L'iscrizione alla gestione Commercianti dell'INPS, i requisiti di legge ed in particolare quello della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza
Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Commercianti presso l'INPS coloro che, nell'ambito di imprese classificabili nel settore del terziario, possiedano i seguenti requisiti:
a) titolarità o gestione in proprio di imprese che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia o dei familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza;
c) iscrizione nell'elenco speciale dei familiari coadiutori preposti al punto vendita;
d) responsabilità dell'impresa e assunzione di tutti gli oneri e dei rischi di gestione.
Per familiari, ai sensi della lettera a) si considerano: coniuge, figli legittimi o legittimati, nipoti in linea retta, ascendenti (genitori, nonni, bisnonni); fratelli e sorelle. Il familiare collaboratore è soggetto all'iscrizione alla gestione Commercianti anche se il familiare titolare dell'impresa non sia tenuto all'iscrizione a condizione, ovviamente, che partecipi al lavoro dell'azienda con i caratteri dell'abitualità e prevalenza.
Con riferimento all'attività di impresa svolta in forma societaria, sono tenuti all'iscrizione alla gestione Commercianti presso l'INPS:
a) i soci amministratori di società di fatto, di società in nome collettivo e di società in accomandita (gli accomandatari);
b) i soci delle società a responsabilità limitata che partecipano al lavoro della società con abitualità e prevalenza.
Art. 1 comma 203 della legge n 662 del 1996
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Cassazione civile sez. lav. 12/07/2012 n 11804
L'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C., cassando la decisione di merito, ha respinto l'opposizione alla cartella esattoriale per contributi alla gestione commercianti, proposta da soggetto adibito ad un'attività necessaria nel processo aziendale, quale la predisposizione dei documenti di vendita, a titolo non occasionale, considerata la struttura familiare dell'impresa).