L'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato che:
sia riconosciuto invalido
sia iscritto all'assicurazione generale obbligatoria da almeno cinque anni
possa far valere almeno 3 anni di contribuzione nel quinquennio immediatamente precedente la domanda di pensione.
Ai fini del conseguimento del diritto all'assegno di invalidità nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è considerato invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. La riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore può verificarsi anche in caso di preesistenza dello stato invalidante con successivo aggravamento sino alla soglia di 1/3. L'assegno ordinario di invalidità segue il criterio di calcolo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, con integrazione al minimo salvo che i beneficiari dell'assegno posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
Più in particolare, il calcolo dell'assegno:
- è retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
- è misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
- ècontributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.
L'assegno di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata e, dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente.
L'assegno di invalidità, anche dopo i tre riconoscimenti consecutivi, è revocato da parte dell'INPS a seguito di accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
questioni giurisprudenziali recenti in materia di assegno di invalidità
il riconoscimento, nella fase amministrativa, dell'assegno di invalidità non determina la cessazione della materia del contendere....
Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21428
Il riconoscimento dell'assegno d'invalidità, effettuato dall'Inps in sede amministrativa durante la pendenza del procedimento giudiziario concernente quella prestazione, non determina la cessazione della materia del contendere, stante la persistenza dell'interesse dell'assicurato ad ottenere con il giudicato un accertamento incontestabile del proprio diritto ed attesa altresì la persistenza dell'interesse dell'istituto assicuratore a vedere accertata - in maniera del pari incontestabile e senza necessità del ricorso all'esercizio dei poteri di autotutela - l'insussistenza del medesimo diritto, in ipotesi erroneamente riconosciuto.
la domanda amministrativa dell'assegno di invalidità non rende, di per sè, proponibile il giudizio incardinato per il riconoscimento della pensione di inabilità....
Cassazione civile sez. lav. 07 ottobre 2011 n. 20664
In materia di prestazioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento dell'assegno di invalidità non preclude la possibilità di presentare, nella competente sede amministrativa, domanda per l'attribuzione della pensione di inabilità, dovendosi ritenere che il divieto, previsto dall'art. 11 della legge n. 222 del 1984, di presentare una nuova domanda fino a che non sia concluso l'iter amministrativo di quella precedentemente avanzata ovvero, in caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, miri ad evitare la duplicazione delle istanze che abbiano ad oggetto "la stessa prestazione" e non anche il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Ne consegue che, ove l'interessato abbia chiesto in via amministrativa unicamente l'assegno di invalidità, è improponibile la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l'attribuzione della pensione di inabilità attesa, per tale prestazione, la mancanza della preventiva richiesta amministrativa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.
Cassazione civile sez. lav. 10 agosto 2011 n. 17159
Con la legge n. 222 del 1984 sostituendosi il criterio della ««capacità di lavoroo» a quello della ««capacità di guadagnoo» e fissandosi due diverse percentuali per poter rispettivamente beneficiare dell'assegno di invalidità (capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, ridotta a meno di un terzo) e della pensione di inabilità (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) si è da un lato passati dalla considerazione della ««potenzialità redditualee» (capacità di lavoro come idoneità a produrre ricchezza) alla considerazione della ««potenzialità energeticaa» (capacità lavorativa determinante essa stessa particolari effetti) e, dall'altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo) che per questo beneficiano di una prestazione compatibile entro certi limiti con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (quale è l'assegno di invalidità), ma che non possono fruire della pensione di inabilità perché non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità, ««a causa di infermità o difetto fisico o mentalee», di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e che consenta di conseguire un certo reddito sufficiente, da valutare in rapporto alla residua capacità lavorativa. Nell'ottica di tali principi non trovano posto, pertanto, quei fattori socio economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro che tanto spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione; né l'indicata disciplina può ritenersi in violazione dell'art. 38 Cost., poiché essa offre sostegno anche a coloro che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, conferendo ad essi il diritto all'assegno di invalidità.
inammissibile la totalizzazione per l'assegno di invalidità
Cassazione civile sez. lav. 10 giugno 2011 n. 12810
In tema di totalizzazione dei periodi assicurativi, l'art. 71 l. 23 dicembre 2000 n. 388 (per effetto della cui entrata in vigore è rimasto abrogato il d.m. 2 maggio 1996 n. 282, poi a sua volta abrogato, unitamente al d.m. 7 febbraio 2003 n. 57, dall'art. 7 d.lg. 2 febbraio 2006 n. 42), nel prevedere la facoltà di cumulare, per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni, non ha esteso la facoltà del cumulo ai fini del conseguimento della diversa prestazione costituita dall'assegno di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984.
la trasformazione della pensione di invalidità in vecchiaia è ammessa solo se della pensione di vecchiaia sussistano i requisiti contributivi e assicurativi. Non è utilizzabile il periodo di godimento della pensione di invalidità, non è applicabile la diversa regola di cui al comma 10 dell'art. 1 in materia di assegno di invalidità
Cassazione civile sez. lav. 05 ottobre 2010 n. 20714
La trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l'anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità. Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione di invalidità la diversa regola prevista dall'art. 1, c. 10, l. n. 222 del 1984 in riferimento all'assegno di invalidità - secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia - giacché ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell'ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonché le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull'assegno di invalidità, là dove quest'ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti.
Sulla omogeneità delle prestazioni lavorative ai fini della valutazione dell'invalidità per il riconoscimento del relativo assegno pensionistico
Cassazione civile sez. lav. 06 luglio 2007 n. 15265
Ai fini del riconoscimento dell' assegno ordinario di invalidità , la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 l. 12 giugno 1984 n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato in sede di gravame, aveva tuttavia omesso di valutare adeguatamente e di fornire congrua motivazione in ordine alla possibilità, da parte dell'assicurato, bracciante agricolo, di continuare a svolgere tale attività, o attività analoghe o affini a questa, dopo essere divenuto invalido a seguito della perdita di un arto, senza altresì spiegare in che termini il successivo intervento chirurgico all'anca, con inserimento di protesi, ne avesse migliorato la capacità lavorativa, compatibilmente con il suo stato generale di salute e la sua età).
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scheda INPS su assegno ordinario invalidità
modello INPS per presentare domanda
Legge n 222 del 1984 articoli in materia di assegno di invalidità
Art.1
Assegno ordinario di invalidità.
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.
5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
6. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.
9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato.
10. Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.
11. All'assegno di invalidità di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità (1) (2).
(1) Vedi, art. 1, comma 14, l. 8 agosto 1995, n. 335.
(2) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare ENPALS 19 gennaio 2010, n. 2.
Art.3
Esclusione dall'assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità.
L'assegno di invalidità e la pensione di inabilità, di cui ai precedenti artt. 1 e 2 e al successivo art. 6, non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1988, n. 436, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art.4
Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.
1. Ai fini del perfezionamento del diritto dell'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2) , di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, n. 2) , sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 10 contributi giornalieri.
3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
4. Al pensionamento di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.
Art.9
Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità.
1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso, l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento, salvo quanto previsto al successivo quinto comma.
3. La revisione può essere richiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria. Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
4. Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.
5. L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.
6. Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata, ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito l'assegno di invalidità.
7. Quando il titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita la pensione di cui all'articolo 2. L'importo della pensione non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto.
8. In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del articolo, l'interessato può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.