assegno invalidità civile

L'assegno di invalidità civile, i requisiti sanitari, economici e del mancato svolgimento di attività lavorativa, l'opzione per un diverso trattamento pensionistico, gli importi 2012, la conversione nell'assegno sociale
 
 

L'assegno di invalidità civile è previsto dall'art. 13 della Legge n 118 del 1971 nel testo modificato dall'art. 1 comma 35 della L. n. 247 del 2007.
L'assegno di invalidità civile spetta ai soggetti:

che siano di età compresa tra i 18 e i 65 anni;

affetti da minorazioni che riducano al di sotto della soglia del 74% la capacità lavorativa;

che non svolgano attività lavorativa;

che possiedano redditi al di sotto di una determinata soglia;

che, in caso di concorrenza del diritto ad una qualsiasi diversa prestazione a carattere diretto, concessa o da concedersi a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché in caso di concorrenza del diritto a pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio, optino per la prestazione mensile dell'assegno per invalidità civile.

In virtù del disposto dell'art. 14 bis del DL n 663 del 1979 convertito nella Legge n 33 del 1980, l'assegno di invalidità civile spetta e per intero anche ai soggetti eventualmente ospiti in istituti o case di riposo.

L'assegno di invalidità civile spetta per tredici mensilità ed è pari, per l'anno 2012 a Euro 267,57 a condizione che non si percepiscano redditi diversi superiori ad Euro 4.596,02 (si tratta del limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale - ora assegno sociale ).

Al compimento del sessantacinquesimo anno, l'assegno di invalidità civile mensile viene sostituito dall'assegno sociale a condizione che persista la condizione reddituale prevista per la concessione dell'assegno di invalidità parziale (persisterebbe dunque il vantaggio del limite del reddito individuale, senza cumulo con il reddito del coniuge; tale assunto sembrerebbe, tuttavia, essere stato messo in discussione di recente dalla Suprema Corte con sentenza n 4677 del 25 febbraio 2011).  

Come anticipato, tra gli ulteriori requisiti per conseguire l'assegno mensile di invalidità civile, oltre naturalmente a quello sanitario dell'invalidità pari o superiore al 74%, vi è la condizione negativa del mancato svolgimento di attività lavorativa; tale condizione va comprovata all'INPS (ente erogatore) mediante apposita dichiarazione sostitutiva da presentare annualmente ai sensi degli artt. 46 e ss del DPR n 445 del 28 dicembre 2000. Si è subito posto il dubbio interpretativo se, sulla scorta della piana lettura della norma, fosse sufficiente lo svolgimento di una qualsivoglia attività lavorativa, indipendentemente, cioè, dalla tipologia contrattuale o dall'eventuale reddito dichiarato, per escludere il diritto all'assegno di invalidità civile mensile.

L'INPS, con messaggio 6 febbraio 2008, n 3043 ha chiarito che la condizione del mancato svolgimento di attività lavorativa imposta dall'art. 1 comma 35 della L. n 247 del 2007 si considera come verificata: "quando è verificato lo stato di di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".

Si ritiene, peraltro, che il requisito del mancato svolgimento dell'attività lavorativa non sia un requisito costitutivo del diritto all'assegno di invalidità civile ma solo un presupposto per la sua concreta erogazione tanto è vero che la dichiarazione sostitutiva va inviata solo all'Istituto della Previdenza Sociale che non è il soggetto passivo dell'obbligazione (che è invece il Ministro dell'Interno) ma solo il soggetto onerato di provvedere all'erogazione della prestazione. Ciò ha dei riflessi anche in punto di prova giacchè ci si domanda chi sia onerato di provare la condizione del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento del diritto all'assegno di invalidità civile (ove, come detto, il requisito in esame non sia da intendersi come costitutivo del diritto, il ricorrente non dovrà provarlo in giudizio, dovendo limitarsi al provare il requisito sanitario e quello economico).

Per quel che riguarda le conseguenze di eventuali false dichiarazioni in ordine allo stato di non occupazione, vi è la decadenza dal beneficio e l'applicazione di sanzioni penali, in particolare di quelle previste dall'art. 483 cp (cfr Cass 24 gennaio 2003, n 9527) o, secondo altra impostazione, di quelle previste dall'art. 496 cp che punisce il reato di false dichiarazioni sulle qualità personali proprie o di altri.

Va poi sottolineato che l'attuale art. 13 della L. n. 118 del 1971 non prevede più la possibilità della revoca della prestazione per coloro che non accettano posti di lavoro adatti alla loro condizione fisica, come stabilito invece nel testo precedente.

Abbiamo già individuato, tra gli ulteriori requisiti per poter acquisire (e successivamente conservare) il diritto all'assegno di invalidità la condizione che, in caso di concorrenza del diritto ad una qualsiasi diversa prestazione a carattere diretto, concessa o da concedersi a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché in caso di concorrenza del diritto a pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio, si opti per la prestazione mensile dell'assegno per invalidità civile. Il decreto 31 ottobre 1992, n 553 del Ministero dell'Interno ha disciplinato le modalità per l'esercizio dell'opzione. Se l'invalido è già titolare di altro trattamento pensionistico incompatibile e opti per l'assrgno di invalidità civile in corso di istruttoria, deve manifestare tale intendimento subito dopo il riconoscimento del requisito sanitario, producendo apposita dichiarazione rilasciata dall'ente erogante che attesti l'avvenuta presentazione di un atto di rinuncia del trattamento incompatibile. Nella diversa ipotesi in cui la situazione di incompatibilità si manifesti durante il godimento dell'assegno mensile, l'invalido che opti per il nuovo trattamento ha l'obbligo di comunicarlo all'INPS entro trenta giorni dalla notifica della concessione del trattamento incompatibile, per i conseguenti provvedimenti di revoca.
 
 
 
 
la normativa di riferimento in materia di assegno di invalidità civile
 
Assegno mensile.

Legge n 118 del 1971 - testo in GU

Art. 13.

(Assegno mensile).
Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.
L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche.

Art. 13 Testo vigente così come introdotto dall'art. 1 comma 35 della L. n. 247 del 2007

- 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS (1)(2).

DL n 663 del 1979 convertito in L. n 33/80

Art. 14-septies.


Con decorrenza 1° luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonchè della pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilità lavorativa, nonchè l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", è elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.
I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi titolari di pensione di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni.
Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a Lire 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 3 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
Il limite di reddito di cui al comma precedente sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.
All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Potenziamento del Corpo della guardia di finanza".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.

Art. 3 legge 29 dicembre 1990 n 407

Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili.

1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (1).
1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche, per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio 1992 (2).
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidità civile, secondo i criteri della legislazione vigente (3).
4. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1991.
(1) Comma così modificato dall'art. 12, l. 30 dicembre 1991, n. 412.
(2) Comma aggiunto dall'art. 12, l. 30 dicembre 1991, n. 412.
(3) Vedi anche il d.m. 5 febbraio 1992.
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