La disciplina del riscatto del periodo del corso legale di laurea in favore dei lavoratori degli inoccupati, dei pensionandi, i periodi riscattabili, i beneficiari, l'onere del riscatto e le modalità di pagamento
Il riscatto del corso legale di lauera interessa i lavoratori dipendenti e, dal 12.7.1997, anche gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gli iscritti alla Gestione Separata Inps e ai fondi sostitutivi ed esclusivi (d.lgs. 184 del 1997), nonchè, a decorrere, dall'1.1.2008 i soggetti non attualmente occupati.
Condizioni per poter richiedere il riscatto del periodo del corso legale di laurea sono:
a) che l'interessato possa far valere almeno un contributo effettivamente versato nell'AGO IVS prima della presentazione della domanda. Può, quindi chidere il riscatto anche chi inizia a lavorare con obbligo assicurativo dopo il conseguimento della laurea;
b) che i periodi per i quali viene chiesto il riscatto non siano già coperti, presso qualsivoglia regime previdenziale, da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto.
Come già premesso, a decorrere dall'1.1.2008, la facoltà di riscattare i periodi del corso legale di laurea è data anche ai soggetti non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e/o che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa. L'onere per il riscatto è pari, per ogni anno da riscattare, al contributo minimo di artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente presso l'AGO.
Sono riscattabili, anche parzialmente, i seguenti corsi di studio universitario limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo e a condizione che sia stato conseguito il titolo stesso:
a) diploma universitario che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni;
b) diploma di laurea dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;
c) diploma di specializzazione che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
d) dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge.
Sono altresì riscattabili i seguenti corsi purchè attivati dall'anno accademico 2005/2006
a) diploma accademico di primo livello;
b) diploma accademico di secondo livello;
c) diploma di specializzazione;ù
d) diploma accademico di formazione alla ricerca.
DOMANDA DI RISCATTO
La domanda di riscatto va presentata, anche dai superstiti dell'assicurato, alla sede INPS, in relazione alla residenza del richiedente, senza l'osservanza di alcun termine, corredata da una dichiarazione, rilasciata dall'università o da istituto equiparato, comprovante l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea, con indicazione della relativa data e gli anni accademici di effettivo svolgimento del corso legale.
ONERE DI RISCATTO
L'onere di riscatto dei periodi di studio è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità (prima o dopo il 31.12.1995). Per tutte le domande di riscatto di laurea presentate dall'1.1.2008 l'onere può essere versato al regime previdenziale di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. L'interessato potrà estinguere il debito anche in un numero inferiore di rate e comunque senza l'applicazione di interessi. Il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e il pensionamento comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
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