La pensione contributiva come cambia e come è cambiata

La pensione contributiva, dalla Legge Dini al Decreto Monti, come cambia e come è cambiata negli anni, pregiudizi a danno dei più giovani assicurati ma... 

La pensione contributiva si distingue rispetto alla pensione retributiva in quanto, mentre la seconda prevede un calcolo basato su una base pensionabile individuata con riferimento alla media aritmetica di un certo numero di retribuzioni anteriori al pensionamento moltiplicata, poi, per la complessiva anzianità assicurativa del lavoratore e per determinate aliquote di computo (ad es. il 2%), la prima si fonda su un determinato montante contributivo correlato in via diretta ai versamenti contributivi effettuati (anche se nel sistema dell'AGO non vi è esatta corrispondenza in quanto l'aliquota di computo è più alta dell'aliquota di finanziamento), rivalutato di anno in anno sulla base della variazione del PIL nominale nel quinquennio precedente e sulla trasformazione, una volta compiuta l'età anagrafica per il pensionamento, del montante contributivo stesso in rendita pensionistica sulla base di un determinato coefficiente (coefficiente di trasformazione) che viene elaborato sulla base di una serie di parametri, tra cui, in particolare, l'aspettativa di vita futura ed il rischio reversibilità.

La differenza tra i due sistemi è piuttosto evidente in quanto mentre il metodo retributivo di calcolo della pensione non contempla, in sè, la logica del collegamento tra i versamenti effettuati e la pensione erogata (specie allorchè, come in passato accadeva) la base pensionabile veniva individuata prendendo in considerazione solo le ultime retribuzioni percepite prima del pensionamento (addirittura, sino alla Legge Amato, solo le ultime cinque), la pensione contributiva dovrebbe garantire una sostanziale corrispondenza tra versamenti e trattamento pensionistico da erogare, corrispondenza che può essere sempre assicurata dal coefficiente di trasformazione, che varia in relazione all'età di accesso al trattamento.

In linea con tale modifica e nella consapevolezza del grave danno in chiave comparativa rispetto agli assicurati più anziani, nonchè della neutralità sotto il profilo finanziario della pensione contributiva, la Legge Dini (che tale innovativo sistema di calcolo ha previsto con riferimento a tutti i soggetti che abbiano il loro primo accredito contributivo successivamente al 1.1.1996 cioè gli, allora, giovani), aveva previsto una certa flessibilità nella possibilità di accedere alla pensione contributiva.

In particolare, la Legge n 335 del 1995 aveva previsto che si potesse accedere alla pensione contributiva alternativamente all'età di 65 anni con almeno 5 anni di versamenti ed a prescindere dall'ammontare della pensione o, successivamente al compimento di 57 anni ed a condizione che fossero stati accreditati almeno 5 anni di contributi e che la pensione risultante dal calcolo contributivo risultasse almeno pari a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescindeva anche dal requisito anagrafico in caso di accesso alla pensione contributiva con 40 anni di contributi.

Le successive riforme hanno irragionevolmente allineato i requisiti di accesso alle pensioni miste e retributiva ai requisiti di accesso alla pensione contributiva. Il Decreto Monti ha completato il processo di allineamento dei requisiti di accesso, inasprendoli ulteriormente e prevedendo addirittura, con riferimento alla pensione di vecchiaia, un requisito in più gravante sui soggetti che abbiano la pensione calcolata esclusivamente con sistema contributivo.

Vediamo, un pò più nel dettaglio, gli snodi principali dell'evoluzione normativa in materia di pensione contributiva ed il punto di approdo, non prima di aver segnalato che, con riferimento alla pensione contributiva, i requisiti di accesso sono stati , come detto, praticamente allineati a quelli previsti per la pensione ordinaria salvo prevedere un ulteriore sbarramento relativo all'importo minimo della pensione in caso di pensione di vecchiaia con 66 anni di età e venti di contributi; in tale ipotesi infatti non si potrà accedere alla pensione contributiva se l'importo della stessa sarà inferiore ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (si ricorda che la previsione di tale limite, peraltro inferiore, aveva la logica di scoraggiare i pensionamenti anticipati rispetto a quello di vecchiaia). Ora, considerando che, mentre per la pensione contributiva non è prevista l'integrazione al minimo e che, con riferimento alle pensioni retribuitva e mista detta integrazione è prevista, l'imposizione di un importo minimo per accedere al pensionamento di vecchiaia a carico di coloro (I GIOVANI) che accedono alla pensione con calcolo esclusivamente contributivo appare davvero una spropositata ed insensata vessazione ed una del tutto irragionevole discriminazione rispetto agli assicurati più anziani che, nel regime misto o retributivo, hanno il diritto di accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia senza alcun ulteriore requisito relativo all'importo minimo della pensione ed anzi con la garanzia dell'integrazione al minimo.

