accompagnamento
L'indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale che trova la sua fonte di disciplina di carattere generale nella Legge n 18 del 11 febbraio 1980.
L'art. 1 della Legge n 18 del 11 febbraio 1980 stabilisce che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.
Già prima dell'entrata in vigore della Legge n 18/1980, l'indennità di accompagnamento era prevista dalla L n. 406 del 1968 a favore dei ciechi assoluti assistiti dall'Opera Nazionale per i ciechi civili e, successivamente, tale categoria è stata espressamente contemplata dalla Legge n 508 del 21 novembre 1988.
In presenza di un'inabilità assoluta, l'indennità di accompagnamento è riconosciuta, dunque, solo a condizione che il soggetto si trovi:
nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
nella necessità di ricevere assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Come precisato dalla Suprema Corte, i requisiti sopra individuati postulano una situazione inabilitante permanente (anche se non necessariamente perpetua ma limitata ad un determinato frangente temporale - cfr. Cass Civ Sez Lav n 10212 del 27 maggio 2004) e coinvolgente tutti i contesti della vita non potendo riguardare una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (in tal senso Cass Civ sent. n 12521 del 28 maggio 2009).
nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
nella necessità di ricevere assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Come precisato dalla Suprema Corte, i requisiti sopra individuati postulano una situazione inabilitante permanente (anche se non necessariamente perpetua ma limitata ad un determinato frangente temporale - cfr. Cass Civ Sez Lav n 10212 del 27 maggio 2004) e coinvolgente tutti i contesti della vita non potendo riguardare una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (in tal senso Cass Civ sent. n 12521 del 28 maggio 2009).
La Suprema Corte, con riferimento al caso delle affezioni psichiche che possono giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha distinto l'ipotesi dell'ammalato psichico bisognoso di assistenza continua (al quale l'indennità è riconoscibile) dall'ipotesi dell'ammalato psichico che necessità di assistenza a scopo eminentemente preventivo al quale l'indennità non è invece riconoscibile (in tal senso, Cass Civ Sez Lav n 3212 del 6 marzo 2002)
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non sono previsti limiti di età o di reddito; ne consegue che, come riconosciuto dalla Suprema Corte, l'indennità può riconoscersi anche ad un minore in tenera età tutte le volte che ricorra la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano (così Cass ss.uu. n 11329 del 24 ottobre 1991, in senso sostanzialmente analogo, più di recente, si veda Cass Civ n 11525 del 17 maggio 2005).
Ove l'indennità di accompagnamento sia stata riconosciuta ad un minore di diciotto anni, il beneficiario sarà sottoposto, senza interruzione della prestazione, a nuova visita medica da parte della competente Commissione ASL e la prestazione sarà revocata ove la Commissione accerti che non persistono le condizioni che ne avevano legittimato l'erogazione.
La L. n. 508 del 1988 ha previsto che l'indennità di accompagnamento possa essere concessa anche ai soggetti che presentino l'istanza dopo il compimento del 65° anno; l'accertamento sanitario presupposto è parzialmente diverso da quello inerente i soggeti infrasessantacinquenni in quanto, ai soli fini dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili gli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età
L'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o dalla data successiva dalla quale sono riconosciuti sussistenti i requisiti richiesti ed è sempre necessaria la presentazione di una specifica domanda volta al riconoscimento di tale indennità non potendo la stessa ritenersi implicitamente inclusa nella domanda volta al conseguimento della pensione di inabilità civile. Al contrario la presentazione, da parte di un soggetto con età compresa tra i 18 e i 65 anni, di domanda amministrativa per fruire dell'indennità di accompagnamento consente la concessione della pensione di inabilità, quale prestazione minore.
L'importo mensile, per l'anno 2012, dell'indennità di accompagnamento:
per i ciechi civili assoluti è pari ad Euro 827,05;
per gli invalidi civili assoluti è pari a Euro 492,97.
L'indennità di accompagnamento viene erogata per dodici mensilità.
L'art. 1 della Legge n 508 del 1988, al comma 4 dispone l'incompatibilità dell'indennità di accompagnamento con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o servizio, ferma restando la facoltà di opzione per il trattamento di maggior favore.
L'art. 1 della Legge n 508 del 1988, al comma 4 dispone l'incompatibilità dell'indennità di accompagnamento con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o servizio, ferma restando la facoltà di opzione per il trattamento di maggior favore.
E' prevista poi l'esclusione dell'indennità per gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto (art. 1, ultimo comma della L. n. 18/1980).
In ordine al ricovero in istituto costituente motivo ostativo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento la Suprema Corte ha avuto modo di recente di precisare che il diritto alla percezione dell'indennità non cessa laddove gli istituti presso cui il beneficiario è gratuitamente ricoverato non esauriscano tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. In sostanza, con una serie di pronunce, la Suprema Corte è venuta enculeando il principio per il quale il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce, di per sè solo, l'equivalente del ricovero in istituto ostativo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ogni qual volta l'ospedale o la struttura di ricovero non sia in grado di fornire l'assistenza al vivere quotidiano di cui necessita il paziente costretto perciò a rivolgersi, all'uopo, ad altri ed a sostenere i relativi costi (ad esempio ad un "infermiere privato").