Prima di procedere con la rassegna dell'evoluzione normativa, qui di seguito indichiamo gli attuali requisiti di accesso alla pensione contributiva:

si può accedere alla pensione contributiva, ai sensi delle disposizioni del DL n 201 del 2011:

 

a) con 66 anni di età (a regime) e almeno venti anni di contributi - requisito nuovo - ed a condizione che l'importo della pensione erogabile sia superiore ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (requisito non previsto dalla Legge n 335 del 1995 in caso di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia)

b) con 41 o 42 anni di contributi a seconda del sesso (41 per le donne con incremento di tre mesi a regime - 42 per gli uomini con incremento di tre mesi a regime) a prescindere dal requisito anagrafico e dall'importo della pensione;

c) con il requisito anagrafico di 63 anni a condizione che risultino accreditati almeno 20 anni di contributi e che la pensione risulti di importo pari o superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale

d) con il requisito anagrafico di 70 anni anzianità contributiva minima di cinque anni e a prescindere dall'importo della pensione

 

 

 

La legge n 335 del 1995 - gli iniziali requisiti di accesso alla pensione contributiva

a) 65 anni con almeno 5 anni di versamenti contributivi

b) almeno 57 anni almeno 5 anni di contributi ed importo della pensione contributiva pari o superiore ad 1,2 volte l'assegno sociale

c) 40 anni di contributi a prescindere da età e importo della pensione

Art. 1, commi 19 e 20 della Legge n 335 del 1995

19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonchè dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennità una tantum , pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimenta dell'indennità. 

 

La Riforma Maroni modifica ampiamente i requisiti di accesso alla pensione contributiva, allineandoli parzialmente a quelli previsti per le pensioni mista e retributiva

Si può accedere alla pensione contributiva:

a) con almeno 5 anni di contributi ed età di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini purchè l'importo della pensione sia pari o superiore a 1,2 volte l'importo della pensione sociale (se si hanno 65 anni si prescinde dall'importo della pensione)

b) con 40 anni di contributi a prescindere da età e importo della pensione 

c) con 35 anni di contributi e i requisiti anagrafici previsti da apposita tabella (requisito minimo era quello di 60 anni)

Legge n 243 del 2004 Art. 1 comma 6, lettera b

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

La legge n 247 del 2007 modifica l'art. 1 comma 6 lettere a e b e modifica, introducendo il regime delle quote, il requisito di accesso alla pensione contributiva con età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia e con requisito contributivo inferiore a 40 anni

Si può accedere alla pensione contributiva:

a) con almeno 5 anni di contributi ed età di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini purchè l'importo della pensione sia pari o superiore a 1,2 volte l'importo della pensione sociale (se si hanno 65 anni si prescinde dall'importo della pensione)

b) con 40 anni di contributi a prescindere da età e importo della pensione 

c) con 35 anni di contributi e i requisiti anagrafici previsti dalla tabella A sino al giugno del 2009 e successivamente con il regime delle quote analogamente alla pensione di anzianità - si veda il seguente articolo per i dettagli

 

 

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge (4) (5);
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno (6);

 

Il DL n 78 del 2010 generalizza ed incrementa il tempo delle finestre d'uscita - 12 o 18 mesi dalla maturazione dei requisiti - alla pensione contributiva si applica questo ulteriore slittamento 

 

Art. 12 DL n 78 del 2010 convertito in Legge n 122 del 2010

 

1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (3):
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (4);
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (5):
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (6);
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Il Decreto Monti modifica nuovamente i requisiti di accesso alla pensione contributiva:

si può accedere alla pensione contributiva:

a) con 66 anni di età (a regime) e almeno venti anni di contributi - requisito nuovo - ed a condizione che l'importo della pensione erogabile sia superiore ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (requisito non previsto dalla Legge n 335 del 1995 in caso di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia)

b) con 41 o 42 anni di contributi a seconda del sesso (41 per le donne con incremento di tre mesi a regime - 42 per gli uomini con incremento di tre mesi a regime) a prescindere dal requisito anagrafico e dall'importo della pensione;

c) con il requisito anagrafico di 63 anni a condizione che risultino accreditati almeno 20 anni di contributi e che la pensione risulti di importo pari o superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale

d) con il requisito anagrafico di 70 anni anzianità contributiva minima di cinque anni e a prescindere dall'importo della pensione

Art. 24 DL n 201 del 2004, commi vari

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18 (1);
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18 (2).
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse (3).

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

 

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